Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte I
A-6294/2011

Sentenza del 4 agosto 2012

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marianne Ryter Sauvant e Kathrin Dietrich, cancelliere Federico Pestoni.

Parti

A._______,
patrocinato dall'Avv. B._______,
ricorrente,
contro
Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone, Protezione delle informazioni e delle opere (PIO), Papiermühlestrasse 20, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

controllo di sicurezza relativo alle persone.

A-6294/2011

Fatti:
A.
Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (Servizio specializzato CSP; di seguito: Servizio specializzato) è stato incaricato dallo Stato maggiore di condotta dell'esercito, Personale dell'esercito (AFC1), con il consenso del signor A._______, di effettuare nei confronti di quest'ultimo un controllo di sicurezza relativo alle persone riguardo all'obbligo di leva.
B.
In data 18 ottobre 2011, presso il centro di reclutamento del Monte Ceneri, al signor A._______ è stato sottoposto ­ per accettazione ­ il formulario "Controllo di sicurezza relativo alle persone per persone soggette all'obbligo di leva". In tale formulario è indicato che, nei casi di obbligo di leva, viene effettuato almeno un controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM, RS 510.10). Con l'apposizione della propria firma, il signor A._______ ha acconsentito sia all'esecuzione del controllo di sicurezza di base sia ad un controllo di sicurezza ampliato. Da questi accertamenti, e meglio dalla documentazione psicologica di rilevamento per PSP, è emerso che il signor A._______ ha ricevuto una denuncia per graffiti ed è stato autore, ancora minorenne, di due aggressioni.
C.
Il medesimo giorno, il signor A._______ ha sostenuto un'audizione personale registrata condotta dal Servizio specializzato. Durante l'audizione egli ha confermato i due episodi di aggressione che l'hanno visto protagonista. Egli ha inoltre ammesso di aver danneggiato la proprietà altrui in diverse occasioni con l'esecuzione di graffiti nonché di aver consumato marijuana per un periodo inferiore ad un anno e di aver inalato della colla "rubber" a fini stupefacenti. Dopo l'audizione il Servizio specializzato ha informato il signor A._______ circa la propria intenzione di emettere una dichiarazione di sicurezza vincolata o una dichiarazione di rischio. Per mezzo dell'apposito modulo, il signor A._______ ha dichiarato di rinunciare ad una successiva presa di posizione in merito ai risultati dei chiarimenti e dell'audizione.
D.
In data 19 ottobre 2011, il Servizio specializzato ha emesso una dichiarazione di rischio. Esso ha decretato, nel dispositivo, che il signor
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A._______ è considerato un rischio per la sicurezza ai sensi della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120), della LM e dell'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4) (cifra 1); che viene consigliato di non consegnargli un'arma personale (cifra 2); che è consigliabile non impiegarlo all'interno dell'esercito svizzero (cifra 3); che nel caso si decidesse di impiegarlo all'interno dell'esercito svizzero, egli non deve avere accesso a informazioni e materiali classificati né a zone protette 2 di un impianto militare (cifra 4). E.
Con ricorso del 18 novembre 2011 il signor A._______ (di seguito: il ricorrente) ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la predetta decisione del Servizio specializzato (di seguito: autorità inferiore), chiedendone l'annullamento. F.
A seguito della richiesta di versamento dell'anticipo ­ pari a 1'500.-- franchi ­ a copertura delle probabili spese processuali da parte dello scrivente Tribunale, il ricorrente ha presentato, in data 1° dicembre 2011, un'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. G.
Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto l'istanza citata esentando il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e respingendo la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.
H.
Con scritto del 23 marzo 2012, l'autorità inferiore, chiamata ad esprimersi sul ricorso, ha integralmente confermato ­ portando alcune precisazioni ­ la propria decisione del 19 ottobre 2011.
I.
Con osservazioni finali del 15 maggio 2012, il ricorrente ha ribadito la propria posizione, antitetica per rapporto a quella dell'autorità inferiore. J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi di seguito, qualora risultino giuridicamente determinanti per l'esito della vertenza.

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Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste dall'art. 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF. Nella presente fattispecie, l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA, emessa dal Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) facente parte della Protezione delle informazioni e delle opere (PIO), che è un organo subordinato al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ai sensi dell'art. 33 lett. d
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF. Inoltre i controlli di sicurezza relativi alle persone non rientrano nell'eccezione prevista dall'art. 32 cpv. 1 lett. a
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF in ambito di sicurezza interna ed esterna (cfr. THOMAS HÄBERLI, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, Art. 83 n. 24; HANSJÖRG SEILER, in: Seiler / von Werdt / Güngerich [Hrsg.] Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berna 2007, Art. 83 n. 17 e rif. cit.). Il Tribunale amministrativo federale è dunque competente per la trattazione del presente ricorso (cfr. anche Art. 21 cpv. 3
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LMSI). 1.1. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 cpv. 1
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37   Principio
  La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
 
[1] RS 172.021
LTAF). 1.2. Il ricorrente ha preso parte alla procedura dinanzi all'autorità inferiore. Inoltre, in quanto destinatario della decisione impugnata, il ricorrente è particolarmente toccato dalla stessa e vanta pertanto un interesse attuale e degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione (art. 48
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   Ha diritto di ricorrere chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
  2.   Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. 1.3. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 52  
  1.   L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2.   Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3.   Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (art. 49
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA). Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti Pagina 4

A-6294/2011

(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, n. 3.198). Nel valutare se una determinata persona rappresenta un rischio per la sicurezza, l'autorità inferiore gode di un certo margine d'apprezzamento. Tale esercizio, infatti, richiede la valutazione di circostanze particolari per la quale l'autorità inferiore dispone di conoscenze e competenze specifiche. Il Tribunale amministrativo federale esamina pertanto tali questioni con una certa prudenza e non si discosta, senza validi motivi, dall'apprezzamento di chi l'ha preceduto (cfr. Sentenza del Tribunale federale 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.1.2.; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3037/2011 del 27 marzo 2012 consid. 2, A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 2, A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 2, A-527/2010 del 19 ottobre 2010 consid. 2). 3.
3.1. Scopo dei controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli art. 19 e
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
segg. LMSI è quello di individuare i rischi per la sicurezza tra gli agenti della Confederazione, militari, militi della protezione civile e terzi che svolgono o dovrebbero svolgere un lavoro sensibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
-e LMSI. Giusta l'art. 20 cpv. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
LMSI il controllo consiste nel raccogliere i dati rilevanti in materia di sicurezza concernenti il modo di vita della persona interessata, segnatamente le relazioni personali strette e quelle famigliari, la situazione finanziaria, i rapporti con l'estero e le attività atte a minacciare in maniera illegale la sicurezza interna ed esterna. Non vengono raccolti dati sull'esercizio dei diritti costituzionali. Per l'art. 1
RS 120 LMSI Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Art. 1   Scopo
  La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.
LMSI, detta legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione. Il Consiglio federale, nel suo messaggio del 7 marzo 1994, ha rilevato che una delle minacce più delicate e più intense contro la sicurezza interna sorge allorquando persone impiegate in posizioni chiave commettono tradimento, operano contro lo Stato stesso o intendono cambiarne le istituzioni con mezzi illegali. In tali posti devono essere quindi insediate soltanto persone che non siano ricattabili e offrano garanzia che non abuseranno della fiducia in loro riposta (FF
Pagina 5

A-6294/2011

1994 II 1027). Quali rischi per la sicurezza ai sensi della LMSI si considerano in particolare, il terrorismo, i servizi di informazione illegali, l'estremismo violento, le attività criminali, la corruzione, i problemi finanziari, le dipendenze, la ricattabilità e uno stile di vita eccessivo (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 3 con rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 4).
3.2. Dal 1° gennaio 2011, con l'entrata in vigore delle modifiche alla LM, anche questa legge contiene le basi per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone nei confronti dei membri dell'esercito. Gli art. 23 cpv. 2
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 23 [1]   Competenza e accesso ai dati
  1.   Il Comando Operazioni [2] [3] è competente per le decisioni di cui agli articoli 21-22a.
  2.   Per la decisione, esso può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
  3.   Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni [4] è vincolato a tale decisione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[3] Corretto: Comando Istruzione.
[4] Corretto: Comando Istruzione.
, 103 cpv. 3 e
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 103   Promozioni e nomine
  1.   Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità [1]. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.
  2.   ... [2]
  3.   Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. [3]
  4.   Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.
 
[1] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[2] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
113 LM regolano anzitutto quali dati possono essere raccolti, nel contesto di una specifica decisione, dall'autorità competente rispettivamente dall'amministrazione militare. Ciò in connessione con la legge federale 3 ottobre 2008 sui sistemi di informazione militari (LSIM, RS 510.91) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, che disciplina il trattamento dei dati raccolti (cfr. Messaggio del 7 marzo 2008 relativo alla modifica della legislazione militare, FF 2008 2685 e segg., Messaggio del 19 agosto 2009 relativo modifica della legge militare, FF 2009 5137 e segg.). Inoltre tali disposizioni prevedono in ogni caso, come detto, anche la possibilità di un controllo di sicurezza relativo alle persone. In questo modo esse ampliano in parte la portata e lo scopo del controllo relativo alle persone così come previsto dalla LMSI. 3.2.1. L'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM regola l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai membri dell'esercito e ne prevede la valutazione del potenziale di violenza mediante un controllo di sicurezza relativo alle persone (cpv. 1 lett. d). Ciò, secondo le intenzioni del Consiglio federale, concerne tanto l'equipaggiamento durante il servizio militare quanto la cessione in proprietà dell'arma dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare (FF 2008 2731). In precedenza, l'autorità inferiore non era autorizzata ad esprimere una raccomandazione circa la cessione dell'arma personale (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6275/2010 del 27 aprile 2011 consid. 12.2 e A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 10.2). In deroga al principio dell'art. 19 cpv. 3
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI, l'attuazione del controllo di sicurezza secondo l'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM può essere eseguita anche senza il consenso della persona interessata. Inoltre, la raccolta dei dati è regolata diversamente rispetto all'art. 20
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI. I relativi passaggi sono stati inseriti soltanto nel corso del dibattito parlamentare sulla base del fatto che un membro dell'esercito non deve poter ostacolare lo svolgimento di un
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A-6294/2011

controllo di sicurezza relativo alle persone per il solo fatto di non esserne d'accordo. L'esigenza del consenso è in contrasto con l'obiettivo di questa norma che dovrebbe consentire di individuare e valutare nel modo più affidabile possibile il potenziale di violenza esistente. L'obbligo del consenso dovrebbe essere abolito in questo contesto. Tuttavia, per garantire la proporzionalità di questa invasione della sfera privata, la raccolta dei dati nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone dovrebbe essere limitata allo stretto necessario che il contesto richiede (Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5391/2011 del 5 aprile 2012 consid. 3.2.1. e rif. cit.).
3.2.2. Giusta gli art. 21 e
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
segg. LM, i militari o le persone soggette all'obbligo di leva vengono esclusi o, rispettivamente, non reclutati se risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale. Anche in questo contesto, con il nuovo art. 23 cpv. 2
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 23 [1]   Competenza e accesso ai dati
  1.   Il Comando Operazioni [2] [3] è competente per le decisioni di cui agli articoli 21-22a.
  2.   Per la decisione, esso può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
  3.   Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni [4] è vincolato a tale decisione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[3] Corretto: Comando Istruzione.
[4] Corretto: Comando Istruzione.
LM, può essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone. 3.2.3. Inoltre, ai sensi dell'art. 103 cpv. 3
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 103   Promozioni e nomine
  1.   Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità [1]. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.
  2.   ... [2]
  3.   Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. [3]
  4.   Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.
 
[1] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[2] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
LM un controllo di sicurezza relativo alle persone può essere eseguito, in caso di promozioni o nomine, per determinare l'idoneità del candidato. 3.3.
In linea di principio, il legislatore sembra aver ritenuto che le disposizioni della LMSI concernenti i controlli di sicurezza relativi alle persone siano applicabili sussidiariamente alla LM, dal momento che le relative normative contemplano soltanto lo scopo dei controlli di sicurezza relativi alle persone rispettivamente ­ anche nel caso dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM ­ contengono ancora soltanto disposizioni diverse circa la raccolta dei dati (cfr. anche la clausola esplicita dell' art. 19 cpv. 3
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI a favore di una diversa regolazione secondo l'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM). Dunque, anche in caso di controlli di sicurezza relativi alle persone, le disposizioni della LMSI sono formalmente applicabili, nella misura in cui la LM non contiene disposizioni contrastanti.
4.
4.1.
Il 1° aprile 2011, dopo revisione totale, è entrata in vigore l'ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, SR 120.4). Essa regola sia i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi della LMSI sia quelli secondo la LM (cfr. art. 1
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 1   Oggetto
  La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19-21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM [1].
 
[1] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP).
Pagina 7

A-6294/2011

Giusta l'art. 5
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP, nella versione del 4 marzo 2011 applicabile alla presente fattispecie (vecchio art. 5
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP, RU 2011 1031) il controllo di sicurezza relativo alle persone soggette all'obbligo di leva viene eseguito in occasione del reclutamento (vecchio art. 5 cpv. 4
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP). Nell'allegato 2 dell'ordinanza in parola sono contemplate le funzioni all'interno dell'esercito, per le quali è obbligatorio un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'art. 19 cpv. 3
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI. Le persone soggette all'obbligo di leva, destinate ad occupare una funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, vengono sottoposte ad un controllo di sicurezza di base o ad un controllo di sicurezza ampliato (cfr. vecchio art. 5 cpv. 1
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
in combinato disposto con gli art. 9 e
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
segg. OCSP). Tutti gli altri obbligati alla leva vengono sottoposti soltanto ad un controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM (cfr. vecchio art. 5 cpv. 2
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP). Il 1° aprile 2012 è entrata in vigore una nuova versione dell'art. 5
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP, tuttavia il contenuto delle disposizioni citate è stato mantenuto.
4.2. Il controllo di sicurezza relativo alle persone ai sensi dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM non è limitato a determinati membri dell'esercito e dev'essere effettuato, secondo il vecchio art. 5 cpv. 2
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP, a tutte le persone soggette all'obbligo di leva. Non si può dunque obbiettare il fatto che sulla base di tali disposizioni venga ottenuto un estratto del casellario giudiziale e che, se questo contiene delle iscrizioni rilevanti, venga eseguito un colloquio personale durante il reclutamento.
4.3. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua sentenza A-5391/2011 del 5 aprile 2012 consid. 4, ha tuttavia affermato che l'art. 19
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
LMSI permette espressamente un controllo di sicurezza relativo alle persone nei confronti dei membri dell'esercito soltanto a determinate condizioni e esso non costituisce alcun principio per il controllo di tutte le persone soggette all'obbligo di leva. Le disposizioni dell'OCSP sono quindi da interpretare nel senso che la persona soggetta all'obbligo di leva dev'essere già prevista per una funzione concreta. Occorre esigere che l'attribuzione ad una concreta funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza sia già pianificata rispettivamente che una tale funzione faccia almeno parte di una scelta limitata. Ottenere l'approvazione globale ad un controllo di sicurezza secondo la LMSI ed eseguire un tale esame senza che la persona soggetta al servizio di leva sia già stata prevista per una funzione sensibile dal punto di vista della sicurezza, è illecito. 4.4. Nella fattispecie, durante il reclutamento, al ricorrente è stato presentato il formulario "Controllo di sicurezza relativo alle persone per
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A-6294/2011

persone soggette all'obbligo di leva" e gli è stato richiesto il consenso per lo svolgimento di un controllo di sicurezza di base secondo l'art. 10
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 10   Controllo di sicurezza di base
  1.   Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
  2.   Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
a.   gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
b. [1]   i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
c.   le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
d.   le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
e.   le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
f. [2]   in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,alla zona protetta 2 di un impianto militare.
1.   a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
2.   alla zona protetta 2 di un impianto militare.
  3.   L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
  4.   Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
a.   la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b.   i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c.   l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
  5.   L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
[2] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
OCSP nonché per lo svolgimento di un controllo di sicurezza ampliato secondo l'art. 11
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 11   Controllo di sicurezza ampliato
  1.   Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
  2.   Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a.   gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis. [1]   nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012 [2]: gli amministratori, i registratori con pieni diritti d'accesso, il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
1.   gli amministratori,
2.   i registratori con pieni diritti d'accesso,
3.   il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b. [3]   i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c.   le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d.   le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e.   le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f.   le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g.   in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: a informazioni o materiale classificati SEGRETO,alla zona protetta 3 di un impianto militare.
1.   a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
2.   alla zona protetta 3 di un impianto militare.
  3.   L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 2008 [4] sul Registro nazionale di polizia. [5]
  4.   Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: [6]
a.   la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b.   i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c.   l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
  5.   L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
 
[1] Introdotto dall'art. 25 n. 1 dell'Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).
[2] [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311art. 19]. Vedi ora l'O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[6] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
OCSP. Il citato formulario contiene l'avvertimento che nel caso in cui la persona interessata non acconsenta al controllo di sicurezza di base, viene eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone separato ai sensi dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM. In caso di esito positivo del controllo eseguito senza consenso della persona esaminata, la scelta delle possibili funzioni è considerevolmente limitata. Si rileva inoltre che, un esito positivo dal profilo della sicurezza, in caso di controllo di sicurezza di base, garantisce un'ampia scelta di funzioni, mentre, in caso di controllo di sicurezza ampliato, da accesso a tutte le funzioni. A parte queste spiegazioni generiche, non risulta dalla documentazione agli atti che sia stata ipotizzata ­ e ancora meno concretizzata ­ una proposta concreta di funzione particolare per il ricorrente. Nella fattispecie, il servizio specializzato ha proceduto al controllo in base ai riscontri di fatti penalmente rilevanti e non, quindi, in vista di una qualsiasi funzione da proporre al ricorrente.
Di conseguenza, nella fattispecie, l'autorità inferiore ha eseguito a torto un controllo di sicurezza ai sensi della LMSI, e il ricorso dev'essere accolto, nella misura in cui è diretto contro il risultato del controllo in parola rispettivamente contro la conclusione dell'autorità inferiore, secondo cui esiste un rischio per la sicurezza secondo la LMSI. 5.
Di seguito occorre verificare, dal profilo materiale, la valutazione che l'autorità inferiore ha proposto sulla scorta dell'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM. L'autorità inferiore è giunta alla conclusione che esiste un rischio per la sicurezza secondo la citata disposizione ed ha consigliato di non rilasciare al ricorrente un'arma personale.
5.1. Il controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'art. 113 cpv. 1 lett. d
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM ha lo scopo di prevenire i reati commessi con l'arma di servizio ­ che viene conservata al domicilio ­ e quindi, concretamente, a proteggere le potenziali vittime. Esso ha dunque un obiettivo diverso e più limitato rispetto a quello previsto dagli art. 19 e
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
segg. LMSI, che tendono a prevenire in generale ogni minaccia alla sicurezza interna ed esterna (cfr. prec. consid. 3.2.).
Se l'autorità inferiore consiglia di non consegnare l'arma personale, de facto, anche un arruolamento risulta essere fuori questione. In effetti,
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A-6294/2011

giusta l'art. 66
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
dell'ordinanza del 19 novembre 2003 concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOP SM, RS 512.21), i militari la cui situazione personale non è ordinata, possono compiere un servizio d'istruzione di base, assumere una nuova funzione o essere promossi unicamente con l'approvazione dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (art. 66 cpv. 1
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
OOP SM). Inoltre, quest'ultimo può decidere un trasferimento, una sospensione della chiamata o altre misure precauzionali (cfr.
art. 66 cpv. 2
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
OOP SM). Sono espressamente
considerate situazioni personali non ordinate, tra le altre, i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale (cfr. art. 66 cpv. 3
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
lett. dbis OOP SM). Nella fattispecie, con la dichiarazione di rischio rilasciata dall'autorità inferiore con procedura dinanzi al comandante del centro di reclutamento del Monte Ceneri del 18 ottobre 2011, il ricorrente è stato estromesso (prematuramente) con effetto immediato dal reclutamento e sanzionato con la sospensione della chiamata. Si noti che la sospensione di chiamata del 18 ottobre 2011 non è stata emanata ­ come in questa decisione ­ a causa della dichiarazione di rischio dell'autorità inferiore (del 19 ottobre 2011), bensì già in virtù del colloquio personale e della valutazione preliminare del Servizio specializzato. Tuttavia, a causa dell'oggetto della procedura, su questo punto non occorre dilungarsi oltre. Nel provvedimento menzionato, concernente la prematura estromissione e la sospensione della chiamata, se non viene interposto alcun ricorso (opposizione) contro la dichiarazione di rischio dell'autorità inferiore, allora lo Stato maggiore dell'esercito decide di non reclutare l'interessato e di conseguenza di non assegnarlo nell'esercito. A tal proposito va rilevato che, secondo l'art. 13 cpv. 1
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
dell'ordinanza del 10 aprile 2002 sul reclutamento (OREC, RS 511.11), è abile al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il servizio militare e riguardo alla quale non sussiste alcun motivo per un non reclutamento secondo l'art. 21 cpv. 1
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 21 [1]   Non reclutamento [2]
  1.   Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se:
a.   risultano intollerabili per l'esercito perché:sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
1.   sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
2.   è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
b.   non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1). [3]
  2.   Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e:
a.   nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
b.   nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale. [4]
  3.   L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
LM né alcun motivo d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo l'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM. Sebbene i responsabili dei centri di reclutamento non siano formalmente legati alla valutazione dell'autorità inferiore (cfr. art. 21 cpv. 4
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
seconda frase LMSI e art. 23 cpv. 1
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 23   Conseguenze della decisione
  1.   L'autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell'autorità di controllo.
  2.   Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un'altra funzione o attività, l'autorità di controllo può informare in merito all'esito del controllo di sicurezza l'autorità decisionale competente per l'assegnazione di detta altra funzione o attività.
  3.   L'autorità di controllo informa l'autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b-d.
  4.   Le autorità militari competenti garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.
  5.   Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo. [1]
 
[1] Introdotto dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
OCSP), essi la seguono per prassi laddove esiste un ostacolo a causa del potenziale di reato. 5.2. Nella propria dichiarazione di rischio, sotto il titolo "Potenziale di aggressione e violenza / Consegna dell'arma personale" (punto 3.6), l'autorità inferiore ha rilevato che, in due circostanze, il ricorrente ha agito in modo aggressivo ­ una volta per vendetta ed una per rabbia ­ dimostrando così di avere una scarsa capacità di autocontrollo ed un
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elevato grado di impulsività. Nel primo caso infatti egli ha aggredito un ragazzo per vendicare un episodio di bullismo di cui è rimasto vittima suo fratello minore, mentre nel secondo caso, egli ha reagito a provocazioni verbali e mediante sguardi di sfida, spingendo l'autore a terra e in seguito, dopo aver ricevuto una sberla, ferendolo con un colpo al viso. Anche se il ricorrente ha dichiarato ­ tra l'altro per i motivi suesposti ­ di essere cambiato, di non consumare più stupefacenti, di aver imparato la lezione e che tutto ciò non accadrà più, l'autorità inferiore non può escludere ­ a causa del suo comportamento ­ che egli venga coinvolto anche in futuro in scontri violenti. Essa ha quindi giudicato elevato il rischio relativo al potenziale di aggressione e violenza del ricorrente. Il ricorrente ritiene che i problemi di comportamento avuti in gioventù, appartengono ora soltanto al passato. Egli dichiara di avere acquisito un maggiore controllo di sé e di soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio militare o del servizio civile senza mettere in pericolo la sua salute o quella di terzi. 5.2.1. In un controllo di sicurezza relativo alle persone non si può decidere solo in base ai fatti comprovati. Si tratta piuttosto di effettuare una valutazione dei rischi basata sulle indagini compiute. Poiché in un controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere proposta una prognosi su delle circostanze future ed incerte, è naturale che ci si possa riferire ­ oltre alle conclusioni tratte dai dati raccolti ­ anche a ipotesi e presunzioni. In primo luogo occorre verificare se la citata raccolta dati è stata effettuata lecitamente e, in secondo luogo, se le informazioni raccolte sono state valutate in modo corretto (cfr. Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5050/2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.4 e rif. cit. e A-4582/2010 del 20 gennaio 2012 consid. 6.1). Una decisione che non tenga conto del comportamento assunto in passato dal ricorrente non è pensabile. Si effettua appositamente un controllo di sicurezza relativo alle persone, al fine di escludere i possibili rischi derivanti dal precedente comportamento di una persona. L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha indicato che, durante l'audizione, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto uso di marijuana tra il 2007 e il 2008 con un consumo di 1-2 spinelli durante i weekend e di aver provato anche ad inalare "colla rubber". Tale comportamento avrebbe causato al ricorrente stati d'ansia, disorientamento, paura e paranoia, ragion per cui egli si è rivolto ad uno psicologo. L'autorità inferiore ha pure riportato che il ricorrente ha affermato di aver smesso ­ dopo essere stato
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in cura ­ di assumere le sostanze citate. Tuttavia, non essendo possibile stabilire ­ per stessa ammissione del ricorrente ­ se lo stato di malessere suesposto sia stato la causa o la conseguenza del consumo di stupefacenti, risulta impossibile effettuare una prognosi affidabile sul comportamento del ricorrente, in particolare in relazione al consumo di sostanze stupefacenti. Di conseguenza, l'autorità inferiore non può escludere con certezza che il ricorrente torni a consumare tali sostanze, sotto l'influsso delle quali potrebbero verificarsi degli abusi nell'utilizzo dell'arma personale, costituendo un pericolo latente per la sicurezza pubblica.
5.2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ­ ancorché relativa a decisioni dell'allora commissione di ricorso ­ il TAF non può, senza un valido motivo, sostituire il potere d'apprezzamento dell'autorità inferiore con il proprio parere. Esso non ha nemmeno i criteri per definire da solo delle considerazioni relative alla sicurezza. Ciò spetta anzitutto al Consiglio federale, al dipartimento e alle autorità amministrative ad essi subordinate. Il compito del Tribunale è soltanto quello di verificare se le autorità esecutive, per quanto riguarda la concretizzazione dei rischi per la sicurezza legati ad una specifica funzione, sono rimasti all'interno del mandato loro delegato e se il giudizio nel caso concreto è rettamente commisurato a tali criteri (Sentenze del Tribunale federale 2A.705/2004 del 16 marzo 2005 consid. 3.1 e 2A.65/2004 del 26 giugno 2004 consid. 2.3.3; cfr. prec. consid. 2).
Durante l'audizione personale, il ricorrente ha effettivamente dichiarato di aver assunto in passato sostanze stupefacenti, di essere stato autore di graffiti sulla proprietà altrui e, in due occasioni, di essersi reso colpevole di aggressioni spinto da uno stato di vendetta e di rabbia. Nella prima occasione, a scuola, egli ha aggredito ­ sferrandogli tra l'altro un pugno al volto ­ un ragazzo che in precedenza aveva ustionato alla gamba suo fratello minore con la lama incandescente di un coltellino. Nella seconda circostanza il ricorrente ha aggredito una persona che lo ha provocato verbalmente e con sguardi di sfida. Egli lo ha spinto a terra e, dopo la reazione della vittima, gli ha sferrato un pugno al volto provocandogli una ferita che ha richiesto quattro punti di sutura. La facile suscettibilità e l'altrettanto disinvolto ricorso alla forza fisica (pugni al volto) denotano una particolare aggressività. Si può pertanto ritenere che il potenziale di violenza del ricorrente sia superiore alla media per rapporto a quello di altre persone della stessa età, e questo oggi come ieri, a maggior ragione se addizionato al fatto che non si può
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escludere un ritorno del ricorrente al consumo di sostanze stupefacenti. L'autorità inferiore, quindi, nella valutazione del potenziale di violenza, si lascia condurre dalle opportune considerazioni. Essa non può certamente fare astrazione di un rischio relativamente grande. Il consiglio di non consegnare l'arma al ricorrente è una conseguenza logica della valutazione di sicurezza. Nella propria presa di posizione, l'autorità di prima istanza fa notare che occorre evitare gli incidenti come il caso Höngg o quello di fine 2011, quando a St. Léonard un ragazzo ha sparato alla sua amica con l'arma di servizio. Dal suo punto di vista, se dovesse ripetersi un simile incidente e venisse in seguito dimostrato che c'erano gli estremi per determinare un potenziale di violenza, la critica dell'opinione pubblica sarebbe considerevole. Pertanto, viene applicata una prassi prudente. Il fatto che l'autorità inferiore, in un caso come questo, sollevi dei dubbi, rientra nella prudente prassi citata ed è, tutto sommato, oggettivamente, anche dal punto di vista della reputazione dell'esercito, giustificato. Di conseguenza, lo scrivente Tribunale non ritiene che sussistano dei motivi sufficienti per discostarsi dalla valutazione del rischio emessa dall'autorità inferiore. 5.3. Resta da verificare la proporzionalità della raccomandazione dell'autorità inferiore. L'autorità inferiore, come ogni organo dell'amministrazione, è legata nella propria decisione al principio della proporzionalità (cfr. Art. 5 cpv. 2
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
della Costituzione federale della Confederazione svizzera, [Cost, RS 101]). Pertanto, La decisione deve essere necessaria in considerazione dello scopo perseguito nell'interesse pubblico; dev'essere evitata se una misura altrettanto adeguata, ma più mite, fosse sufficiente per il raggiungimento dello scopo prefissato. Inoltre, la finalità ricercata dev'essere in rapporto adeguato con gli oneri che sono richiesti al ricorrente (Sentenza del Tribunale federale 8C_788/2011 del 2 maggio 2012 consid. 5.3; DTF 131 V 107 consid. 3.4.1, DTF 130 I 65 consid. 3.5.1 con rif. cit.; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-802/2007 del 3 dicembre 2007, A-705/2007 del 6 agosto 2007 consid. 9.1 e A-7512/2006 del 23 agosto 2007 consid. 4.2; ULRICH
HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX
UHLMANN,
Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6. Auflage, Zürich 2010, Rz. 581). Per valutare se lo scopo voluto sta in rapporto adeguato con l'onere sopportato dal ricorrente, occorre procedere ad un attento bilanciamento tra interesse pubblico ed interesse privato. Più importante è l'uno e meno l'altro, più il bilanciamento andrà in favore dell'interesse maggiormente considerevole (DTF 135 II 402 consid. 4.6.1; Sentenze del Tribunale amministrativo federale A-194/2011 und A-212/2011 del 25 aprile 2012 consid. 9.3.3., A-203/2011 del 12 aprile 2012 consid. 9.3.3.).
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All'interesse pubblico alla prevenzione di reati violenti perpetrati con armi militari non si contrappone alcun interesse preponderante del ricorrente. Secondo le sue dichiarazioni, quest'ultimo desidera assolvere il servizio militare, senza tuttavia pretendere che un mancato arruolamento gli causerebbe dei seri pregiudizi (cfr. prec. consid. 5.2). Ad eccezione del fatto che il ricorrente rimane tenuto al versamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare, non si riscontrano svantaggi particolari. Inoltre, si concorda con l'autorità inferiore, che nella fattispecie non sono date le condizioni atte a ridurre il rischio di un utilizzo improprio dell'arma militare. Dunque, benché l'autorità inferiore abbia stabilito una misura rigorosa, la proporzionalità della dichiarazione di rischio è rispettata. 5.4. Il ricorso, nella misura in cui è diretto contro l'accertamento dell'autorità inferiore in base al quale esiste un rischio per la sicurezza ai sensi dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM rispettivamente contro la raccomandazione di quest'ultima di non consegnare al ricorrente l'arma personale, va quindi respinto.
5.5. In sintesi, il ricorso dev'essere parzialmente accolto e la cifra 1 del dispositivo della contestata decisione è modificato nel senso che nella fattispecie è riscontrato soltanto un rischio per la sicurezza ai sensi dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM. Per il restante ­ che comunque non è vincolante (cfr. artt. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 OCSP) ­ il ricorso viene respinto. 6.
6.1. Con decisione incidentale del 19 gennaio 2012, lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto l'istanza, del 1° dicembre 2011, di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del ricorrente esentandolo dal pagamento delle spese processuali e respingendo la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Pertanto, anche in applicazione degli art. 63 cpv. 1 e
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), non sono prelevate spese processuali. 6.2. Giusta l'art. 64 cpv. 1
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se ammette ­ anche parzialmente ­ il ricorso, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità per le spese che ha sopportato. Lo scrivente Tribunale può statuire d'ufficio in merito alle ripetibili in base alla nota d'onorario del patrocinatore, ove esiste, nonché
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A-6294/2011

sugli atti e di regola senza dover procedere con una motivazione circostanziata (artt. 10 e segg. TS-TAF).
Il ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. In considerazione degli atti di causa, e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, l'autorità inferiore verserà al ricorrente l'importo di 500.-- franchi a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.
Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la cifra 1 del dispositivo della decisione avversata viene modificata nel senso che, il ricorrente è considerato soltanto un rischio per la sicurezza ai sensi dell'art. 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LM. 2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
L'istanza inferiore corrisponderà al ricorrente l'importo di 500.-- franchi a titolo di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
­
­
­

ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. 461'597; atto giudiziario) Segretariato generale del DDPS, Capo del personale (Atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Federico Pestoni

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A-6294/2011

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art 46 cpv. 1 lett. b
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 46   Sospensione
  1.   I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a.   dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  2.   Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a.   l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b.   l'esecuzione cambiaria;
c.   i diritti politici (art. 82 lett. c);
d.   l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e.   gli appalti pubblici. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
. LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF).

Data di spedizione:

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A-6294/2011 04. agosto 2012 21. agosto 2012 Tribunale amministrativo federale Inedito Altro (Rapporto di servizio di diritto pubblico [confederazione])

Oggetto controllo di sicurezza relativo alle persone

Registro di legislazione
Cost 5
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5   Stato di diritto
  1.   Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
  2.   L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
  3.   Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
  4.   La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
LM 21
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 21 [1]   Non reclutamento [2]
  1.   Le persone soggette all'obbligo di leva non sono reclutate se:
a.   risultano intollerabili per l'esercito perché:sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
1.   sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto,
2.   è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato, una misura privativa della libertà;
b.   non può essere loro ceduta un'arma personale (art. 113 cpv. 1). [3]
  2.   Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l'esercito e:
a.   nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena;
b.   nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impedimento per la cessione dell'arma personale. [4]
  3.   L'ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
[4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
LM 21 e LM 23
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 23 [1]   Competenza e accesso ai dati
  1.   Il Comando Operazioni [2] [3] è competente per le decisioni di cui agli articoli 21-22a.
  2.   Per la decisione, esso può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.
  3.   Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all'esclusione dall'esercito o alla degradazione, il Comando Operazioni [4] è vincolato a tale decisione.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
[2] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
[3] Corretto: Comando Istruzione.
[4] Corretto: Comando Istruzione.
LM 103
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 103   Promozioni e nomine
  1.   Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità [1]. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.
  2.   ... [2]
  3.   Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone. [3]
  4.   Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d'esecuzione possono essere invalidate.
 
[1] Nuova espressione giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
[2] Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
[3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
LM 113
RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare

Art. 113 [1]   Arma personale
  1.   A un militare non può essere consegnata l'arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
a.   questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l'arma personale;
b.   questi o terzi possano abusare dell'arma personale.
  2.   Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l'arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare.
  3.   Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a.   prima della prevista consegna dell'arma personale;
b.   dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto;
c.   prima che al militare sia ceduta in proprietà l'arma personale.
  4.   A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata:
a.   chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.   consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all'esecuzione delle pene;
c.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.   chiedere a un'autorità di controllo della Confederazione di valutare il potenziale di pericolo o di abuso.
  5.   Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l'autorità di controllo della Confederazione può:
a.   consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8;
b.   chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
c.   consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia;
d. [2]   chiedere alle competenti autorità penali e d'esecuzione penale informazioni e atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all'esecuzione delle pene;
e.   interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.
  6.   La procedura è retta per analogia dalle disposizioni relative al controllo di sicurezza di base secondo l'articolo 30 lettera a LSIn [3]. Se contemporaneamente deve essere eseguito un controllo di sicurezza di base anche per altri motivi, le due procedure sono riunite. [4]
  7.   Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d'assistenza dell'esercito sono liberati dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. [5]
  8.   I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.
 
[1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).
[2] La correzione della CdR dell'AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).
[3] RS 128
[4] Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 12 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650; FF 2017 2563).
[5] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 725; FF 2021 2198).
LMSI 1
RS 120 LMSI Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)

Art. 1   Scopo
  La presente legge ha lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione.
LMSI 19LMSI 19 eLMSI 20LMSI 21 LTAF 31
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 31   Principio
  Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa (PA).
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 32   Eccezioni
  1.   Il ricorso è inammissibile contro:
a.   le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b.   le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c.   le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. [1]   ...
e.   le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,l'approvazione del programma di smaltimento,la chiusura di depositi geologici in profondità,la prova dello smaltimento;
1.   le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
2.   l'approvazione del programma di smaltimento,
3.   la chiusura di depositi geologici in profondità,
4.   la prova dello smaltimento;
f. [2]   le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g.   le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h.   le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i. [3]   le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j. [4]   le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
  2.   Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b.   le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
 
[1] Abrogata dall'all. cifra II n. 1 della LF del 30 set. 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4103; FF 2009 3925).
[2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
[3] Introdotta dall'all. n. 2 della LF del 26 set. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 2131).
[4] Introdotta dalla cifra II della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° mar. 2021 (RU 2021 68; FF 2020 3235).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 33   Autorità inferiori
  Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a.   del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b. [1]   del Consiglio federale concernenti:la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
1.   la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 2003 [2] sulla Banca nazionale,
10. [21]   la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 1957 [22] sulle ferrovie;
2.   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 2007 [3] sulla vigilanza dei mercati finanziari,
3. [4]   il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 2015 [5] sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
4. [6]   il divieto di determinate attività secondo la LAIn [7],
4bis. [8]   il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
4ter. [9]   il divieto di organizzazioni e gruppi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 2024 [10] che vieta Hamas e le organizzazioni associate,
5. [11]   la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 2011 [12] sull'Istituto federale di metrologia,
6. [13]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 2005 [14] sui revisori,
7. [15]   la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000 [16] sugli agenti terapeutici,
8. [17]   la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 2017 [18] sui fondi di compensazione,
9. [19]   la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 2018 [20] sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c.   del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis. [23]   del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater. [25]   del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies. [26]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter. [24]   dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d.   della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e.   degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f.   delle commissioni federali;
g.   dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h.   delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i.   delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita (RU 2011 275; FF 2010 2871). Nuovo testo giusta l'art. 31 cpv. 2 n. 1 della L del 18 dic. 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555).
[5] RS 196.1
[6] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745; FF 2007 4613; 2010 6923). Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[7] RS 121
[8] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).
[9] Introdotto dall'art. 3 della LF del 20 dic. 2024 che vieta Hamas e le organizzazioni associate, in vigore dal 15 mag. 2025 (RU 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introdotto dal n. 1 dell'art 26 della LF sull'Istituto federale di metrologia, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 6515; FF 2010 7073).
[12] RS 941.27
[13] Introdotta dall'all. n. 2 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).
[14] RS 221.302
[15] Introdotto dall'all. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introdotto dall'all. cifra II n. 3 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7563; FF 2016 255).
[18] RS 830.2
[19] Introdotto dall'art. 23 cpv. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3199; FF 2018 771).
[20] RS 425.1
[21] Introdotto dall'all. cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889; FF 2016 7711).
[22] RS 742.101
[23] Introdotta dall'all. n. 3 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).
[24] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali (RU 2010 3267;FF 2008 7093). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 3847; FF 2015 18611885).
[25] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
[26] Introdotta dall'all. cifra II n. 6 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
LTAF 37
RS 173.32 LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37   Principio
  La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA [1], in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
 
[1] RS 172.021
LTF 42
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 42   Atti scritti
  1.   Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
  1bis.   Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua. [1]
  2.   Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. [2] [3]
  3.   Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
  4.   In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 [4] sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a.   il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b.   le modalità di trasmissione;
c.   le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici. [5]
  5.   Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
  6.   Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
  7.   Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
 
[1] Introdotto dalla cifra II n. 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l'applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
[2] Nuovo testo del per. giusta la cifra I n. 1 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell'imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9; FF 2013 7239).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della L del 28 set. 2012 sull'assistenza amministrativa fiscale, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).
[4] RS 943.03
[5] Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).
LTF 46
RS 173.110 LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria

Art. 46   Sospensione
  1.   I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a.   dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b.   dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c.   dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
  2.   Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti:
a.   l'effetto sospensivo e altre misure provvisionali;
b.   l'esecuzione cambiaria;
c.   i diritti politici (art. 82 lett. c);
d.   l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
e.   gli appalti pubblici. [1]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. 7 cifra II n. 2 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).
LTF 82 e OCSP 1
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 1   Oggetto
  La presente ordinanza disciplina i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 19-21 LMSI e gli articoli 23 capoverso 2 lettera d, 103 capoverso 3 lettera d e 113 capoverso 1 lettera d LM [1].
 
[1] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP 5
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 5 [1]   Persone soggette all'obbligo di leva, militari e militi della protezione civile
  1.   Sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo la presente ordinanza:
a.   le persone soggette all'obbligo di leva e i militari previsti per assumere una delle funzioni di cui all'allegato 2;
b.   i militi della protezione civile che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO o alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare.
  2.   Su richiesta dello Stato maggiore di condotta dell'esercito, sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l'articolo 113 capoverso 1 lettera d LM [2]:
a.   tutte le persone soggette all'obbligo di leva;
b.   tutti i membri del Servizio della Croce Rossa equipaggiati con un'arma personale;
c.   i militari se:sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppuresussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
1.   sussistono seri segni o indizi che questi possano mettere in pericolo se stessi o terzi con l'arma personale, oppure
2.   sussistono segni o indizi di un imminente uso abusivo dell'arma personale da parte dei militari stessi o di terzi.
  3.   Per le persone soggette all'obbligo di leva il controllo di sicurezza relativo alle persone è eseguito in occasione del reclutamento.
  4.   Sono fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[2] L'art. 113 cpv. 1 lett. d LM è stato modificato dalla LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° luglio 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). Vedi ora: art. 113 cpv. 4 lett. d LM.
OCSP 9 e OCSP 10
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 10   Controllo di sicurezza di base
  1.   Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza di base.
  2.   Sono sottoposti al controllo di sicurezza di base:
a.   gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
b. [1]   i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
c.   le persone che hanno accesso alla zona protetta 2 di un impianto militare;
d.   le persone che hanno accesso a zone militari di sicurezza o zone militari vietate svizzere o internazionali;
e.   le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE;
f. [2]   in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,alla zona protetta 2 di un impianto militare.
1.   a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE,
2.   alla zona protetta 2 di un impianto militare.
  3.   L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e d LMSI.
  4.   Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere b, c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:
a.   la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b.   i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c.   l'autorità di controllo dispone di informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
  5.   L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
 
[1] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
[2] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
OCSP 11
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 11   Controllo di sicurezza ampliato
  1.   Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
  2.   Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a.   gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
abis. [1]   nell'ambito del sistema di gestione degli affari secondo l'ordinanza GEVER del 30 novembre 2012 [2]: gli amministratori, i registratori con pieni diritti d'accesso, il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
1.   gli amministratori,
2.   i registratori con pieni diritti d'accesso,
3.   il personale dei fornitori di prestazioni e i terzi incaricati.
b. [3]   i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c.   le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d.   le persone che, in occasione del loro impiego all'estero, rappresentano la Svizzera nell'ambito di una missione ufficiale;
e.   le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f.   le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g.   in occasione del reclutamento, le persone soggette all'obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso: a informazioni o materiale classificati SEGRETO,alla zona protetta 3 di un impianto militare.
1.   a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
2.   alla zona protetta 3 di un impianto militare.
  3.   L'autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l'ordinanza del 15 ottobre 2008 [4] sul Registro nazionale di polizia. [5]
  4.   Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se: [6]
a.   la persona interessata figura in uno dei registri di cui all'articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b.   i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c.   l'autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera a.
  5.   L'autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
 
[1] Introdotto dall'art. 25 n. 1 dell'Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).
[2] [RU 2012 6669, 2014 723. RU 2019 1311art. 19]. Vedi ora l'O del 3 apr. 2019 (RS 172.010.441).
[3] Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
[4] RS 361.4
[5] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
[6] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1153).
OCSP 23
RS 120.4 OCSP Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)

Art. 23   Conseguenze della decisione
  1.   L'autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell'autorità di controllo.
  2.   Se l'autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un'altra funzione o attività, l'autorità di controllo può informare in merito all'esito del controllo di sicurezza l'autorità decisionale competente per l'assegnazione di detta altra funzione o attività.
  3.   L'autorità di controllo informa l'autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettere b-d.
  4.   Le autorità militari competenti garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell'esercito.
  5.   Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l'iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo. [1]
 
[1] Introdotto dal n. III 1 dell'O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
OOP 66OREC 13 PA 5
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 5  
  1.   Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a.   la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b.   l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c.   il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
  2.   Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69). [1]
  3.   Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 48
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   Ha diritto di ricorrere chi:
a.   ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b.   è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c.   ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
  2.   Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 49
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49  
  Il ricorrente può far valere:
a.   la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.   l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c.   l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA 50
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
  2.   Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
PA 52
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 52  
  1.   L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
  2.   Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
  3.   Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA 62
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
  2.   Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
  3.   L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
  4.   L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA 63
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 63  
  1.   L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
  2.   Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
  3.   Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
  4.   L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo. [1]
  4bis.   La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a.   da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b.   da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. [2]
  5.   Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. [3] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [4] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [5] sull'organizzazione delle autorità penali. [6]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] Introdotto dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
PA 64
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
  2.   Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
  3.   Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
  4.   L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
  5.   Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili. [1] Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010 [3] sull'organizzazione delle autorità penali. [4]
 
[1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093).
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