Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2007.14
Sentenza del 3 marzo 2008 I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Alex Staub , Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
Ministero pubblico della Confederazione,
Richiedente
contro
Avv. A.,
Opponente
Oggetto
Levata dei sigilli (Art. 69 cpv. 3 PP)
Fatti:
A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), basata su una comunicazione del 30 gennaio precedente della Banca B., il Ministero pubblico ha aperto, e dal marzo 2004 conduce, un’indagine preliminare di polizia giudiziaria.
B. L’indagine è stata avviata per il sospetto che sull’arco temporale 1999-2004 valori patrimoniali di ingente entità provento di attività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia (anche in epoca precedente al 1999) da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo C. – quest’ultimo venuto alla luce nel dicembre 2003 – siano stati riciclati in Svizzera.
C. Dalle prime battute le indagini hanno visto imputate per vari titoli di reato (fra i quali il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere della truffa.206 |
3 | La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
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1 | Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, |
2 | ...328 |
D. Con ordine del 22 novembre 2007 il MPC ha incaricato la Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) di perquisire il domicilio notarile dell’avv. D. al fine di mettere al sicuro, in vista del sequestro, prove, valori patrimoniali o documenti, eventualmente nella forma di atto notarile, suscettibili di costituire elementi di prova o tracce. Interrogata dalla PGF, il notaio D. ha indicato all’autorità inquirente che all’epoca dei fatti era attiva presso lo studio legale E., presso i cui archivi dovrebbero trovarsi gli incarti in questione (v. act. 1, pag 3 e act. 1.2, pag. 4).
E. Con ordine del 29 novembre 2007 il MPC ha incaricato la PGF di perquisire, con lo stesso fine di cui all’ordine del 22 novembre 2007, il domicilio notarile dell’avv. A. (v. act. 1.3).
F. La PGF ha eseguito l’ordine del MPC in data 3 dicembre 2007. Il detentore delle carte individuate dall’autorità inquirente come potenzialmente rilevanti si è opposto ad una loro perquisizione. Di conseguenza, queste ultime sono state suggellate e poste in luogo sicuro (v. act. 1.1).
G. Con scritto del 24 dicembre 2007, il MPC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con riferimento alla documentazione n. 000167 requisita presso il domicilio notarile dell’avv. A. (act. 1). Esso chiede, altresì, che alla levata dei sigilli segua – alla presenza delle parti e secondo le modalità che questa Corte avrà a stabilire – la cernita delle carte rilevanti ai fini dell’indagine e l’allestimento di una copia dei documenti così individuati alfine del loro utilizzo nel procedimento penale.
H. Con risposta del 9 gennaio 2008 (act. 3), l’avv. A. si è opposto a tale richiesta invocando, nella sostanza, una violazione del segreto professionale del notaio nonché del principio della proporzionalità. Peraltro, asserisce che al MPC sarebbero stati spontaneamente consegnati due incarti completi in relazione alle operazioni notarili effettuate dall’avv. D. Il 17 gennaio 2008 il MPC ha replicato riconfermandosi, nella sostanza, nelle posizioni precedentemente espresse.
I. Invitato ad indicare l’esatta limitazione temporale di cui alla richiesta di levata dei sigilli, il 31 gennaio 2008 il MPC ha indicato che l’interesse degli inquirenti è focalizzato sull’arco temporale 1998-2003. Dal canto suo, il 12 febbraio 2008, l’opponente ha ribadito d’aver già consegnato al MPC più di quanto richiesto nonché la necessità di salvaguardare il segreto professionale con riferimento alle rubriche notarili poste sotto suggello.
Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.
Diritto:
1. La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sull’ammissibilità della perquisizione qui contestata in virtù dell’art. 69 cpv. 3 PP. La richiesta di levata dei sigilli non è sottoposta ad un termine particolare. La legittimazione a presentare la richiesta del richiedente è pacifica.
2. Giusta l’art. 69 cpv. 3 PP, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte vengono suggellate e poste in luogo sicuro. In tal caso la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta, fino al dibattimento, alla Corte dei reclami. Per contro, durante il dibattimento tale decisione è di competenza del tribunale.
3. La perquisizione di carte è ammissibile allorquando esistono indizi sufficienti relativi alla commissione di un reato, se vi è il sospetto che delle prove concernenti l’inchiesta si trovino nel luogo della perquisizione e se il principio della proporzionalità è rispettato (v. TPF BK_B 039/04 consid. 2.1; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ediz. Zurigo, Basilea, Ginevra 2004 n. 734 e segg.; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra, Zurigo, Basilea 2006, n. 906 e segg.). Inoltre, le carte non devono essere esaminate se non quando si possa supporre che contengano scritti importanti per l’istruzione (art. 69 al. 2 PPF). Tale regola non va interpretata in maniera restrittiva e, come suggerito dalla formulazione tedesca, «…Papiere…die für die Untersuchung von Bedeutung sind», significa che i documenti per essere perquisiti devono perlomeno avere una pertinenza con l’inchiesta («untersuchungsrelevant» secondo la formulazione utilizzata da Schmid, op. cit., n. 734).
Infine, il segreto d’ufficio e professionale devono essere salvaguardati (69 cpv. 1 PPF).
4. Nella fattispecie, contro la presente richiesta di levata dei sigilli l’opponente invoca la salvaguardia del segreto professionale del notaio in quanto la documentazione in questione sarebbe riconducibile al tipico esercizio della professione notarile.
4.1. In tale ambito, giova preliminarmente rilevare che l’obbligo del segreto professionale del notaio non differisce – nella sostanza – da quello dell’avvocato (Rondi, Il segreto professionale e le norme deontologiche, in: Il segreto professionale dell’avvocato e del notaio, CFPG 2003, pag. 25 segg., 36). Ne discende che dottrina e giurisprudenza sviluppate con riferimento al segreto professionale dell’avvocato valgono, in analogia, anche per la professione di notaio.
4.2. Orbene, dottrina e giurisprudenza concordano nel sostenere che le carte coperte dal segreto professionale dell’avvocato non possono, di principio, essere oggetto di sequestro o di perquisizione se non nella misura in cui l’avvocato stesso è perseguito penalmente. Pertanto, l’avvocato che non è oggetto di un’inchiesta penale non è tenuto a dare visione all’autorità inquirente degli incarti sottostanti a segreto professionale e, di conseguenza, la relativa richiesta di levata dei sigilli dev’essere respinta (DTF 130 II 193 consid. 4.4; 126 II 495 consid. 5e/dd; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea, Ginevra, Monaco 2005, pag. 354 n. 21; Zürcher, Blätter für Zürcherischen Rechtsprechung, ZR, 99, 2000, pag. 43).
4.3. Nel caso concreto, il MPC non rimprovera all’opponente un suo eventuale coinvolgimento in un’inchiesta penale, il notaio in questione risultando interessato dalle indagini unicamente in quanto detentore di carte (v. act. 1, consid. 4, pag. 3). Inoltre, l’autorità inquirente nemmeno contesta, a ragione, il carattere tipicamente notarile della documentazione suggellata (brevetti ed autentiche confezionati dal 14 maggio 1979 al 29 novembre 2007 nonché atti notarili effettuati tra il 19 luglio 1968 al 12 giugno 2007 [v. act. 1.1]). Peraltro, il notaio non risulta essere stato svincolato dai suoi clienti dall’obbligo di mantenere il segreto professionale. Premesso ciò e richiamata la dottrina e la giurisprudenza suesposta (v. consid. 4.1 e 4.2, “supra”), la richiesta di levata dei sigilli va pertanto respinta.
5. Nel caso concreto, dicasi per sovrabbondanza, questa Corte esprime delle riserve con riferimento al rispetto del principio della proporzionalità nonché in relazione all’effettiva rilevanza ai fini dell’inchiesta della documentazione messa sotto suggello. Basti qui rilevare che l’oggetto della perquisizione in esame – vale a dire la documentazione notarile confezionata nel periodo fra luglio 1969 e novembre 2007 (v. act. 1.1) – non appare sufficientemente circoscritto in rapporto al sospetto vantato dal MPC, rischiando altresì di configurare – segnatamente in mancanza di precisazioni da parte del MPC sulla rilevanza per l’inchiesta dei documenti suggellati – un’inammissibile ricerca indiscriminata di prove (cosiddetta “fishing expedition”). Tali questioni non necessitano tuttavia di ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che la domanda di levata dei sigilli deve essere respinta già per i motivi precedentemente addotti (v. consid. 4, “supra”).
6.
6.1. Giusta l’art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
6.2. Per costante giurisprudenza, alle parti vincenti non rappresentate da liberi professionisti non vengono di regola riconosciute ripetibili (DTF 113 Ib 357). Se le circostanze particolari lo giustificano, il Tribunale può accordare alla parte un’adeguata indennità per altre spese indispensabili causate dal processo (art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale del 26 settembre 2006, RS 173.711.31) e ciò anche nei casi in cui un avvocato o una parte proceda per conto proprio (DTF 110 V 134). Ora, in concreto, l’opponente non fa valere di aver dovuto far fronte a spese rilevanti o di adempiere i requisiti posti dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento di un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. La richiesta di levata dei sigilli n. 000167 è respinta.
2. I documenti di cui all’inventario del 3 dicembre 2007 (sigillo n. 000167) sono restituiti all’opponente.
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 3 marzo 2008
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Ministero pubblico della Confederazione
- Avv. A.
- Avv. F.
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
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1 | Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. |
2 | Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo: |
a | in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; |
b | in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili; |
c | nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni; |
d | nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. |
3 | Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo. |
J.