Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 596/2014

Sentenza del 3 febbraio 2015

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,

contro

Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.

Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A.
Nato nel 1946, A.________ ha conseguito la licenza di condurre nel 1969. Autista di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 9 aprile 2011, verso le ore 13.25, egli percorreva in territorio di Sigirino l'autostrada A2 in direzione sud, quando si è accodato a sua insaputa a una vettura civetta della polizia in fase di sorpasso. Fermatolo, gli agenti gli hanno rimproverato di aver circolato a una velocità eccessiva, senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo antistante, segnatamente a 130-140 km/h a una distanza di 2-5 m.

B.
La Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, sospeso in seguito in attesa delle conclusioni di quello penale. Con decreto di accusa del 14 giugno 2011 il Procuratore pubblico (PP) l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di fr. 1500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. L'interessato vi si è opposto. Con decisione del 29 novembre 2012 il Pretore penale gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.--. Il giudizio, non impugnato, è passato in giudicato.

C.
Preso atto della decisione penale, la Sezione della circolazione, riattivato il procedimento amministrativo, con decisione del 26 febbraio 2013 ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato. Con sentenza del 15 ottobre 2013 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato, decisione annullata dal Tribunale federale, che ha rinviato la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio nella composizione di tre membri (sentenza 1C 858/2013 del 21 ottobre 2014). Con decisione del 3 novembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha poi respinto il ricorso dell'interessato.

D.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.

1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (principio della buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).

2.

2.1. Il ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del principio ne bis in idem in relazione a un'asserita duplice competenza della stessa autorità. Egli rileva come sia notorio che non sussiste una doppia punibilità e quindi una lesione dell'invocato principio tra la sanzione penale e quella amministrativa. Precisa di non contestare quindi la liceità del principio inerente alla possibilità prevista dalla LCStr di sanzioni sia penali sia amministrative. In effetti, la Corte cantonale, fondandosi sulla giurisprudenza nota al ricorrente (DTF 137 I 363; 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101), ha respinto la censura di violazione del principio ne bis in idem poiché si è in presenza di due procedure distinte, per quanto originate dal medesimo reato. Egli critica per contro che questo principio possa essere applicato adottando due decisioni separate, pronunciate in periodi diversi, dalla medesima autorità. Ciò poiché nel Cantone Ticino l'Ufficio della circolazione pronuncerebbe una sanzione amministrativa dopo avere possibilmente, in precedenza, emanato quella penale.

2.2. Su questo punto la Corte cantonale ha stabilito che il principio della buona fede processuale non permetteva al ricorrente di contestare dinanzi ad essa la duplice competenza in materia contravvenzionale e amministrativa, che la normativa ticinese conferisce alla Sezione della circolazione, dopo che in ambito penale aveva chiesto il rinvio degli atti alla stessa Sezione ai fini dell'annullamento dell'impugnata decisione del PP. Ciò a maggior ragione poiché nella fattispecie il ricorrente è stato perseguito dal PP e condannato dal Pretore penale, non dalla citata Sezione, della quale inoltre revocherebbe in dubbio, incoerentemente, le prerogative decisionali in ambito contravvenzionale.

2.3. Il ricorrente non censura questa conclusione, la critica, meramente teorica, non dovrebbe comunque essere esaminata oltre. In effetti, per evidenti motivi di economia processuale, il Tribunale federale esamina solo questioni concrete e non meramente teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3; 136 II 101 consid. 1.1). Il ricorrente non ha alcun interesse pratico e attuale alla disamina di una questione che non si è realizzata nel suo caso, come peraltro da lui ammesso. Non occorre quindi esaminare eventuali casistiche e ipotesi nel cui ambito, al dire del ricorrente, la Sezione della circolazione potrebbe esercitare una duplice funzione sanzionatoria penale e amministrativa.

2.4. In concreto, la proposta di pena è stata formulata dal PP in un decreto di accusa. In seguito all'opposizione, la giudice della Pretura penale, dopo aver indetto un dibattimento, ha condannato il ricorrente, che, patrocinato dal suo legale, ha rinunciato a impugnare il giudizio penale. Riattivato il procedimento amministrativo, con decisione del 26 febbraio 2013 l'Ufficio della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese. È pertanto manifesto che la sanzione penale è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale e quella amministrativa da un'altra autorità. Il fatto che le due decisioni sono state emanate in tempi differenti è chiaramente ininfluente. Il ricorrente non contesta infatti la prassi, rettamente illustrata nel giudizio impugnato, secondo cui l'autorità amministrativa deve di massima attenersi alle risultanze fattuali del pregresso giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101), ciò che implica evidentemente l'emanazione di due decisioni distinte, anche temporalmente.

2.5. Il ricorrente, richiamando l'art. 67b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67b - 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
1    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2    Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:
a  mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b  avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c  trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3    Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.
4    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5    Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
CP, sostiene che la Pretura penale avrebbe potuto e dovuto inglobare nel suo giudizio anche la revoca della licenza. Al riguardo la Corte cantonale, applicando rettamente la giurisprudenza (DTF 137 IV 72), ha stabilito che il divieto di condurre oggetto dell'invocata norma non è applicabile in caso di infrazioni alla LCStr, visto che il giudice penale può farvi capo unicamente nell'evenienza in cui un veicolo a motore viene utilizzato per commettere un crimine o un delitto di diritto comune. Il ricorrente non si confronta del tutto con questa argomentazione, peraltro corretta, motivo per cui la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF). Per di più, nulla gli impediva di impugnare la decisione penale, qualora l'avesse ritenuta errata, ricordato che con scritto del 9 giugno 2011 la Sezione della circolazione gli aveva comunicato che, sotto il profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine del procedimento penale.

2.6. Il ricorrente fa valere una palese contraddittorietà delle due decisioni adottate asseritamente dalla medesima autorità nei suoi confronti. Ciò poiché nell'ambito penale è stato ritenuto un caso privo di gravità, qualificato poi come medio grave nel quadro amministrativo. La censura, speciosa, manifestamente non regge. Come si è visto, le decisioni, benché fondate sulle stesse circostanze, sono state adottate da due autorità differenti, ma indipendenti e libere nella qualificazione giuridica dei fatti (DTF 137 I 363 consid. 2.3.2).

2.7. A torto il ricorrente sostiene infine che la Corte cantonale non avrebbe esaminato la questione del lungo tempo trascorso dai fatti rimproveratigli e, pertanto, non avrebbe esaminato l'eventualità di concludere la procedura amministrativa con l'emanazione di un ammonimento. Al riguardo, i giudici cantonali, ricordato che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.
1    Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.
2    Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 201657 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.58
3    Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo 59 60
4    La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:
a  vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;
b  finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.61
5    La licenza di circolazione viene revocata se:
a  la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 199762 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
b  il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.63
secondo periodo LCStr), hanno ritenuto che nel caso di specie non è stato violato il diritto del ricorrente di essere giudicato entro un termine ragionevole (consid. 3.4). Il ricorrente non si confronta con questa argomentazione e la relativa giurisprudenza richiamata nel criticato giudizio.

3.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 3 febbraio 2015

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_596/2014
Data : 03. febbraio 2015
Pubblicato : 21. febbraio 2015
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Costruzioni stradali e circolazione stradale
Oggetto : revoca della licenza di condurre veicoli a motore


Registro di legislazione
CP: 67b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 67b - 1 Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
1    Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.
2    Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:
a  mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegarle, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
b  avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
c  trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.
3    Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.
4    Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.
5    Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.
LCStr: 16
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 16 - 1 Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.
1    Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempite; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare.
2    Le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 18 marzo 201657 sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre o della licenza per allievo conducente, oppure l'ammonimento del conducente.58
3    Per stabilire la durata della revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione del conducente del veicolo a motore come anche la necessità professionale di condurre un veicolo a motore. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata attenuata ai sensi dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo 59 60
4    La licenza di circolazione può essere revocata per una durata adeguata se:
a  vi è stato abuso della licenza o delle targhe di controllo;
b  finché non sono state pagate le imposte o le tasse di circolazione per veicoli del medesimo detentore.61
5    La licenza di circolazione viene revocata se:
a  la tassa eventualmente dovuta per il veicolo secondo la legge del 19 dicembre 199762 sul traffico pesante o le prestazioni di garanzie dovute non sono state pagate e il detentore è stato invano diffidato; oppure
b  il veicolo non è equipaggiato con l'apparecchio di rilevazione prescritto per la riscossione della tassa.63
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1bis    Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
136-I-274 • 136-II-101 • 137-I-363 • 137-IV-72 • 139-I-229 • 139-I-306 • 139-II-95
Weitere Urteile ab 2000
1C_596/2014 • 1C_858/2013
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità amministrativa • bellinzona • carica pubblica • cio • circolazione stradale • commento • consiglio di stato • decisione • dibattimento • direttore • diritto a un'autorità indipendente e imparziale • diritto comune • diritto fondamentale • diritto pubblico • divieto di condurre • dubbio • durata • economia processuale • esaminatore • federalismo • fine • forza obbligatoria • incarto • infrazione alle norme della circolazione • inizio • libia • licenza di condurre • losanna • mese • ministero pubblico • motivazione della decisione • motivo • nato • ne bis in idem • pena • pena pecuniaria • periodo di prova • posta a • prassi giudiziaria e amministrativa • prima istanza • principio della buona fede • principio procedurale • privilegio • procedura amministrativa • questio • reggimento • revoca della licenza • ricorrente • ricorso in materia di diritto pubblico • ripartizione dei compiti • sanzione amministrativa • spese giudiziarie • t • tempo atmosferico • termine ragionevole • tribunale amministrativo • tribunale cantonale • tribunale federale • ufficio federale delle strade • veicolo a motore