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1A.3/2000


[AZA 0/2]

1A.3/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*****************************************************

3 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre
1999 presentato da A.________, Lugano, patrocinato dall'
avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il
3 dicembre 1999 dalla Direzione generale delle dogane, Ber-
na, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria
in materia penale avviata su domanda della Repubblica fran-
cese;
R i_t e_n u_t o_i n_f a_t t_o_:

A.-
Il 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore della
"Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Tribunal de Grande Ins-
tance" di Nizza ha inoltrato all'allora Ufficio federale di
polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, una ri-
chiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'inchie-
sta penale aperta contro i cittadini italiani B.________ e
C.________ per falsità in documenti, contrabbando, compli-
cità e partecipazione a una frode. Secondo la domanda, il
24 maggio 1995 i due inquisiti furono interpellati a
Carros, città vicino a Nizza, mentre prendevano in consegna
un contenitore nel quale furono scoperti e sequestrati 798
scatoloni contenenti 39900 stecche di sigarette d'un valore
complessivo di circa sei milioni di franchi francesi: i do-
cumenti relativi al carico indicavano invece colli di mate-
ria plastica (PVC). Il contenitore, proveniente da Aruba
(Antille olandesi), era stato scaricato ad Amsterdam (NL),
per essere trasportato, attraverso la Francia, in Italia,
le operazioni essendo state rese possibili dall'allestimen-
to di documenti falsi; i contatti tra i due sospettati e i
mandanti avvenivano per il tramite di un numero telefonico
svizzero. L'Autorità estera ha quindi chiesto di identifi-
care il titolare della linea telefonica e i responsabili di
una ditta di Locarno che potrebbe essere coinvolta nella
truffa.

B.-
Con decisione del 19 marzo 1997 la Direzione
generale delle dogane, cui l'UFP aveva delegato l'esecuzio-
ne della rogatoria, ha accolto la domanda estera.

L'11 marzo 1998 l'Autorità di esecuzione ha effet-
tuato una perquisizione presso A.________, a Lugano, proce-
dendo anche a interrogarlo.

Con decisione del 3 dicembre 1999 la Direzione del-
le dogane ha ordinato la trasmissione dei mezzi di prova
all'Autorità richiedente.

C.-
Avverso questa decisione A.________ presenta
un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,
chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne-
cessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFP, che si
è astenuto dal formulare osservazioni complementari asso-
ciandosi a quelle presentate dall'Autorità di esecuzione,
concludono per la reiezione del gravame.

C o_n s_i d_e r_a n_d o_i n_d i_r i_t t_o_:

1.-
a) Italia e Francia sono parti contraenti del-
la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni
che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con-
venzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a),
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123
II 595
consid. 7c).

b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75

AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134
consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).

c) Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP.

d) Come rilevato a ragione dal ricorrente, la de-
cisione impugnata non indica chiaramente quali informazioni
vengono trasmesse, visto che nel suo dispositivo, dopo che
nella decisione stessa si è accennato alla perquisizione e
all'interrogatorio, si parla semplicemente della notifica
di "mezzi di prova". Nella risposta al ricorso la Direzione
generale delle dogane precisa che l'unico mezzo probatorio
concernente il ricorrente e che, secondo il dispositivo,
verrà trasmesso, sarà il verbale d'interrogatorio. Ne segue
che essa ha escluso dalla trasmissione il verbale della
perquisizione di un locale adibito a ufficio presso l'abi-
tazione del ricorrente, perquisizione che ha dato esito
negativo: il ricorrente sarebbe comunque legittimato a im-
pugnare anche la trasmissione di questo verbale (art. 80
lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80 Esame preliminare - 1 L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.
1    L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.
2    Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.
AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF
126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).

Il ricorrente è stato sottoposto a una misura coer-
citiva e cioè all'interrogatorio quale incolpato, come si
evince dal verbale. Egli è pertanto legittimato a opporsi
alla trasmissione di questo mezzo di prova (art. 80h lett.
b; DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii e consid. 2d/bb; v.
DTF 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II 459 2c sulla le-
gittimazione del teste).

2.-
Il ricorrente fa valere dapprima che il proce-
dimento penale estero, secondo quanto è dato di sapere, sa-
rebbe già concluso, visto che la richiesta è del 1995, e
che la sua esecuzione non sarebbe mai stata sollecitata.

La critica è infondata. Una procedura d'assistenza
aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di
materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la
ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto.
In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la
domanda estera diventa senza oggetto se il processo all'
estero si è nel frattempo concluso con un giudizio defini-
tivo; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esa-
minare se il procedimento penale estero segua effettivamen-
te il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, Berna 1999, n. 168).

3.-
Il ricorrente adduce che l'Autorità estera non
avrebbe fornito indizi sufficienti a dimostrare la sussi-
stenza di una truffa in materia fiscale, e che in partico-
lare essa non ha provato la sottrazione fiscale sia avvenu-
ta mediante un inganno astuto. Egli sostiene inoltre che la
decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che i re-
quisiti relativi all'inganno astuto secondo l'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP
sarebbero divenuti più restrittivi.

a) Contrariamente all'assunto ricorsuale, la do-
manda estera adempie le esigenze formali degli art. 14
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959
CEAG Art. 14 - 1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
1    Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a  l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b  l'oggetto e il motivo della domanda;
c  nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d  ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
2    Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CEAG
e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono
ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la
qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve
esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla
Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispe-
cie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF
118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64
consid. 5c pag. 88).

aa) Nel caso di una truffa in materia fiscale
(art. 3 cpv. 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
secondo periodo AIMP in relazione con l'art.
24
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 24 Truffa in materia di tasse - 1 Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.
1    Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.
2    La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.
3    Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l'Ufficio federale o l'autorità esecutiva cantonale interpella per parere l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
OAIMP, che rinvia al reato di truffa in materia di tasse
secondo l'art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
della legge federale sul diritto
penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0),
perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richie-
dente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa,
deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono
fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonian-
ze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le
indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso
che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di
fondamento (DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96
consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib
242
consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo
cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi
sulla realtà dei fatti addotti (DTF 117 Ib 88 consid. 5c in
basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Sta-
to richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la
domanda di assistenza intende chiarire.

Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere
il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la
commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in
modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non
semplici supposizioni (DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) -
sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice
straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o
no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid.
2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non sol-
tanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti
autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente so-
spettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib
547
consid. 3a pag. 552).

bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera
sospetta B.________ e C.________ d'aver importato illegal-
mente, utilizzando documenti contenti alterazioni fraudo-
lente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di
un valore complessivo di circa sei milioni di franchi fran-
cesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano
colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera,
l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato
reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti
alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mit-
tenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la
stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a
torto che i contenitori contenessero materie plastiche in-
vece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato
contrabbando come frode fiscale e non come semplice evasio-
ne fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Auto-
rità estera di completare la domanda (art. 28 cpv. 6
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 28 Forma e contenuto della domanda - 1 La domanda deve essere scritta.
1    La domanda deve essere scritta.
2    Essa deve indicare:
a  l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale;
b  l'oggetto e il motivo;
c  la qualificazione giuridica del reato;
d  i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.
3    Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:
a  un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;
b  le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.
4    I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.
5    Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.
6    Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali.
AIMP),
come richiesto implicitamente dal ricorrente.

In effetti, le operazioni compiute ai danni dello
Stato estero sarebbero represse dall'art. 14 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
DPA,
secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento,
ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico
si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di
un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti
pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall'art.
15
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
DPA, relativo alla falsità in documenti e al consegui-
mento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità
estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fat-
to uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di
truffa in materia fiscale occorre riferirsi all'art. 14
cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza,
alla definizione della truffa di cui all'art. 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP (e del
previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122
IV 197
consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la
definizione dell'art. 15
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
DPA, a quella di falsità in docu-
menti giusta l'art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
CP (DTF 123 IV 17 consid. 2, 61
consid. 5a e b, 132 consid. 3; Zimmermann, op. cit., n. 412
e 416; Gerhard Hauser, Schweizerische Rechts- und Amtshilfe
bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393
segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., con-
sid. 2).

La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell'
art. 441
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
-1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
CP francese ("faux et usage"), reato punibile in
Svizzera secondo l'art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
CP (sentenza inedita del 12 lu-
glio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di
falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le
citate norme e la relativa giurisprudenza (DTF 116 Ib 96
consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tutta-
via realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi
ma anche in altri casi di inganno astuto (DTF 125 II 250
consid 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secon-
do la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono
tuttavia essere state necessariamente compiute particolari
macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in
atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichia-
razioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante
sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II
250
consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recente-
mente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa
in materia fiscale quando il contribuente presenta all'au-
torità tributaria documenti secondo l'art. 110 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
. 5 cpv. 1
CP, inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendi-
bilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a
rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente
la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II
250
consid. 3c).

cc) Il ricorrente si limita a contestare in manie-
ra del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e
non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero docu-
menti secondo l'art. 110 n
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
. 5 CP (sulla nozione di documen-
ti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il
ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che
la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel
caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il caratte-
re di documento di uno scritto è relativo e anche in pre-
senza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre,
e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti,
ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha
peraltro assunto una linea restrittiva (DTF 126 IV 65 con-
sid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti an-
che alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in
re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété
intellectuelle 1996 269; Günther Stratenwerth, Schweizeri-
sches Strfarecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge-
meininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.).

Nella fattispecie, anche qualora gli scritti liti-
giosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comun-
que in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una
truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in
effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro let-
tere di una società internazionale di marketing a Locarno,
sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi
francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locar-
no, agente per conto della società appena citata, documenti
e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti
due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture
della X.________ a una società di Aruba indicante che la
merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documen-
ti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano,
destinata alla Y.________ SA a Carros e indicanti l'impor-
tazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura
di un'altra società di Aruba destinata alla Y.________ SA.
L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che
l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di
varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una
truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre
2000 in re W. consid. 4c).

Ne segue che, non trattandosi di una semplice sot-
trazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto
dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora
anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie
quest'ultima non contestata dal ricorrente (DTF 117 Ib 53
consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in
materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di
false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re
A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della
doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid.
4b) non è stato violato.

4.-
Il ricorso è respinto. Le spese seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
OG).

Per questi motivi

i l_T r_i b_u n_a l_e f_e d_e r_a l_e

p r_o n_u n_c i_a_:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale
di giustizia.

Losanna, 3 gennaio 2001
VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
1A.3/2000 03. gennaio 2001 21. gennaio 2001 Tribunale federale Inedito Assistenza giudiziaria e estradizione

Oggetto -

Registro di legislazione
AIMP 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP 3
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 3 Genere del reato - 1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
1    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.
2    L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
a  in caso di genocidio;
b  in caso di crimini contro l'umanità;
c  in caso di crimini di guerra; o
d  se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16
3    La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:
a  a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b  a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18
AIMP 25
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
AIMP 28
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 28 Forma e contenuto della domanda - 1 La domanda deve essere scritta.
1    La domanda deve essere scritta.
2    Essa deve indicare:
a  l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale;
b  l'oggetto e il motivo;
c  la qualificazione giuridica del reato;
d  i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.
3    Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:
a  un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;
b  le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.
4    I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.
5    Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.
6    Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali.
AIMP 80
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80 Esame preliminare - 1 L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.
1    L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.
2    Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.
AIMP 80 g CEAG 14
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959
CEAG Art. 14 - 1. Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
1    Le domande di assistenza dovranno contenere le indicazioni seguenti:
a  l'autorità, dalla quale la domanda emana;
b  l'oggetto e il motivo della domanda;
c  nella misura del possibile, l'identità e la nazionalità della persona in causa, e
d  ove occorra, il nome e l'indirizzo del destinatario.
2    Le commissioni rogatorie previste negli articoli 3, 4 e 5 menzioneranno, inoltre, il reato e conterranno un riassunto dei fatti.
CP 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 1 - Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
CP 110 n CP 146
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 146 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
CP 441 DPA 14
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque inganna con astuzia l'amministrazione, un'altra autorità o un terzo affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l'errore e in tal modo consegue indebitamente dall'ente pubblico, per sé o per un terzo, una concessione, un'autorizzazione, un contingente, un contributo, una restituzione di tasse o altre prestazioni, ovvero fa sì che una concessione, un'autorizzazione o un contingente non siano revocati, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Se l'autore, con il suo subdolo comportamento, fa sì che l'ente pub-blico si trovi defraudato, in somma rilevante, di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
3    Chiunque, per mestiere o in collaborazione con terzi, commette in-frazioni di cui ai capoversi 1 o 2 in materia fiscale o doganale e in tal modo procaccia a sé o ad altri un indebito profitto di entità particolarmente considerevole oppure pregiudica in modo particolarmente con-siderevole gli interessi patrimoniali o altri diritti dell'ente pubblico, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecu-niaria.
4    Se per un'infrazione corrispondente al capoverso 1, 2 o 3 non subdolamente commessa una legge amministrativa prevede una multa, nei casi previsti nei capoversi 1-3 va inflitta anche una multa. L'importo della multa è calcolato secondo la corrispondente legge amministrativa.
DPA 15
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 15 - 1. Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
1    Chiunque, al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto a tenore della legislazione amministrativa della Confederazione oppure di nuocere al patrimonio o a altri diritti dell'ente pubblico, forma un documento falso o altera un documento vero, abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure fa uso, a scopo di inganno, di un documento di tale natura,
2    Il numero 1 si applica parimente ai documenti esteri.
OAIMP 9 a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP 24
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 24 Truffa in materia di tasse - 1 Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.
1    Se implica l'applicazione della coercizione processuale, l'assistenza di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge è concessa ove trattisi di reati configurabili come truffa in materia di tasse a tenore dell'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo.
2    La domanda non può essere respinta per il solo motivo che il diritto svizzero non prevede lo stesso genere di tasse o disposizioni dello stesso tipo in materia di tasse.
3    Se sussistono dubbi quanto alle caratteristiche delle tasse menzionate nella domanda, l'Ufficio federale o l'autorità esecutiva cantonale interpella per parere l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
OG 156
Registro DTF
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