Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2014.243

Sentenza del 2 dicembre 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Istituto per le Opere di Religione (IOR), IT- Città del Vaticano, rappresentata dagli avv. Paolo Bernasconi e avv. Andrea Daldini, Ricorrente

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP) Immunità di Stato

Fatti:

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (Italia) ha presentato alla Svizzera, in data 11 marzo 2014, una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale nel contesto di un procedimento da essa condotto nei confronti di. A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 648
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
-bis CP italiano (n. 11/6731 r.g.n.r.). In sostanza, le autorità italiane rilevano che l'esame della documentazione bancaria relativa ai conti intestati a A. ha consentito di individuare frequenti accrediti disposti dall'Istituto per le Opere di religione (di seguito: IOR) con contestuale addebito, in favore di terzi, di somme di importo quasi corrispondente, benché frazionate in più tranches di pagamenti. Sono dunque emersi sospetti che A. abbia tenuto in giacenza e movimentato su propri sottoconti di relazioni intestate allo IOR, denaro di provenienza illecita al fine di ostacolarne l'identificazione. In particolare, l'autorità richiedente sospetta che sulla rubrica EUR n. 1 della relazione bancaria n. 1 intestata allo IOR e sita presso la banca B., Zurigo, siano affluiti – grazie anche alle condotte illecite contestate a A. – valori patrimoniali frutto delle attività illecite poste in essere da C., anche per il tramite di società lui riconducibili, poi movimentati allo scopo di vanificarne l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca. A tale riguardo, agli atti di un separato procedimento penale (n. 6527/07 r.g.n.r.) nei confronti di un sodalizio criminoso internazionale promosso, coordinato e diretto da C., risulta una lettera di A. indirizzata a D. SA datata 16 ottobre 2007 (verosimilmente redatta, a mente dell'autorità inquirente, a posteriori, in epoca vicina ai provvedimenti cautelari per giustificare come "donazione" una movimentazione illecita), in cui si fa riferimento ad una concordata "donazione" in denaro per l'importo di EUR 350'000.-- da versare sul conto corrente n. 1 presso la banca B., Zurigo, intestato allo IOR, con causale "A. nr. 2" (numero quest'ultimo che rappresenterebbe un sottoconto della relazione n. 2 intestata a A. presso lo IOR). La somma relativa alla surriferita "donazione" sarebbe parte del ricavo del reato di appropriazione indebita a danno della società E. S.r.l., il cui ramo d'azienda sarebbe stato
ceduto, tramite C., alla società F. S.p.A. per circa dieci milioni di Euro. Di tale ricavo, EUR 4,2 milioni sarebbero stati trasferiti dal conto della società E. S.r.l. alla relazione n. 3 di D. SA presso la banca G. tra il 19 gennaio 2006 e l'8 maggio 2006. Parte di tali somme, appunto EUR 360'000.--, risulta essere stata bonificata il 28 aprile 2006 a favore di un beneficiario non meglio identificato, con accredito verosimilmente disposto – a mente delle autorità estere – a favore del conto n. 1 presso la banca B., Zurigo, intestato allo IOR, conformemente alle indicazioni contenute nella citata missiva del 16 ottobre 2007.

Con la sua domanda rogatoriale, l'autorità estera ha quindi postulato l'attuazione delle seguenti misure di assistenza giudiziaria:

"accertare il trasferimento della somma di € 350.000,00 (o € 360.000,00) da rapporti finanziari svizzeri della società di diritto lussemburghese D. SA. (ovvero di altra società di diritto lussemburghese) al conto corrente nr. 1 della BANCA B. di ZURIGO, intestato all'ISTITUTO PER LE OPERE RELIGIOSE (IOR).

Si rappresenta che la predetta disposizione di pagamento a favore del conto corrente nr. 1 della BANCA B. di ZURIGO, intestato all'ISTITUTO PER LE OPERE RELIGIOSE (IOR) potrebbe essere avvenuta anche in via indiretta, attraverso diverse operazioni bancarie che potrebbero aver interessato ulteriori rapporti di conto accesi a favore della D. SA. o di altre società.

In particolar modo, si chiede di voler acquisire:

- l'estratto conto del conto n. 3 acceso presso la banca G. di Lugano ed intestato alla D. S.A. […], per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007;

- la documentazione bancaria di dettaglio (distinta e/o contabile bancaria) relativa alla operazione registrata in addebito in data 28.04.2006 per un importo pari a € 350.000,00 (o € 360.000,00) sul conto sopra citato. Nel caso in cui tale trasferimento abbia interessato ulteriori rapporti finanziari svizzeri, si chiede di acquisire anche l'estratto conto del rapporto finanziario interessato dall'accredito della somma;

- l'estratto conto del conto n. 1 acceso presso la banca B. di Zurigo ed intestato all'Istituto per le Opere di Religione (IOR).

Si rappresenta che le indagini penali in questo procedimento sono tuttora in corso e coperte in Italia dal segreto istruttorio"

(v. act. 1.3)

B. Il 30 giugno 2014, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG), dopo esame preliminare, ha affidato l'esecuzione della rogatoria al Ministero pubblico del Cantone Ticino (di seguito: MP-TI), trasmettendogli gli atti relativi (doc. 1 dell'incarto MP-TI).

C. Con decisione di entrata in materia del 1° luglio 2014, il MP-TI ha intimato, segnatamente, alla Banca B. l'identificazione della relazione n. 1 intestata allo IOR, il sequestro della relativa documentazione e la trasmissione dei documenti di apertura completi (compresi quelli nel frattempo annullati/modificati da cui si evincano il titolare, l'avente diritto economico e gli aventi diritto di firma), degli estratti conto dal 1. gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, di un estratto patrimoniale e del giustificativo contabile, incluso il messaggio SWIFT, inerente l'operazione in accredito della somma di EUR 350'000.-- (o EUR 360'000.--) susseguente all'ordine di bonifico eseguito il 28 aprile 2006 a debito della relazione n. 3 presso la banca G. intestata a D. SA (act. 1.8). L'ordine era pure assortito di un divieto di informazione, in seguito revocato il 17 luglio 2014. Con scritto del 14 luglio 2014 la banca B. ha dato seguito all'ordine del MP-TI, precisando di non avere comunque rilevato l'accredito di EUR 350'000.-- o EUR 360'000.-- (doc. 4 dell'incarto MP-TI).

La decisione di entrata in materia è stata trasmessa dalla banca B. allo IOR con raccomandata del 21 luglio 2014 e ricevuta dal destinatario il 1° agosto 2014 (act. 1.11).

D. Con decisione di chiusura del 28 luglio 2014, il MP-TI ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, autorizzando in particolare la trasmissione all'Italia della "documentazione bancaria afferente alla relazione n. 1, intestata a ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE, Città del Vaticano, presso la banca B., e meglio:

- documentazione relativa all'apertura della relazione, comprendente le liste delle firme autorizzate del 27.06.2012, 17.07.2013, 11.11.2013, 25.04.2014 e 10.06.2014;

- estratti conto relativi al c/c EUR n. 1, per il periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007."

(act. 1.1).

Detta decisione è stata trasmessa dalla banca B. allo IOR con raccomandata del 31 luglio 2014 e notificata al destinatario il 13 agosto 2014. Il 6 agosto 2014 essa è pure stata trasmessa allo IOR tramite telefax (act. 1.12).

E. Con ricorso del 27 agosto 2014 e memoriale integrativo del 28 agosto 2014, lo IOR ha impugnato la decisione del MP-TI presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione della sua immunità, la violazione del suo diritto di essere sentito, del principio di proporzionalità, la notifica tardiva della decisione di chiusura, come pure un eccesso ed abuso del potere di apprezzamento da parte del MP-TI (act. 1 e 2).

F. Con osservazioni del 9 settembre 2014, il MP-TI ha ribadito quanto esposto nella decisione impugnata, concludendo alla reiezione integrale dell'impugnativa (act. 7). L'UFG, con osservazioni del 24 settembre 2014, ha proposto la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (act. 8).

G. Il ricorrente, con replica del 20 ottobre 2014, ha confermato le conclusioni espresse nel proprio gravame, precisando pure di avere trasmesso, in epoca successiva al deposito delle osservazioni da parte del MP-TI, al Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano – in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma – la documentazione rilevante relativa ai rapporti intrattenuti da A. con l'Istituto stesso e ad operazioni ad egli riconducibili effettuate su conti intestati allo IOR, compreso il conto presso la banca B., Zurigo (act. 11, 11.2).

H. Con invio spontaneo del 23 ottobre 2014, il MP-TI ha trasmesso a questa Corte copia dello scritto datato 23 ottobre 2014 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in cui il Procuratore della Repubblica, interpellato telefonicamente al riguardo dal MP-TI, informava non corrispondere al vero che lo IOR avesse trasmesso loro la documentazione bancaria inerente il conto presso la banca B., Zurigo (act. 14, 14.1, 18).

I. Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3
IR 0.311.53 Convenzione dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato
CRic Art. 39 Relazione con altre convenzioni e accordi - 1. La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
1    La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali multilaterali su materie specifiche.
2    Le Parti contraenti della Convenzione possono concludere fra di loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, allo scopo d'integrare o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.
3    Se due o più Parti contraenti hanno già concluso un accordo o un trattato su una materia oggetto della Convenzione, o hanno altrimenti stabilito i loro rapporti per quanto riguarda tale materia, dette Parti hanno facoltà di applicare l'accordo o il trattato, ovvero di regolare i predetti rapporti secondo quanto concordato invece che secondo la presente Convenzione, se ciò facilita la cooperazione internazionale.
CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura dell’autorità cantonale d’esecuzione, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
, 80e cpv. 1 e
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
80k AIMP.

1.4 La legittimazione a ricorrere dello IOR, persona giuridica canonica con sede nella Città del Vaticano (v. art. 1 dello statuto annesso al chirografo papale del 1. marzo 1990 consultabile in www.ior.va) e titolare del conto oggetto della criticata misura rogatoriale, è pacifica (v. art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a lett. a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6).

2.

2.1 Nel suo memoriale integrativo, lo IOR lamenta innanzitutto il mancato riconoscimento dell'immunità della Santa Sede – e pertanto del ricorrente medesimo, considerato "ente centrale" della Chiesa Cattolica secondo il Trattato lateranense fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929 – rispetto alla giurisdizione degli Stati esteri in caso di svolgimento di attività di natura istituzionale. In effetti, le finalità dello IOR, e pertanto anche quella dei suoi strumenti operativi, tra cui il conto aperto presso la banca B., rientrerebbe manifestamente fra i suoi scopi istituzionali di diritto pubblico.

2.2

2.2.1 L'adozione di misure coercitive in ambito di cooperazione penale internazionale può entrare in conflitto con eventuali immunità derivanti dal diritto pubblico internazionale. Secondo il diritto consuetudinario internazionale, nei rapporti fra Stati, vige il principio di uguaglianza nell'esercizio della sovranità. Esso esclude qualsiasi forma di gerarchia giurisdizionale fra gli Stati e trova espressione nel brocardo "par in parem non habet imperium" risp. "iurisdictionem" (v. Walter Kälin/Astrid Epiney/Martina Caroni/Jörg Künzli, Völkerrecht. Eine Einführung, 3a ediz., Berna 2010, pag. 169; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 693, pag. 645; Robert Kolb/Damien Scalia, Droit international pénal, 2a ediz., Basilea 2012, pag. 215 e segg.). Alla luce di ciò qualsiasi Stato beneficia di un'immunità volta a proteggerlo, unitamente al suo patrimonio, da ingerenze giurisdizionali da parte di altri Stati: l'immunità di giurisdizione lo tutela da procedimenti giudiziari in quanto tali, mentre l'immunità di esecuzione impedisce l'esecuzione forzata dei suoi beni e dei suoi averi (Samantha Besson, Droit international public, 2a ediz., Berna 2013, pag. 81; Zimmermann, loc. cit.; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione ONU sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, del 25 febbraio 2009, FF 2009 1383, pag. 1393 e segg.). La questione dell'immunità dello Stato, se sollevata, costituisce un'eccezione riferita all'ordine pubblico internazionale e va esaminata a titolo pregiudiziale (DTF 124 III 382 consid. 3b; Jérôme Candrian, L'immunité des Etats face aux Droits de l'Homme et à la protection des Biens culturels Immunité de juridiction des Etats et Droits de l'Homme. Immunité d'exécution des Etats et de leurs Biens culturels, in: Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg [AISUF], vol. 247, 2005, pag. 363 e segg., pag. 378 e segg.).

2.2.2 Nel caso concreto, applicabili sono unicamente le regole generali del diritto internazionale consuetudinario relative all'immunità di giurisdizione, non esistendo in materia convenzioni internazionali direttamente applicabili ai rapporti bilaterali fra la Svizzera e lo Stato della Città del Vaticano. Quest'ultimo, contrariamente alla Svizzera, non ha infatti firmato la Convenzione europea del 16 maggio 1972 sull'immunità degli Stati (RS 0.273.1) o la Convenzione del 2 dicembre 2004 delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, la quale, pur essendo stata ratificata dalla Svizzera il 16 aprile 2010, non è comunque entrata in vigore, non essendo stata ancora raggiunta la soglia di 30 ratifiche necessarie giusta l'art. 30 della stessa.

Le autorità svizzere che, nell'ambito di una procedura di assistenza, assumono misure a seguito di richieste formulate dall'autorità estera, agiscono nell'ambito della giurisdizione svizzera. Pertanto, nella decisione concernente tali misure, deve essere tenuto conto dell'immunità di cui godono gli Stati esteri (Helmut Kreicker, Völkerrechtliche Exemtionen, Grundlagen und Grenzen völkerrechtilcher Immunitäten und ihre Wirkungen im Strafrecht, vol. 2, Berlino 2007, pag. 1374; Jérôme Candrian, L'entraide judiciaire internationale dans le domaine des biens culturels, VII L'immunité des Etats dans l'entraide internationale en matière pénale, in: Studien zum Kunstrecht [SzK], vol. 20, 2011, pag. 83 e segg.).

Dal 1918, il Tribunale federale ha sviluppato la propria giurisprudenza seguendo una concezione restrittiva dell'immunità dello Stato: secondo tale prassi, il principio dell'immunità di giurisdizione degli Stati esteri non è una regola assoluta e generalmente valida (DTF 44 I 49). Lo Stato estero ne beneficia unicamente allorquando agisce nell'esercizio delle prerogative del potere pubblico (iure imperii). Per contro, lo Stato estero non può prevalersene allorquando agisce in qualità di soggetto del diritto privato, alla stregua di un privato cittadino (iure gestionis): in questo caso, lo Stato estero può essere citato davanti ai tribunali svizzeri, a condizione che sussista una relazione sufficientemente stretta tra il rapporto giuridico di diritto privato di cui è parte lo Stato estero ed il territorio elvetico. La distinzione tra gli atti iure gestionis e gli atti iure imperii non deve essere basata unicamente sul legame con il diritto pubblico o con il diritto privato, come neppure può limitarsi allo scopo di tali atti, perseguendo essi in genere un fine statale. Ciò che va approfondito è piuttosto la natura intrinseca dell'azione svolta dallo Stato, ossia determinare se l'atto scaturisce dalla sfera d'attività sovrana o se invece ci si trova confrontati con un rapporto giuridico che potrebbe, in forma identica o simile, essere concluso tra due privati (DTF 124 III 382 consid. 4a; 120 II 400 consid. 4a; 110 II 255 consid. 3a; 104 Ia 367 consid. 2c; Lucius Conrad Caflisch, La pratique suisse en matière de droit international public, in: RSDIE 2009, pag. 537 e segg., pag. 564 e seg.). La giurisprudenza include tra gli atti compiuti iure imperii le attività militari e gli atti analoghi a espropriazioni o nazionalizzazioni (DTF 113 Ia 172 consid. 2 e 3); sono per contro considerati atti iure gestionis i prestiti statali o di una banca centrale relativi al mercato monetario (DTF 104 Ia 367 consid. 4) ed i contratti, ad esempio contratti d'appalto (DTF 112 Ia 148). Al fine di determinare la natura degli atti in questione, la giurisprudenza ricorre pure a criteri estranei all'atto medesimo: è ad esempio stato ritenuto un serio indizio di un atto compiuto iure gestionis, il fatto che lo Stato sia entrato in relazione con un privato al di fuori dei suoi confini, senza che le sue relazioni (diplomatiche)
con questo altro Stato fossero interessate (DTF 104 Ia 367 consid. 2c; 86 I 23 consid. 2). Attività commerciali, come ad esempio i contratti di consegna di merci o di prestazioni di servizi, oppure degli accordi finanziari, come i contratti di prestito o di garanzia, non sono evidentemente coperti dall'immunità (sentenze del Tribunale federale 1A.94/2001 del 25 giugno 2001, consid. 4a; 1P.581/2000 dell'8 dicembre 2000, consid. 2c).

Quanto detto per l'immunità di giurisdizione vale parimenti per l'immunità d'esecuzione, ossia per i casi in cui la Svizzera applica misure coercitive nei confronti di uno Stato estero: la seconda forma di immunità è semplicemente la conseguenza della prima, ma comprende anche, secondo la giurisprudenza, misure di esecuzione a carico di beni destinati all'adempimento di atti di sovranità (DTF 124 III 382 consid. 4a in fine). L'esecuzione forzata può dunque essere esclusa, a seconda delle circostanze, a dipendenza della destinazione che lo Stato estero attribuisce ai suoi beni interessati da tali misure. Il Tribunale federale considera infatti che, in conformità alle norme vigenti di diritto internazionale, l'immunità dell'esecuzione salvaguardi i beni che lo Stato estero possiede in Svizzera e che sono destinati al suo servizio diplomatico o ad altri compiti che gli spettano in qualità di detentore del potere pubblico (DTF 111 Ia 62; FF 2009 1383 e segg., pag. 1389 e seg.).

2.2.3 Di principio, la nozione di beni statali destinati ad attività di diritto pubblico viene interpretata, nell'ambito della prassi internazionale, in maniera piuttosto ampia (DTF 112 Ia 148 consid. 5a). In presenza di averi liquidi depositati presso un istituto bancario a nome di uno Stato estero, il Tribunale federale considera tuttavia che l'assenza di una destinazione precisa di tali beni permetta di ammettere la validità di un sequestro ordinato in Svizzera (DTF 86 I 23 consid. 5). In mancanza di una destinazione certa, concreta e riconoscibile a scopi concreti di utilità pubblica (ciò che presuppone, in presenza di denaro e di titoli, che somme determinate o titoli siano stati individualizzati e destinati a fini inerenti la sovranità dello Stato), gli averi bancari statali sono presunti essere utilizzati a fini commerciali. È dunque il carattere fungibile e la divisibilità delle somme a fare sì che la prova della loro destinazione possa in realtà essere apportata unicamente dallo Stato estero. Di conseguenza, agli averi in contanti e titoli non può di principio essere riconosciuta l'immunità, a meno che, come detto, determinate somme o titoli siano stati espressamente destinati a scopi pubblici (DTF 134 III 122 consid. 5.2.3; 111 Ia 62 consid. 7b; 108 III 107 consid. 1; RSDIE 1992 pag. 570 e seg.; sentenza del Tribunale federale 1A.2/2001 del 2 marzo 2001, consid. 2d; Candrian, L'immunité des Etats, op. cit., pag. 363 e segg., pag. 386 e seg., pag. 390; una soluzione diversa è stata ritenuta dall'Obergericht del Cantone di Berna nella sua sentenza del 5 gennaio 1998, riportata in: RSDIE 1998 pag. 643 e segg.).

Per contro, relativamente a conti aperti dalle ambasciate di Paesi esteri, l'Alta Corte segue la presunzione che questi siano destinati a fini pubblici, all'attività dell'ambasciata e pertanto che siano protetti dall'immunità, onde evitare di impedire alla missione di esercitare le proprie funzioni (RSDIE 1992 pag. 570 e seg., pag. 585 e segg.; Benedetto Conforti, Diritto internazionale, 9a ediz., Napoli 2013, pag. 274; per una visione generale v. Xiaodong Yang, State Immunity in International Law, Cambridge 2012, pag. 418 e segg.; Candrian, L'entraide judiciaire internationale, op. cit., pag. 83 e segg., pag. 91).

2.2.4 La Santa Sede è soggetto di diritto internazionale al quale, con i Patti Lateranensi sottoscritti con l'Italia l'11 febbraio 1929, è stata attribuita come base territoriale lo Stato della Città del Vaticano (Sergio Marchisio, Corso di diritto internazionale, Torino 2013, pag. 229 e segg.; Jérôme Candrian, Quelques réflexions sur les relations diplomatiques de la suisse avec le Sint-Siège: diplomatie et religion au service de règlement pacifique des différends bilatéraux, in: La promotion de la justice, des droits de l'homme et du règlement des conlits par le droit International, lieber Amicorum Lucius Caflisch, Leiden 2007, pag. 1059 e seg.).

Lo IOR è un istituto pontificio di diritto privato dotato di personalità giuridica propria, creato il 27 giugno 1942 con chirografo da Papa Pio XII. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano ed ha quale scopo di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti o affidati allo IOR medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati a opere di religione e carità (v. www.ior.va). Esso è spesso, erroneamente, considerato la banca centrale della Santa Sede, compito invece svolto dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Lo IOR è parte della struttura amministrativa della Chiesa cattolica. In una sentenza del 17 luglio 1987 che vedeva imputati alcuni dirigenti dello IOR per reati fallimentari legati al crack del Banco ambrosiano, la Corte di Cassazione penale italiana ha qualificato lo IOR quale ente centrale della Chiesa cattolica ai sensi dell'art. 11 del Trattato lateranense ed ha conseguentemente ritenuto che siffatta qualifica equivalesse ad una generale situazione di immunità dalla giurisdizione; l'autorità giudicante ha pertanto annullato i mandati di cattura emessi dai giudici istruttori nei confronti dei dirigenti in questione (Cass., Sez. V penale, sentenza 17 luglio 1987, n. 3932). Tuttavia, dette conclusioni della giurisprudenza italiana hanno raccolto, in seguito, un dissenso maggioritario e variamente argomentato nella dottrina (v. Maria Cristina Folliero, La legislazione vaticana in materia finanziaria: un banco di prova dell'art. 17 del TUE e dei principi di collaborazione e cooperazione tra Chiese, Stato e Unione Europea, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica [www.statoechiese.it], n. 35/2013, 11 novembre 2013, pag. 4 e seg., con riferimenti; Paolo Cavana, Le Sezioni Unite della cassazione e l'art. 11 del Trattato lateranense, in: Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica [www.statoechiese.it], n. 16/2012, 7 maggio 2012, pag. 3 e segg., con riferimenti; v. Camera dei deputati n. 3902, Proposta di legge, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti della qualificazione dell'Istituto per le opere di religione quale ente centrale della Chiesa cattolica, presentata il 25 novembre 2010). In una successiva decisone del 9 aprile 2003, anche la Corte di Cassazione,
Sezione I, è stata più incline a negare l'immunità, tant'è che ha affermato la competenza giurisdizionale dell'autorità italiana in un processo che vedeva tratti in giudizio alcuni dirigenti della Radio Vaticana (Cass., Sez. I, sentenza 9 aprile 2003, n. 22516). In questa sentenza la Corte ha affermato che la non ingerenza di cui all'art. 11 del Trattato si traduce nell'obbligo di non intervento dello Stato, assunto per garantire l'esercizio sovrano, autonomo di attività inerenti all'alto magistero della Chiesa; ma non comporta affatto una rinunzia generalizzata alla sovranità e, quindi, alla giurisdizione (v. Enrico Vitali/Antonio G. Chizzonti, Manuale Breve, Diritto ecclesiastico, Varese 2013, pag. 90 e segg.; v. anche Settimo Carmignani Caridi, Giurisdizione italiana ed enti centrali della Chiesa: la Radio Vaticana ed i limiti alle emissioni elettromagnetiche, in: Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose [www.olir.it] maggio 2005).

2.2.5 Riferendosi proprio a conti intestati allo IOR nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale ha già ritenuto "infondata l'obiezione secondo cui le relazioni dello IOR presso banche svizzere o gli amministratori di tale istituto della Città del Vaticano non potrebbero essere oggetto in Svizzera di misure coercitive in vista della concessione di assistenza giudiziaria ad uno Stato che – come l'Italia – ha aderito alla CEAG, perché godrebbero d'immunità diplomatica e sarebbero soggetti unicamente alla giurisdizione del Sommo Pontefice. Né le persone fisiche contro le quali si dirige l'inchiesta italiana godono d'un qualsiasi statuto diplomatico nello Stato richiesto (cfr. Schultz, Das schweizerische Auslieferungsrecht, pag. 103 e nota 114; Guggenheim, Völkerrecht, in Schweizerisches Jahrbuch für internationales Recht, vol. VII [1950] pag. 153 segg.), né i beni, cioè i conti sui quali porta l'indagine presso la Banca del Gottardo – dato e non concesso che tale aspetto possa aver rilevanza in una procedura di assistenza accessoria – appaiono costituiti e destinati dallo Stato pontificio "iure imperii", per perseguire direttamente scopi rivolti all'attuazione di compiti statali (cfr. DTF 112 Ia 149 segg.): si tratta di depositi di mezzi finanziari costituiti "iure gestionis", parificabili a quelli che potrebbero avere in Svizzera uno Stato o una banca estera di Stato (cfr. DTF 111 Ia 65 /66 consid. 7b, 110 Ia 44/46, DTF 106 Ia 147 segg. consid. 3, DTF 104 Ia 368 segg. consid. 2)" (DTF 113 Ib 157 consid. 3).

2.3 Nel caso concreto, si tratta dunque innanzitutto di determinare se il conto presso la banca B. sia stato utilizzato nel periodo in questione per svolgere atti iure imperii.

2.3.1 A sostegno di tale tesi, il ricorrente afferma che le sue finalità, e dunque anche quella dei suoi conti, rientrerebbero tra i suoi scopi istituzionali di diritto pubblico e nell'esercizio delle funzioni dello Stato. A tale proposito esso precisa che già dalla lettura dei nomi che figurano sugli estratti si evincerebbe che trattasi di attività che rientrano esclusivamente negli scopi della Chiesa cattolica (act. 2 pag. 3), che al conto dovrebbero essere applicati i medesimi criteri riconosciuti alle relazioni bancarie delle ambasciate (act. 11 pag. 6), che in caso di incertezza in merito alla natura del conto, si dovrebbe applicare la "comitas gentium", in virtù della quale la scelta dovrebbe essere quella più favorevole alla tutela degli interessi dello Stato (act. 2 pag. 3), come pure che la natura iure gestionis del conto non sarebbe stata dimostrata dal MP-TI (act. 11 pag. 19).

2.3.2 A torto. In effetti, proprio come nel caso già giudicato dall'Alta Corte nel 1987, il conto in questione non appartiene ad un'ambasciata, rispettivamente alla Nunziatura Apostolica, e l'inchiesta non è diretta contro persone che beneficiano di statuto diplomatico in Svizzera. Inoltre, dalla lettura degli estratti conto non è in alcun modo ravvisabile, come pretende il ricorrente, l'esistenza di operazioni riferite ad attività iure imperii della Santa Sede, ossia volte a perseguire direttamente compiti statali. In effetti, sugli estratti conto non appaiono le causali delle varie operazioni, ciò che rende difficile, se non impossibile, all'autorità rogata ed alla presente Corte, accertare l'esistenza di operazioni iure imperii basate sul conto in questione. Né il ricorrente fornisce a tale proposito alcun argomento, nonostante per lui l'apporto di una simile dimostrazione sarebbe alquanto semplice. Come si è visto, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di averi liquidi depositati presso un istituto bancario a nome di uno Stato estero, l'assenza di una destinazione precisa di tali beni permette di ammettere la validità di un sequestro ordinato in Svizzera (DTF 86 I 23 consid. 5). In mancanza di una destinazione certa, concreta e riconoscibile a scopi concreti di utilità pubblica, gli averi bancari statali sono presunti essere utilizzati a fini commerciali, a meno che lo Stato estero non dimostri che, determinate somme o titoli siano stati espressamente destinati a scopi pubblici (v. supra consid. 2.2.3). Nel caso concreto, sulla base del dossier e delle allegazioni ricorsuali, non è possibile affermare che le transazioni avvenute sul conto n. 1 presso la banca B. di Zurigo, siano riferite, in tutto o in parte, ad attività iure imperii. In assenza di tali indicazioni ed in assenza di una precisa e certa destinazione degli averi depositati sul conto dello IOR, va ritenuto che i medesimi siano sottratti all'immunità. Sulla relazione bancaria in questione, appaiono infatti entrate ed uscite in relazione a persone fisiche e giuridiche, come pure operazioni finanziarie. Alcuni di questi movimenti sono riferiti a controparti attive in ambito ecclesiastico – senza tuttavia che vi sia modo di conoscere la causale dei versamenti – , mentre per la maggior parte dei trasferimenti
non è dato sapere se ed eventualmente quale ruolo il beneficiario/l'ordinante rivesta nelle sue relazioni con lo IOR. E questo nonostante il ricorrente si trovi palesemente nelle migliori condizioni per allegare e dimostrare l'eventuale natura "sovrana" di queste operazioni. Rovesciare sull'autorità rogata questo onere significherebbe di fatto rendere quasi impossibile la cooperazione internazionale in simili casi, visto che gli estratti conto non assolvono lo scopo di informare il cliente bancario sulle ragioni materiali dei versamenti, ma semplicemente quello di informarlo sulle date e sulle soggettività coinvolte nelle varie operazioni bancarie, che si presumono a lui note, in modo tale che possa verificarne la correttezza, segnalando, entro un determinato lasso di tempo, all'istituto bancario eventuali errori. Dato che il ricorrente non ha in alcun modo fornito né all'autorità rogata né a questa Corte informazioni di sorta per acclarare la vera natura di queste operazioni, limitandosi a generiche contestazioni prive di particolari riscontri, non vi è alcun elemento per concludere che esse si riferiscano ad attività iure imperii e che siano pertanto protette dall'immunità di Stato.

2.4 La "comitas gentium" invocata dal ricorrente non può, visti i principi giurisprudenziali sopra illustrati, imporre una soluzione diversa, visto che, come giustamente sottolineato dal Procuratore Generale nelle sue osservazioni al ricorso, il principio della cortesia internazionale, appunto la "comitas gentium", sulla quale prima dell'Ottocento poteva trarre origine la cooperazione fra Stati, "rappresenta uno stadio ormai superato nell'evoluzione del diritto della cooperazione penale internazionale, ritenuto che la mutua assistenza giudiziaria si è da tempo trasformata in una vera e propria obbligazione tra gli Stati membri della Comunità internazionale" (act. 7 pag. 4), a maggior ragione con Stati come l'Italia, legati alla Svizzera da numerosi e specifici trattati di cooperazione in materia penale a loro volta fondati sul principio del "favor rogatoriae".

2.5 Neppure può essere seguita la tesi dell'insorgente secondo cui, tramite la presente rogatoria, lo Stato italiano avrebbe violato l'art. 11 del Trattato Lateranense dell'11 febbraio 1929 concluso tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, rendendo così la domanda rogatoriale irricevibile in quanto il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune giusta l'art. 2 lett. d
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP. In effetti va ricordato che non spetta al giudice svizzero dell'assistenza di indagare se per avventura alcuni fatti possano essere sottratti alla giurisdizione italiana in virtù di pattuizioni internazionali che legassero l'Italia allo Stato della Città del Vaticano (DTF 113 Ib 157 consid. 3). La domanda rogatoriale non può pertanto essere ritenuta irricevibile ai sensi dell'art. 2 lett. d
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
AIMP.

3. Nella sua impugnativa, il ricorrente si duole in seguito di una violazione del proprio diritto di essere sentito, non essendo la cernita della documentazione oggetto della presente procedura avvenuta in contraddittorio. Tale violazione sarebbe riconducibile alle notifiche da parte della banca B., avvenute a distanza di alcuni giorni dalla ricezione delle comunicazioni del MP-TI, ed alla celerità con cui il MP-TI ha ritenuto di dover emanare la decisione di chiusura. Più precisamente, la decisione di entrata in materia del MP-TI, datata 1° luglio 2014 (act. 1.8), è stata trasmessa allo IOR da parte della banca B. con raccomandata del 21 luglio 2014 (essendo il divieto di informare stato revocato il 17 luglio 2014) e ricevuta dal destinatario il 1° agosto 2014 (act. 1.11). La decisione di chiusura, emessa il 28 luglio 2014, è stata inviata della banca B. allo IOR il 31 luglio 2014 e ricevuta dal destinatario il 6 agosto 2014 per fax (act. 1.12) ed il 13 agosto 2014 per raccomandata (act. 1.7). In sostanza, dunque, il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di partecipare alla cernita della documentazione, avendo avuto cognizione del sequestro unicamente il 1° agosto 2014, quando la decisione di chiusura era già stata emessa il 28 luglio 2014.

3.1 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di esecuzione, dopo aver concesso al detentore della documentazione la possibilità di addurre i motivi che si opporrebbero alla trasmissione di determinati atti e la facoltà di partecipare alla necessaria cernita, ha l'obbligo di motivare accuratamente la decisione di chiusura (DTF 130 II 14 consid. 4.4 pag. 18). Essa non potrebbe infatti ordinare in modo acritico e indeterminato la trasmissione dei documenti, delegandone tout court la selezione agli inquirenti esteri (DTF 127 II 151 consid. 4c/aa pag. 155; 122 II 367 consid. 2c; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Questo compito spetta all'autorità svizzera d'esecuzione che, in assenza di un eventuale consenso all'esecuzione semplificata (art. 80c
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
AIMP), prima di emanare una decisione di chiusura, deve impartire alle persone toccate giusta l'art. 80h lett. b
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
AIMP e art. 9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
OAIMP un termine per addurre riguardo a ogni singolo documento gli argomenti che secondo loro si opporrebbero alla consegna. Questo affinché esse possano esercitare in maniera concreta ed effettiva il loro diritto di essere sentiti (v. art. 30 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
PA), secondo modalità di collaborazione comunque rispettose del principio della buona fede (art. 5 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost.; Patrick L. Kraus­kopf/Katrin Emmenegger, in: B. Waldmann/P. Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, n. 54 ad art. 12). La cernita deve aver luogo anche qualora l'interessato rinunci ad esprimersi (DTF 130 II 14 consid. 4.3 e 4.4; 126 II 258 consid. 9b/aa pag. 262; cfr. anche DTF 127 II 151 consid. 4c/aa; Zimmermann, op. cit., n. 484, 723-724; Pascal De Preux, L'entraide internationale en matière pénale et la lutte contre le blanchiment d'argent, in SJZ 104/2008 n. 2 pag. 34).

Il diritto di essere sentito, ancorato all’art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost., viene concretizzato nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
segg. della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamati dall’art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
1    Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
2    Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43
AIMP (Zimmermann, op. cit., n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità d’esecuzione non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e l’annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; TPF 2007 57; Zimmermann, op. cit., n. 472).

3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto precisare che l'autorità d'esecuzione non è obbligata a notificare le proprie decisioni all'estero (v. art. 80m
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80m Notificazione di decisioni - 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
1    L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
a  all'avente diritto abitante in Svizzera;
b  all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.
2    Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
AIMP; art. 9
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9 Elezione di domicilio - La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all'estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.
OAIMP; sentenza del Tribunale federale 1A.221/2002 del 25 novembre 2002, consid. 2.6). La decisione di entrata in materia del 1° luglio 2014 (v. doc. 2 dell'incarto MP-TI) e la decisione di chiusura del 28 luglio 2014 (act. 1.1), sono state correttamente notificate alla banca presso cui era sita la relazione intestata al ricorrente (v. DTF 136 IV 16 consid. 2.2), istituto al quale era stato impartito, conformemente a quanto richiesto dalle autorità italiane (v. act. 1.3), un divieto di informare il titolare del conto oggetto della misura avversata (v. doc. 2 dell'incarto MP-TI). Tale divieto è stato revocato il 17 luglio 2014 (v. doc. 8 dell'incarto MP-TI).

In pratica, il MP-TI ha atteso una decina di giorni dalla revoca del divieto di informazione per emanare la decisione di chiusura. Si tratta certo di un termine molto breve, ma comunque rispondente agli obblighi di celerità giusta l'art. 17a
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 17a Obbligo di celerità - 1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
1    L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
2    A domanda dell'UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'UFG può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.
3    Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.
AIMP e non tale da rendere impossibile una partecipazione da parte del ricorrente alla procedura di assistenza (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.91-92 del 18 luglio 2012, consid. 2.2). Il fatto che, nel caso concreto, al momento dell'emanazione della decisione di chiusura il ricorrente non fosse ancora informato dell'esistenza di richieste di misure di assistenza, né abbia avuto completo accesso agli atti e facoltà di esprimersi durante la procedura di esecuzione della commissione rogatoria in esame, non può invalidare l'operato dell'autorità elvetica, la quale poteva in buona fede contare in una comunicazione immediata da parte della banca al suo cliente. In ogni caso, nell'ambito della presente procedura di ricorso, dinanzi ad un'autorità dotata di un pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, l'insorgente ha potuto consultare gli atti bancari e, in sede di replica, ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sui medesimi. Pertanto, un'eventuale violazione del predetto diritto sarebbe stata comunque sanata dal presente procedimento (v. DTF 124 II 132 consid. 2d). Tanto più che il ricorrente, nei suoi memoriali, si limita ad esprimersi in maniera generica su tale questione, non spiegando per quale motivo l'asserito vizio non avrebbe potuto essere sanato, in via comunque straordinaria, nel quadro della presente procedura di ricorso (v. sentenze del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.2 e 2.3; 1A.160/2003 del 10 settembre 2003, consid. 2.1, 2.2 e 2.3).

La censura va pertanto respinta.

4. Il ricorrente censura infine il mancato rispetto del principio della proporzionalità, dell'utilità potenziale e invoca un agire "ultra petita" dell'autorità d'esecuzione. Egli chiede pure, in via subordinata, che sull'eventuale documentazione oggetto di trasmissione vengano precedentemente anonimizzati tutti i nominativi di persone fisiche e giuridiche.

4.1 Quando l'autorità estera inoltra alla Svizzera una domanda di assistenza in appoggio ad una sua inchiesta per riciclaggio, come è anche il caso nella fattispecie, essa non deve necessariamente apportare la prova della commissione di atti di riciclaggio o del reato presupposto; semplici elementi concreti di sospetto sono sufficienti dal punto di vista della doppia punibilità (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2013.289 del 7 febbraio 2014, RR.2012.139 del 7 febbraio 2013, consid. 3.5 e RR.2008.8 del 23 luglio 2008, consid. 2.2.2, con riferimenti; v. ugualmente Zimmermann, op. cit., pag. 554 n. 601).

4.2 Secondo il principio della proporzionalità, la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenze del Tribunale penale federale RR.2008.154-157 dell'11 settembre 2008, consid. 3.1; RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini ( DTF 122 II 134 consid. 7b ; 121 II 241 consid. 3a).

Dal principio della proporzionalità deriva poi il principio secondo il quale l'autorità rogata non deve agire "ultra petita", che vieta all'autorità richiesta di andare oltre i provvedimenti postulati dall'autorità richiedente (cosiddetto "Übermassverbot", DTF 116 Ib 96 consid. 5b; 115 Ib 186 consid. 4; 115 Ib 373 consid. 7). La susseguente giurisprudenza ha però sostanzialmente attenuato la portata di questo principio, ritenendo che l'autorità richiesta può interpretare in maniera estensiva la domanda qualora sia accertato che, su questa base, tutte le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale modo di procedere può evitare in effetti la presentazione di un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007, consid. 2.3). Su questa base, possono quindi essere trasmesse delle informazioni e dei documenti non espressamente menzionati nella domanda di assistenza (TPF 2009 161 consid. 5.2; sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.39 del 28 aprile 2010, consid. 5.1, e RR.2010.8 del 16 aprile 2010, consid. 2.2). Incombe quindi alla persona toccata dalla misura di dimostrare in maniera chiara e precisa perché i documenti e le informazioni in questione vanno oltre alla missione rogatoriale o non presentano nessun interesse per la procedura straniera (DTF 122 II 367 consid. 2c).

4.3 L'autorità rogante, tramite domanda rogatoriale dell'11 marzo 2014 (act. 1.3), ha espressamente richiesto di accertare il trasferimento – che potrebbe essere avvenuto anche in via indiretta – della somma di EUR 350'000.-- (o EUR 360'000.--) da rapporti finanziari svizzeri della D. SA o di altra società di diritto lussemburghese, al conto n. 1 intestato allo IOR presso la banca B. In particolare, l'autorità estera ha richiesto l'estratto del conto n. 1 intestato allo IOR presso la banca B. di Zurigo, dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Lo Stato richiedente si è dunque pronunciato in maniera chiara richiedendo l'acquisizione della documentazione concernente il conto del ricorrente ed indicando il periodo interessato.

4.4 Nello specifico è opportuno rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine criminale, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.316 dell'11 maggio 2010, consid. 4.3). Per agire in questo modo deve esistere un rapporto di connessione sufficiente tra i fatti oggetto dell'inchiesta penale estera e i documenti trasmessi dall'autorità di esecuzione (DTF 129 II 462 consid. 5.3; sentenze del Tribunale federale 1A.189/2006 del 7 febbraio 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 del 13 luglio 2006, consid. 3.1). In questo contesto, delle misure possono altresì essere prese contro persone non menzionate nella domanda se al momento dell'esecuzione della stessa è emerso che esse siano implicate nell'affare. Per questo motivo al fine di chiarire determinate transazioni effettuate a partire da un conto, l'autorità di esecuzione, se lo ritiene necessario, può dare informazioni concernenti altre persone o altri conti implicati (Zimmerman, op. cit., n. 722). È infatti importante che l'autorità estera disponga di tutta la documentazione riguardante le relazioni bancarie implicate al fine segnatamente di determinare se altri versamenti sospetti possono essere individuati (sentenza del Tribunale penale federale RR.2013.263-265 e RR.2014.7-8 del 7 marzo 2014, consid. 5.3). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estraneità degli interessati (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 aprile 2005, consid. 4.1).

Il principio dell'utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b), assume un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti evidenziati dall'inchiesta, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi perseguiti nello Stato rogante (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010, consid. 4.2.4/a, RR.2009.320 del 2 febbraio 2010, consid. 4.1 e RR.2013.202 del 14 novembre 2013 consid. 2.2; Zimmermann, op. cit., n. 722, p. 673 e seg.).

4.5 Nella fattispecie, l'utilità potenziale degli estratti conto di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Il MP-TI, al quale l'autorità estera ha richiesto la trasmissione dell'estratto conto della relazione n. 1 intestata allo IOR e sita presso la banca B., ha correttamente ritenuto giustificato acquisire ed autorizzare l'invio della documentazione concernente la relazione bancaria del ricorrente, limitando la trasmissione agli estratti conto relativi alla rubrica EUR, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007. Essendo il bonifico incriminato di EUR 350'000.-/ 360'000.-- stato effettuato il 28 aprile 2006 ed essendo la lettera sottoscritta da A. datata 16 ottobre 2007, il limite temporale approvato dall'autorità elvetica non presta fianco a critiche.

Per quanto riguarda invece i documenti inerenti i poteri di firma, non si comprende la scelta dell'autorità richiesta di consegnare atti relativi ad un periodo posteriore (dal 27 giugno 2012 al 10 giugno 2014) e del tutto estraneo ai fatti incriminati. Per questi ultimi l'utilità potenziale va pertanto negata ed il ricorso va parzialmente accolto.

4.6 Ritenuto che, a mente dell'autorità richiedente, il denaro potrebbe essere giunto sulla relazione intestata allo IOR tramite terzi, il MP-TI ha pure ritenuto di non poter procedere ad anonimizzare i nominativi presenti sull'estratto conto. Inoltre, il MP-TI ha pure ritenuto opportuno inviare all'autorità estera la documentazione inerente l'apertura della relazione. A tale proposito, nulla può essere eccepito all'agire del MP-TI, considerato che i reati oggetto delle indagini estere sono di natura patrimoniale e che le ragioni e la natura stessa dell'inchiesta estera rende verosimile la necessità di acquisire l'integralità della documentazione, senza anonimizzazioni. In più, la descrizione della fattispecie e l'esposizione dei fatti oggetto del procedimento italiano, forniscono indicazioni atte ad avvalorare il sospetto che i valori patrimoniali frutto della presunta attività criminale perpetrata all'estero possano essere giunti, allo scopo di essere riciclati, in Svizzera. Nello specifico, la relazione di pertinenza del ricorrente è infatti stata espressamente indicata da A. nel suo scritto del 16 ottobre 2007 (a mente dell'autorità estera, redatto a posteriori) indirizzato a D. SA, con cui chiedeva di effettuare il versamento della donazione concordata di EUR 350'000.-- sul conto della banca B., Zürich, intestato allo IOR, con causale A. n. 2 (v. act. 1.3). Va qui ribadito che le autorità italiane sospettano che la somma di EUR 350'000.-- derivi proprio dai reati di appropriazione indebita commessi da C. a danno della società E. S.r.l., il cui frutto sarebbe stato fatto in parte confluire sul conto di D. SA e da questo poi trasferito ulteriormente tramite nuovi bonifici, tra i quali uno appunto dell'importo di EUR 360'000.-- il 28 aprile 2006.

Una sufficiente connessione tra la documentazione sequestrata ed i fatti per i quali procedono le autorità italiane è quindi data. Spetterà comunque al giudice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante. Non è infatti competenza dell'autorità rogata, rispettivamente del giudice adito su ricorso in ambito di assistenza, sostituirsi al giudice penale straniero e pronunciarsi sulla sostanza delle ipotesi di reato formulate dagli inquirenti (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c pag. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a pag. 63 e rinvii).

Visto quanto precede, è possibile affermare che le misure prese grazie alla decisione in esame sono potenzialmente utili alla procedura estera in quanto potrebbero permettere la ricostruzione, almeno parziale, dei flussi di denaro scaturiti dalle presunte distrazioni perpetrate a danno della società E. S.r.l.

A prescindere dunque dalla documentazione inerente ai poteri di firma più recenti, non è pertanto ravvisabile violazione del principio di proporzionalità.

5.

5.1 Infine, il ricorrente sembra prevalersi dell'inutilità della trasmissione dei documenti bancari, ritenuto che, nel frattempo, lo IOR avrebbe già trasmesso al Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano copia della documentazione "afferente, tra l'altro, ad ogni rapporto intrattenuto da A. con l'Istituto stesso, inclusa la documentazione relativa ad eventuali operazioni riconducibili a tale soggetto che fossero state effettuate a valere per conti di corrispondenza intestati allo IOR in qualsiasi nazione, compreso quello presso la banca B. di Zurigo. E ciò in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma formulata – è ragionevole ipotizzare – nell'ambito del medesimo procedimento penale da cui è originata la rogatoria rivolta alle Autorità svizzere […] Le Autorità vaticane, nel rispetto dei principi e delle norme degli ordinamenti interno e internazionale, potranno quindi inviare tali evidenze (ammesso e non concesso che non lo abbiano già fatto) alla Procura di Roma, attraverso i competenti canali istituzionali e seguendo le corrette procedure, così privando di qualsiasi utilità la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla stessa Procura nei confronti delle Autorità elvetiche" (act. 11 pag. 2 e 3; act. 11.2).

5.2 Secondo costante giurisprudenza, fintanto che lo Stato richiedente non ritira la sua domanda di assistenza giudiziaria, si giustifica di portarne a termine l'esecuzione (sentenze del Tribunale federale 1C_645/2013 del 4 settembre 2013, consid. 2.1; 1C_640/2013 del 25 luglio 2013, consid. 1.2; 1C_284/2011 del 18 luglio 2011, consid. 1 e sentenze citate).

5.3 Nel caso di specie, le autorità italiane non hanno ritirato la loro richiesta e, correttamente interpellate dal Procuratore generale (v. act. 18), con scritto del 23 ottobre 2014 (act. 14.1), hanno confermato di non disporre della documentazione bancaria in questione, visto che lo IOR si è limitato a trasmettere alla Procura della Repubblica di Roma "atti amministrativi interni, originati probabilmente dallo stesso IOR, sulla cui genuinità e veridicità nulla è dato sapere". Di conseguenza, la censura del ricorrente non merita ulteriore disamina.

6. Con motivazioni di carattere vago e generico, il ricorrente lamenta un eccesso ed abuso del potere di apprezzamento da parte del MP-TI, per avere quest'ultimo rifiutato di riesaminare la sua decisione di chiusura, respingendo un'istanza di riesame datata 22 agosto 2014. Ciò facendo, l'insorgente non approfondisce né motiva sufficientemente le sue contestazioni, le quali vanno respinte già soltanto alla luce di quanto espresso nei precedenti considerandi in merito alla correttezza formale e sostanziale della decisione impugnata.

7.

7.1 In larga misura soccombente, il ricorrente deve sopportare la maggior parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
1    La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2    Sono fatti salvi i casi secondo:
a  gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
b  l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c  l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d  l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LOAP, 63 cpv. 4 bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.-- a carico dell'insorgente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato di fr. 5'000.-- e l'eccedente sarà restituito al ricorrente dalla Cassa del Tribunale penale federale.

7.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA, richiamato l’art. 39 cpv. 2 lett. b
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
1    La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2    Sono fatti salvi i casi secondo:
a  gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
b  l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c  l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d  l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
LOAP, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 11 Principio - 1 Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
1    Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
2    Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l'avvocato di fiducia e la parte rappresentata nella procedura penale.
RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 10 - Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP13.
RSPPF). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.-- (art. 12 cpv. 1
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 12 Onorari - 1 L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
1    L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
2    Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento.
RSPPF); in genere la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami penali, se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo il libero apprezzamento (art. 12 cpv. 1
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 12 Onorari - 1 L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
1    L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
2    Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento.
RSPPF). Nella fattispecie, tenuto conto dell'accoglimento, limitato e relativo ad un aspetto su cui l'insorgente non ha esposto particolari motivazioni, si giustifica il riconoscimento di un onorario ridotto ammontante a fr. 500.-- (IVA esclusa, avendo il ricorrente sede all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS 641.20). L'indennità per ripetibili a favore del ricorrente è messa a carico del Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che non verranno trasmesse all'autorità richiedente le liste delle firme autorizzate sulla relazione n. 1, datate 27 giugno 2012, 17 luglio 2013, 11 novembre 2013, 25 aprile 2014 e 10 giugno 2014.

2. Per il resto il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

3. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo spese di fr. 5'000.-- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 1'000.--.

4. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino verserà al ricorrente un importo di fr. 500.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 2 dicembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e avv. Andrea Daldini

- Ministero pubblico del Cantone Ticino,

- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2014.243
Data : 02. dicembre 2014
Pubblicato : 26. gennaio 2015
Sorgente : Tribunale penale federale
Stato : Pubblicato come TPF 2014 140
Ramo giuridico : Corte dei reclami penali: assistenza giudiziaria
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP). Immunità di Stato.


Registro di legislazione
AIMP: 1 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 1 Oggetto - 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
1    La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4
a  l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b  l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c  il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d  l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).
2    ...5
3    La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.
3bis    La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:
a  reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b  altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7
3ter    Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:
a  la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b  la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c  la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8
4    La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9
2 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 2 - La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:
a  non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b  tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c  arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d  presenti altre gravi deficienze.
12 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
1    Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.
2    Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43
17a 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 17a Obbligo di celerità - 1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
1    L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.
2    A domanda dell'UFG, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'UFG può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.
3    Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.
25 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 25 - 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
1    Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.70
2    Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.71
2bis    È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.72
3    L'UFG può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'UFG di non presentare la domanda.73
4    Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5    ...74
6    La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.75
74 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 74 Consegna di mezzi di prova - 1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
1    Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).
2    Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.
3    La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.
4    I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.
80c 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80c Esecuzione semplificata - 1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
1    Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.
2    Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.
3    Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.
80e 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
1    La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
2    Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a  il sequestro di beni e valori; o
b  la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.
3    Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.
80h 
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80h Diritto di ricorrere - Ha diritto di ricorrere:
a  l'UFG;
b  chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
80m
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale
AIMP Art. 80m Notificazione di decisioni - 1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
1    L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:
a  all'avente diritto abitante in Svizzera;
b  all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.
2    Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.
CP: 648
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LOAP: 37 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
39 
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 39 Principio - 1 La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
1    La procedura dinanzi alle corti del Tribunale penale federale è retta dal CPP25 e dalla presente legge.
2    Sono fatti salvi i casi secondo:
a  gli articoli 35 capoverso 2 e 37 capoverso 2 lettera b; tali casi sono retti dalla legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo;
b  l'articolo 37 capoverso 2 lettera a; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria;
c  l'articolo 37 capoverso 2 lettera c; tali casi sono retti dalla legge del 24 marzo 200028 sul personale federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa;
d  l'articolo 37 capoverso 2 lettere e-g; tali casi sono retti dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.29
73
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 73 Spese e indennità - 1 Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
1    Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento:
a  il calcolo delle spese procedurali;
b  gli emolumenti;
c  le spese ripetibili, le indennità per la difesa d'ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni.
2    Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere della cancelleria.
3    Gli emolumenti variano da un minimo di 200 franchi fino a un massimo di 100 000 franchi per ognuna delle seguenti procedure:
a  procedura preliminare;
b  procedura di primo grado;
c  procedura di ricorso.
LTF: 84 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale - 1 Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
1    Contro le decisioni nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante.
2    Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune.
100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
OAIMP: 9 
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9 Elezione di domicilio - La parte, o il suo patrocinatore, che abiti all'estero deve eleggere un domicilio in Svizzera dove possano esserle fatte le notificazioni. In caso contrario, le notificazioni potranno essere omesse.
9a
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP)
OAIMP Art. 9a Persona toccata - Sono considerati personalmente e direttamente toccati ai sensi degli articoli 21 capoverso 3 e 80h della legge, segnatamente:
a  nel caso di richiesta d'informazioni su un conto, il titolare del conto;
b  nel caso di perquisizioni domiciliari, il proprietario o il locatario;
c  nel caso di misure concernenti un veicolo a motore, il detentore.
PA: 29e  30 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
1    L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti.
2    Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:
a  una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:
b  una decisione impugnabile mediante opposizione;
c  una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d  una misura d'esecuzione;
e  altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
RSPPF: 10 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 10 - Le disposizioni previste per la difesa d'ufficio si applicano pure al calcolo dell'indennità degli imputati assolti totalmente o parzialmente, alla difesa privata, nonché all'accusatore privato che ha vinto una causa, del tutto o in parte, oppure a terzi ai sensi dell'articolo 434 CPP13.
11 
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 11 Principio - 1 Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
1    Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche.
2    Il presente regolamento non si applica al rapporto tra l'avvocato di fiducia e la parte rappresentata nella procedura penale.
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SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 12 Onorari - 1 L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
1    L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi.
2    Se l'avvocato non presenta alcuna nota delle spese entro la conclusione dell'udienza finale o entro un termine fissato da chi dirige il procedimento oppure, nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, il giudice fissa l'onorario secondo libero apprezzamento.
SR 0.311.53: 39
Registro DTF
104-IA-367 • 106-IA-142 • 108-III-107 • 109-IB-60 • 110-IA-43 • 110-II-255 • 111-IA-62 • 112-IA-148 • 112-IB-215 • 112-IB-576 • 113-IA-172 • 113-IB-157 • 115-IB-186 • 115-IB-373 • 116-IB-96 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 120-II-400 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-595 • 124-II-132 • 124-III-382 • 125-I-113 • 126-I-19 • 126-II-258 • 127-II-151 • 129-II-462 • 130-II-14 • 132-II-81 • 134-III-122 • 135-IV-212 • 136-IV-16 • 136-IV-82 • 137-IV-134 • 137-IV-33 • 44-I-49 • 86-I-23
Weitere Urteile ab 2000
1A.160/2003 • 1A.182/2006 • 1A.189/2006 • 1A.195/2005 • 1A.2/2001 • 1A.221/2002 • 1A.227/2006 • 1A.258/2006 • 1A.52/2007 • 1A.54/2004 • 1A.72/2006 • 1A.79/2005 • 1A.94/2001 • 1C_284/2011 • 1C_486/2008 • 1C_525/2008 • 1C_526/2008 • 1C_640/2013 • 1C_645/2013 • 1P.581/2000 • L_327/15
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accordo delle volontà • accusato • acquis di schengen • allegato • amministrazione • analogia • anticipo delle spese • apertura • apporto • appropriazione indebita • argento • assistenza giudiziaria • assistenza giudiziaria in materia penale • assunzione • aumento • autorità cantonale • autorità di ricorso • autorità giudiziaria • autorità inferiore • autorità penale • autorità svizzera • autorizzazione o approvazione • avente diritto • avente diritto economico • avere bancario • avviso • azione • bellinzona • beni statali • calcolo • cancelleria federale • caso particolarmente importante • chiesa cattolica romana • cio • circo • commento • commissione parlamentare • competenza • comunicazione • concordanza • concretizzazione • condizione • confederazione • consultazione degli atti • conto bancario • conto corrente • contratto • convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale • convenzione europea • convenzione internazionale • convenzione sul riciclaggio • coordinazione • corte dei reclami penali • corte di cassazione penale • d'ufficio • decisione • direttiva • direttiva • direttive anticipate del paziente • diritto consuetudinario internazionale • diritto di essere sentito • diritto ecclesiastico • diritto fondamentale • diritto nazionale • diritto privato • diritto pubblico • domanda di assistenza giudiziaria • dote • dovere di assistenza • ecclesiastico • entrata in vigore • esaminatore • esecuzione forzata • esercizio della funzione • esposizione dei fatti • federalismo • fine • forma e contenuto • frequenza • frutto • giudice istruttore • grazia • illuminazione • immunità • impedimento • imperium • importanza • incarto • inchiesta penale • inchiesta • indicazione di provenienza • inizio • internazionale • intervento • istituto • italia • iure gestionis • lavoratore • legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della confederazione • legge federale sulla procedura amministrativa • leso • lettera • materiale • menzione • mezzo di prova • ministero pubblico • misura coercitiva • misura di assistenza giudiziaria • modifica • motivazione dell'istanza • motivazione della decisione • motivo • norma • notificazione della decisione • obiezione • onu • orario d'esercizio • ordinanza amministrativa • ordine militare • ordine pubblico • partecipazione o collaborazione • persona fisica • persona giuridica • personale diplomatico • posta a • potere cognitivo • potere d'apprezzamento • prassi giudiziaria e amministrativa • prestazione di servizi • principio della buona fede • principio della ricezione • principio procedurale • privilegio • procedura di consultazione • procedura penale • procura generale • proporzionalità • prova facilitata • questio • ramo d'azienda • rango • rapporto di subordinazione • rapporto giuridico • reiezione della domanda • replica • ricevimento • riciclaggio di denaro • ricorrente • ricostruzione • rimedio giuridico • rinuncia • ripartizione dei compiti • ripetibili • riporto • salario • santa sede • scelta • scopo • sede all'estero • sequestro • sfera segreta • soggetto di diritto • soppressione • sostanza • spese • stato estero • stato membro • stato richiedente • stato richiesto • svizzera • tassa di giustizia • telefax • tempo atmosferico • ticino • titolo giuridico • trasmissione allo stato richiedente • tribunale federale • tribunale penale federale • ufficio federale di giustizia • ultra petita • valore patrimoniale • varietà • veduta • vendita di liquidazione • vicino • violazione del diritto
BstGer Leitentscheide
TPF 2007 57 • TPF 2007 79 • TPF 2008 172 • TPF 2009 161
Sentenze TPF
RR.2013.202 • RR.2009.316 • RR.2014.243 • RR.2010.173 • RR.2014.7 • RR.2010.8 • RR.2008.154 • RR.2013.263 • RR.2007.18 • RR.2012.139 • RR.2013.289 • RR.2008.8 • RR.2009.320 • RR.2010.39 • RR.2012.91
FF
2009/1383
SJZ
104/200 S.8