Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 367/2010
Sentenza del 1° settembre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Municipio di X.________,
2. Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, 6501 Bellinzona,
3. Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Oggetto
diniego di giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 15 giugno 2010
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 26 novembre 2006 A.________ ha presentato alla Sezione degli enti locali un'istanza di intervento nei confronti del Municipio di X.________, chiedendo in seguito informazioni sullo stato della procedura;
che, in assenza di riscontri, l'istante ha adito il Tribunale cantonale amministrativo con un ricorso per denegata giustizia;
che con giudizio del 15 giugno 2010 il Vicepresidente della Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il gravame, poiché, secondo l'art. 196a della legge organica comunale del 10 marzo 1987, l'introduzione di una siffatta istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza e, l'istante non avendo ruolo di parte, egli non può pretendere una comunicazione formale in merito alla sua evasione, né può ricorrere contro un tale atto;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare nel merito il gravame;
che, contrariamente alla richiesta ricorsuale, visto l'esito del ricorso, non occorre procedere a uno scambio di scritti;
che, come noto al ricorrente, secondo l'art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
che queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto ch'egli, limitandosi ad addurre che la Corte cantonale deve esaminare d'ufficio la propria competenza, non si confronta del tutto con la motivazione principale dell'impugnato giudizio, secondo cui, ritenuta la sua manifesta carenza di legittimazione quale denunciante, la questione di sapere se la disamina del ricorso competa al Tribunale amministrativo o al Governo cantonale poteva rimanere aperta;
che, inoltre, egli non censura il diniego di legittimazione, per cui il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° settembre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri