Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-4641/2021
Sentenza del 1° novembre 2021
Giudici Chiara Piras (presidente del collegio),
Composizione Fulvio Haefeli, Simon Thurnheer,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
A._______, nato il (...),
Parti Afghanistan,
patrocinato dall'avv. Michela Gentile,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 ottobre 2021 / N (...).
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino afgano di etnia hazara, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 24 luglio 2021 pretendendosi minorenne.
A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" il richiedente l'asilo aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 28 maggio 2019 ed il 22 luglio 2021.
A.c Il 17 agosto 2021 il richiedente asilo è stato sentito quale minore non accompagnato nell'ambito di una prima audizione durante la quale l'autorità inferiore gli ha posto questioni sulle sue generalità, in merito alla sua provenienza e circa il viaggio che lo ha condotto in Svizzera (cfr. atto SEM [...]- 17/11). Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato il richiedente della possibile competenza della Slovenia per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) - concedendogli contestualmente il diritto di essere sentito in merito - e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
A.d In seguito alla pretesa minore età del richiedente, il 19 agosto 2021 la SEM ha incaricato il Centro (...) dello svolgimento di una perizia per determinare l'età del richiedente l'asilo. Le risultanze della medesima, inoltrate all'autorità di prima istanza il 16 settembre 2021 e basate su di un esame clinico e su referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia standard della mano sinistra e tomografia delle articolazioni sterno clavicolari) svolti il (...) agosto 2021, hanno stabilito che l'età probabile di A._______ sarebbe situata tra 20 e 24 anni, mentre l'età minima sarebbe di 18.05 anni. Di conseguenza non sarebbe possibile che egli sarebbe minorenne e potrebbe essere esclusa la data di nascita dichiarata (ovvero il [...]; cfr. atto SEM 23/14).
A.e Il 22 settembre 2021 la SEM ha informato il richiedente delle risultanze della perizia medica del 16 settembre 2021 concedendogli il diritto di essere sentito al riguardo, così come la possibilità di esprimersi in merito ai dubbi della SEM circa l'identità addotta, come pure alla modifica prevista dei dati del sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).
A.f Il 23 settembre 2021 la SEM ha concesso alla rappresentante legale una proroga fino al 28 settembre 2021 per l'inoltro del parere al diritto di essere sentito.
A.g Il medesimo giorno, la suddetta autorità ha inoltrato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico del richiedente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Alla richiesta è stata allegata la perizia medica.
A.h La rappresentante legale dell'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni in merito al diritto di essere sentito il 28 settembre 2021.
A.i Le autorità slovene, il 4 ottobre 2021, hanno accolto la richiesta di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.
B.
Con decisione dell'11 ottobre 2021, notificata il 15 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 37/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
C.
Il 22 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 25 ottobre 2021) il richiedente è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulando, anzitutto la restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione; in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protestate tasse e spese.
D.
Con misure supercautelari del 25 ottobre 2021 il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA). |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
2.
2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.3 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
4.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 21 Composizione - 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.390 |
5.
5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che il richiedente non avesse reso verosimile la sua asserita minore età. Egli non avrebbe, infatti, fornito alcun documento di identità e non sarebbe stato in grado di dare riferimenti temporali né elementi che permetterebbero di rendere verosimile la data di nascita dichiarata. A ciò si aggiungerebbero i risultati dell'esame medico al quale il richiedente sarebbe stato sottoposto il (...) agosto 2021. I risultati della perizia indicherebbero invero che la sua età probabile sarebbe tra i 20 e i 24 anni, mentre la sua età minima sarebbe di 18.05 anni. Pertanto, si potrebbe escludere la sua data di nascita dichiarata, ovvero il (...). Per quanto riguarda il valore probatorio della perizia, la SEM ha rilevato che conformemente alla giurisprudenza del Tribunale, i risultati avrebbero un indizio molto forte di maggiore età, trattandosi di uno scenario che vede una delle due età minime inferiore alla soglia dei 18 anni. I risultati peritali permetterebbero inoltre di effettuare un'analisi della verosimiglianza della data di nascita dichiarata. Dagli stessi si potrebbe escludere che egli avrebbe avuto (...) al momento della perizia e che fosse stato minorenne. Considerati gli elementi summenzionati, il richiedente sarebbe pertanto stato ritenuto maggiorenne per il seguito della procedura. In risposta a quanto espresso dall'interessato nell'ambito del diritto di essere sentito, la SEM ha rilevato che a riguardo della metodologia applicata dalla perizia, i dati da utilizzare nell'ambito dell'accrescimento clavicolare sarebbero quelli della clavicola che avrebbe raggiunto la fase di sviluppo più avanzata. Secondo il concetto dell'età minima, non sarebbe pertinente fare la media dei dati osservati per le due clavicole, perché la persona non potrebbe essere più giovane dell'età minima definita dalla fase raggiunta dalla clavicola, che ha raggiunto lo stadio più avanzato.
Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dal richiedente, oltreché dell'accettazione alla sua ripresa in carico - la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo. Accettando la richiesta, le autorità slovene avrebbero dunque riconosciuto l'analisi della SEM in merito alla sua maggiore età. In seguito, l'autorità inferiore ha ritenuto che il desiderio dell'interessato di rimanere in Svizzera non influenzerebbe la determinazione dello Stato membro competente. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione) nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. Conseguentemente, non vi sussisterebbero elementi concreti che indicherebbero che la Slovenia non rispetterebbe i suoi obblighi internazionali e che le procedure di asilo e di allontanamento non sarebbero attuate correttamente. In caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe così partire dal presupposto che il richiedente non sarebbe esposto a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
5.2 Con la sua impugnativa, l'insorgente avversa le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore, in particolare per quanto riguarda l'età. Le incoerenze ritenute dalla SEM rispetto alla data di nascita dichiarata, risulterebbero segnatamente confutate dalla lettura degli atti. La valutazione dell'autorità inferiore non sarebbe accurata, il ricorrente sarebbe infatti analfabeta, avrebbe spiegato in diverse occasioni di non conoscere il calendario gregoriano ed un suo amico avrebbe compilato il foglio dei dati personali. L'insorgente sarebbe poi stato molto coerente durante l'audizione nel rispondere senza esitazioni alle numerose domande dell'autorità di prime cure. La SEM avrebbe dunque interpretato solo gli elementi a sfavore della minore età, senza tenere conto di quelli preponderanti a favore della stessa. Il ricorrente avrebbe poi dichiarato che in Slovenia sarebbe stato collocato in un centro per minori ed il documento sloveno fornito riporterebbe la data di nascita del (...) - pur essendo leggermente diversa da quella corretta e ribadita - ciò che costituirebbe un indizio a supporto della minore età. L'autorità inferiore non avrebbe neppure chiesto alcuna informazione alle autorità slovene. La valutazione dell'età parrebbe fondarsi effettivamente solo sull'esito della perizia.
L'insorgente confuta poi l'esito della perizia per diversi motivi. Innanzitutto, la radiografia della mano sinistra fornirebbe un'età minima tra i 16.1 anni secondo degli studi più recenti e i 19 anni secondo gli studi meno recenti. Su questo punto non sarebbe comprensibile il motivo per il quale dovrebbe far stato la valutazione più sfavorevole al minore. Dall'altro lato, l'esito della perizia non costituirebbe un indizio forte in favore della maggiore età, già per la circostanza che vi sarebbero due età minime tra loro chiaramente divergenti tra l'esame dei denti (18.5 anni) e l'esame delle articolazioni sterno clavicolari (17.6 anni). Le ultime due stime non parrebbero poi facilmente sovrapponibili. Per quanto riguarda la valutazione dell'accrescimento clavicolare, risulterebbe esserci stato un cambiamento sul piano metodologico poiché si sarebbe preso come riferimento il lato con il maggior accrescimento e non l'età basata sulla media dei due lati. Ciò sarebbe pure in contrasto con i principi alla base dello schema di valutazione dentaria dove sarebbero presi quali riferimenti i dati inferiore, conformemente alla logica "in dubio pro puer". L'età minima secondo la perizia, di 18.05 anni, sarebbe appena superiore alla maggiore età. Qualora si fosse tenuto conto del dato inferiore di accrescimento clavicolare, il risultato sarebbe considerevolmente inferiore e l'età minima al di sotto della soglia dei 18 anni. I campioni statistici di riferimento corrisponderebbero a campioni di popolazione molto diversi da quelli d'appartenenza dell'interessato, ciò che costituirebbe un ulteriore elemento a sfavore del presunto minore. L'autorità inferiore, non avrebbe dunque potuto escludere che il ricorrente fosse minorenne.
Il ricorrente solleva poi un'anomalia procedurale nella richiesta di ripresa in carico trasmessa alla Slovenia già il 23 settembre 2021, ossia prima della modifica dei dati SIMIC - avvenuta il 28 settembre 2021 dopo l'inoltro del diritto di essere sentito - e quindi prima che l'insorgente fosse considerato "maggiorenne". La SEM non avrebbe informato le autorità slovene che la procedura di valutazione dell'età era ancora pendente. Sarebbe da chiedersi, dunque, se l'autorità inferiore non avrebbe dovuto attendere il 28 settembre 2021 per trasmettere la richiesta alle autorità slovene. Una richiesta posteriore al 26 settembre 2021 avrebbe tuttavia oltrepassato il termine di due mesi per la presentazione della domanda, con conseguente passaggio della competenza per l'esame della domanda d'asilo alla Svizzera.
L'insorgente rileva in seguito che la SEM non avrebbe approfondito la questione dei maltrattamenti subiti in Grecia, Macedonia e Croazia. Nel corso del colloquio di notifica della decisione impugnata il ricorrente avrebbe informato la rappresentante legale di essere stato picchiato anche dalle autorità slovene e di essere stato respinto in Croazia. Le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in Slovenia sarebbero poi da tempo oggetto di analisi e forti critiche da parte di numerosi organismi internazionali. Diversi rapporti avrebbero evidenziato che in molti casi le autorità di polizia non avrebbero accolto le richieste di asilo ed avrebbero respinto i migranti in Croazia. In tali condizioni, il ricorrente rischierebbe, altresì, un rinvio in Afghanistan. Omettendo di approfondire in modo sufficiente la questione dei respingimenti in Slovenia e le condizioni dei richiedenti l'asilo in tale Paese e l'età del ricorrente, la SEM avrebbe violato il diritto federale e il suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti in virtù dell'art. 106 cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
6.
6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).
6.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale che nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 Regolamento Dublino III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018).
7.
7.1 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
7.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
7.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208, 2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 e seg., GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188, sentenze del Tribunale D-3567/2019 5.4,
E-4768/2017 del 4 luglio 2019, consid. 3.1 Matthieu Corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, pag. 31 e seg.). In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra consid. 5.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo conseguentemente considerato maggiorenne (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenze del Tribunale
D-5091/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 6.3 e E-4768/2017 consid. 3.1).
7.4 Salvo casi particolari la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA 2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1). Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico (cfr. sentenze del Tribunale E-5386/2019 precitata, D-858/2019 del 26 febbraio 2019, E-7324/2018 del 15 gennaio 2019). Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 17 Disposizioni procedurali particolari - 1 La disposizione della legge del 20 dicembre 196845 sulla procedura amministrativa concernente la sospensione dei termini non si applica alla procedura d'asilo. |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 26 Fase preparatoria - 1 Con la presentazione della domanda d'asilo inizia la fase preparatoria. Questa dura al massimo dieci giorni nella procedura Dublino e al massimo 21 giorni nelle altre procedure. |
7.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell'età forniscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull'approccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radiografia della mano seguiti da una tomografia sterno clavicolare e da un esame dello sviluppo dentale. L'esame clinico e la radiografia della mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene però tutt'ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale. La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un'anamnesi dell'interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo influenti sulla stima dell'età. La tomografia sterno clavicolare e l'esame dello sviluppo dentale, possono, invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l'asilo. Qualora entrambe le investigazioni indichino un'età minima superiore a 18 anni, v'è da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli esami in parola risulti un'età minima superiore a 18 anni ma i rispettivi intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la maggiore età permane altamente probabile. La stessa è invece solo debolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno clavicolare e dell'esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispettivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età, tanto meno è necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 e riferimenti citati).
7.6 La valutazione dei referti medici in parola da parte delle autorità preposte si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L'elemento determinate per giudicare del valore probatorio di un mezzo di prova non è né la sua origine né la sua designazione come rapporto o come perizia (GICRA 2002 n. 18 consid. 4). Gli accertamenti medici volti a determinare l'età rientrano nelle informazioni scritte ai sensi dell'art. 49 della Legge di procedura civile federale (PCF, RS 283), applicabile su rimando dell'art. 19

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
8.
8.1 Ora, nella presente fattispecie, dall'esame odontostomatologico è risultata un'età minima di 18.5 anni, mentre dalla tomografia sterno clavicolare è risultata un'età minima di 17.6 anni (cfr. atto 21/10 pag. 4). Per questo motivo, conformemente alla giurisprudenza (DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2) e contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente in sede ricorsuale, è necessario verificare se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongono o meno. Dalla panoramica dentaria è risultato un intervallo che si situa tra i 18.5 anni ed i 22.4 anni, con un'età media di 20.5 anni. D'altro canto l'esame sterno clavicolare riporta unicamente l'età minima - come detto 17.6 anni - e l'età media, ovvero di 21.7 anni. Quand'anche tale esame non riporti l'età massima, anche considerate l'età minima e l'età media, contrariamente a quanto allegato in sede ricorsuale, risulta chiaramente che tale intervallo si sovrappone con l'intervallo dell'esame odontostomatologico (18.5-22.4 anni). Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).
Per quanto concerne la radiografia della mano sinistra, dalla quale risulterebbero due differenti età minime a seconda degli studi utilizzati, vi è modo di rilevare tale esame non permette di determinare in modo attendibile se una persona ha raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere con la tomografia sterno clavicolare e con l'analisi dello sviluppo dentale (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). Di conseguenza, non appare esserci stato alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente.
Infine, per ciò che riguarda l'età minima ritenuta nell'esame sterno clavicolare, per evitare ripetizioni, si rinvia alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore. Il Tribunale rileva altresì a titolo abbondanziale che quand'anche si volesse considerare la clavicola che ha raggiunto lo stadio di sviluppo meno avanzato (e dunque ritenere lo stadio 3a invece del 3b), i risultati della perizia costituirebbero comunque un forte indizio di maggiore età. Infatti si sarebbe sempre confrontati con un'età minima superiore ai 18 anni (18.5 anni per l'esame odontostomatologico) ed un'età minima inferiore ai 18 anni, ovvero tra i 16.4 e i 17.5 anni, con un'età media di 19 anni ed una deviazione standard di 1.1 anni (cfr. sentenze del Tribunale D-3975/2021 del 13 settembre 2021 consid. 8.4.1 e E-2241/2021 del 30 giugno 2021 consid. 8.5.1), mentre i due intervalli anche in questo caso si sovrapporrebbero.
8.2 Altresì, dagli atti non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano in casu state rispettate. Il rapporto non è, infatti, contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Lo stesso è ben motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato.
8.3 È altresì vero che l'insorgente non ha depositato alcun documento atto a comprovare o quantomeno a rendere verosimile l'asserita minore età. Del resto, anche le affermazioni in merito alla sua data di nascita così come al percorso scolastico non risultano sufficientemente dettagliate e a tratti contraddittorie. Il ricorrente ha fornito tre date di nascita in due calendari diversi. Sul foglio dei dati personali egli ha indicato il (...), mentre le guardie di confine hanno trascritto il (...) ed infine nell'ambito della prima audizione RMNA ha riferito la data del (...) (nel calendario persiano, ciò che corrisponde al [...] nel calendario gregoriano). Interrogato in merito alle incongruenze in corso di audizione, l'insorgente ha risposto di non conoscere il calendario gregoriano e di avere dunque copiato sul foglio dei dati personali la data riportata dai documenti sloveni (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Reso attento al fatto che il documento sloveno consegnato riporterebbe il (...) egli ha reiterato di non conoscere le date del calendario gregoriano. Tale spiegazione non appare convincente poiché non giustifica le due diverse date fornite. Dall'altra parte, non risulta comprensibile il motivo per il quale, non conoscendo il calendario gregoriano egli abbia scritto la sua data di nascita in questo calendario, invece di indicarla nel calendario persiano da lui conosciuto come avrebbe fatto in Grecia ed in Slovenia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3). Altresì, singolari risultano pure le allegazioni in merito alle età dei fratelli: il ricorrente ha saputo, infatti, riferire l'età di ognuno di loro - grazie allo zio che gliele avrebbe insegnate - senza tuttavia conoscere alcun anno di nascita o averle riportate in alcun documento (cfr. atto SEM 17/11, pag. 6). Ed inoltre, il fatto che egli abbia dichiarato di aver copiato la data dai documenti sloveni è in netta contraddizione con le asserzioni fatte alla SEM poco dopo, quando ha dichiarato di essere analfabeta e che il foglio dei dati personali l'avrebbe compilato un amico (cfr. atto SEM 17/11, pag. 3 e 5). Tale affermazione risulta poco credibile anche perché è in contrasto al fatto che sia stata crociata la casella con la menzione "rempli par le requérant" (cfr. atto SEM 3/3) e al fatto che sia stato rilevato che il ricorrente viaggiava solo (cfr. atto SEM 2/1). In seguito, poco sostanziate risultano anche le allegazioni del ricorrente in merito alla, presunta, mancata scolarizzazione. Invero, egli ha laconicamente asserito che non sarebbe potuto andare a scuola perché il padre non glielo avrebbe permesso e avrebbe voluto che lo aiutasse come venditore nel negozio di alimentari (cfr. atto SEM 17/11, pag. 5). Infine, risultano pure contradditorie le
dichiarazioni dell'insorgente in merito alle lingue conosciute. In sede di audizione egli ha riferito di non conoscere altre lingue oltre al (...). Mentre dal verbale delle guardie di confine risulta che egli capisce e parla anche l'inglese (cfr. atto SEM 1/13).
8.4 In seguito, vi è modo pure di rilevare che il fatto che il ricorrente in Slovenia sia stato considerato minorenne e collocato in un centro per minori non costituisce un indizio a favore dell'asserita minore età. Invero, non vi sono informazioni quanto ad una perizia o analisi effettuata dalle autorità slovene in merito.
8.5 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro puer" citato in sede ricorsuale (cfr. a questo proposito la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 e relativi riferimenti).
9.
9.1 Chiarito questo aspetto, occorre ora determinare se l'autorità inferiore non sia a giusto titolo entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'insorgente, ritenendo la Slovenia competente per l'analisi della domanda.
9.2 Prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
9.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
9.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000 (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
9.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
10.
10.1 Nel caso in rassegna, vista la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino nonché l'espressa accettazione della medesima da parte delle autorità di tale Paese (cfr. supra lett. A.g e A.i), la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento del richiedente, risulta di principio essere data.
10.2 Per ciò che è della richiesta effettuata dalla SEM alle autorità slovene, ancor prima di aver formalmente cambiato la data di nascita del ricorrente vi è modo di rilevare quanto segue. Il termine di due mesi per presentare una richiesta di ripresa in carico veniva a scadere il 26 settembre 2021 (art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III). Inizialmente, la SEM aveva concesso fino al 24 settembre 2021 al ricorrente per prendere posizione in merito alla minore età. Tale termine è stato però prorogato, su richiesta della rappresentante legale, fino al 28 settembre 2021 (cfr. atto SEM 29/1). Di conseguenza, non si poteva pretendere che l'autorità inferiore non salvaguardasse il termine per presentare la domanda di ripresa in carico e diventasse dunque automaticamente competente per l'esame della domanda d'asilo, in attesa del diritto di essere sentito. Invero, la SEM avrebbe sempre potuto (e dovuto), in un secondo tempo, entrare nel merito della domanda d'asilo se avesse ritenuto minorenne il richiedente. Di conseguenza, su questo punto non sono riscontrabili irregolarità.
11.
11.1 Occorre ora determinare se la SEM è incorsa in un accertamento incompleto dei fatti determinanti quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, come censurato dall'insorgente in sede ricorsuale. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe mancato di approfondire gli allegati maltrattamenti e i respingimenti tra Slovenia, Croazia, Macedonia e Grecia.
11.2 Nel caso in disamina, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali i respingimenti (illegali) dell'insorgente fungono da discriminante si esaurisce nella questione di sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III).
11.3 Anzitutto per ciò che è dei presunti maltrattamenti e respingimenti effettuati dalle autorità croate, macedoni e greche, gli stessi non risultano giuridicamente rilevanti nella fattispecie in quanto non sono oggetto della presente procedura, trattandosi di un trasferimento verso la Slovenia. Di conseguenza la SEM non aveva ad accertare nulla su questo punto.
11.4 In seguito, per quanto riguarda i presunti respingimenti illegali e maltrattamenti da parte delle autorità slovene, vi è modo di ritenere che al momento dell'emissione della decisione impugnata, dall'incarto la situazione risultava sufficientemente acclarata. Invero, nel corso dell'audizione il ricorrente ha potuto esprimersi in merito e riferire i motivi per i quali non vorrebbe fare ritorno in Slovenia. Di conseguenza, non risulta chiaro quali ulteriori approfondimenti avrebbe dovuto intraprendere la SEM, dal momento che l'insorgente ha sollevato soltanto in sede ricorsuale il fatto che sia stato maltrattato dalle autorità slovene e che sia stato respinto in Croazia (cfr. atto SEM 17/11, pag. 10). Tali dichiarazioni non risultano per di più né dettagliate né circostanziate.
11.5 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessato in Slovenia nel contesto di un procedimento Dublino, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio.
12.
12.1 Passando ora all'analisi della procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4

SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012 UE Art. 4 Limiti dei tempi di volo, orario irregolare - Per gli operatori di aeromobili che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative ai tempi di servizio del regolamento (UE) n. 965/2012 e che sono posti sotto la sorveglianza dell'UFAC, è determinante la finestra temporale dell'«orario irregolare (di early type)» secondo il citato regolamento, allegato III, ORO.FTL.105 (8)(a). |
12.2 La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva accoglienza; fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020).
12.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).
12.4 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, che le dichiarazioni circa le minacce ricevute dall'insorgente di respingimento in Croazia se non avesse richiesto protezione non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Egli infatti, ha avuto accesso alla procedura d'asilo. Parimenti, neppure dal rapporto di Refugee Rights Europe denominato "Push-backs and Rights Violations at Europe's Borders", allegato al ricorso, né dagli altri rapporti di organismi internazionali richiamati in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. Gli stessi affrontano infatti la cosiddetta problematica dei respingimenti delle persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo loro di depositare una domanda d'asilo e le conseguenti violazioni dei loro diritti umani. Ebbene, viene da sé che il ricorrente non rientri in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo. Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dal ricorrente, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente il ricorrente al rischio di vedere insoddisfatti i suoi bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza (cfr. tra le altre D-5884/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 10.2). Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando l'insorgente in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. |
12.5 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
13.
13.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
13.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
13.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
14.
14.1 Nel caso in disamina, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3

IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Egli non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Inoltre, l'insorgente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. Infine, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.
14.2 In seguito, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
14.3 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
14.4 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Slovenia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.
15.
Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |

SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133. |

SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96 |
|
1 | L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97 |
a | possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido; |
b | è colpito da una decisione di estradizione; |
c | è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o |
d | è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato. |
2 | Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104 |
In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83

SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263 |
16.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.
17.
Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 25 ottobre 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 56 - Dopo il deposito del ricorso, l'autorità adita, il suo presidente o il giudice dell'istruzione può prendere, d'ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d'urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati. |
18.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di restituzione (recte concessione) dell'effetto sospensivo, così come di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto.
19.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
|
1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111 |
3 | L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4. |
4 | La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115 |
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
|
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: