116 IV 371
67. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. August 1990 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern gegen X. und vice versa (Nichtigkeitsbeschwerden)
Regeste (de):
- Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare.
1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. 1bis ...53 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: a in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); b effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o c altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). 2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. 4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. 5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54
1 Chiunque, intenzionalmente:54 a viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); b contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); c indica prezzi in modo fallace (art. 18); d disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); e contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL.
1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. 2 In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. 3 La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). 4 L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: a l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; b l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; c le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego.
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. 2 Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: a protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; b misurazione e ricognizione; c aiuto alla condotta; d comunicazione. 3 Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme
OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento:
1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: a il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; b le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; c gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; d il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; e il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; f il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; g la radio d'emergenza. 2 Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl)
LCSl Art. 25
- Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung von Orientteppichen in Zeitungsinseraten mit Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufpreise.
- 1. Die Angabe von Ausrufpreisen in Zeitungsinseraten betreffend Versteigerungen verstösst nicht gegen Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare.
1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. 1bis ...53 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:
1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: a in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); b effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o c altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). 2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. 4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. 5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. - 2. Werden dem Käufer in einer öffentlichen Ankündigung einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers besondere, wenn auch im Ausmass noch nicht feststehende Vergünstigungen in Aussicht gestellt, die vorübergehender Natur sind (hier mit Angaben über die bisherigen Ladenpreise und die Ausrufpreise sowie den Umfang der Versteigerungsmasse), liegt ein bewilligungspflichtiger Ausverkauf vor (E. 5c-d).
Regeste (fr):
- Art. 13 al. 1, art. 16 al. 2 let. a, art. 21 O sur l'indication des prix (OIP; RS 942.211), art. 24 LCD; art. 2, art. 4, art. 25 let. a OL, art. 25 LCD.
- Annonce dans un journal de la mise aux enchères publiques volontaires de tapis d'Orient, dans laquelle sont indiqués les prix en magasin et les prix de départ des enchères.
- 1. L'indication dans le journal des prix de départ des enchères ne viole pas l'art. 13 al. 1 OIP, selon lequel, lorsque dans la publicité des prix sont mentionnés, il y a lieu d'indiquer les prix à payer effectivement (consid. 2a-c). La mise en regard des prix en magasin et des prix de départ des enchères, nettement moins élevés comparativement, constitue un prix comparatif trompeur au regard de l'art. 16 al. 2 let. a OIP (consid. 2d).
- 2. Il y a liquidation soumise à autorisation lorsque, dans l'annonce de la mise aux enchères publiques volontaires, il est offert aux acheteurs, conformément à l'impression ressentie par le lecteur moyen non prévenu, un avantage temporaire (résultant ici de la comparaison des prix en magasin et des prix de départ des enchères, ainsi que de l'importance de la vente), même si l'importance de cet avantage n'est pas encore déterminée (consid. 5c-d).
Regesto (it):
- Art. 13 cpv. 1, art. 16 cpv. 2 lett. a, art. 21 dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, dell'11 dicembre 1978 (OIP; RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl.
- Annuncio in un giornale di una vendita pubblica volontaria all'incanto di tappeti orientali, nel quale sono indicati i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto.
- 1. L'indicazione nel giornale dei prezzi di partenza nell'incanto non viola l'art 13 cpv. 1 OIP, secondo cui, se nella pubblicità sono menzionati prezzi, devono essere indicati quelli pagabili effettivamente (consid. 2a-c). Il confronto tra i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto, ad essi nettamente inferiori, dà luogo a una comparazione di prezzi fallace secondo l'art. 16 cpv. 2 lett. a OIP (consid. 2d).
- 2. È data una liquidazione soggetta ad autorizzazione quando, nell'annuncio dell'incanto pubblico volontario, sia offerto agli acquirenti, secondo l'impressione tratta dal lettore medio non prevenuto, un vantaggio temporaneo (risultante dal confronto tra i prezzi di vendita nel negozio e quelli di partenza nell'incanto, come pure dall'importanza della vendita), anche se la quantificazione di tale vantaggio non sia ancora determinata (consid. 5c-d).
Sachverhalt ab Seite 372
BGE 116 IV 371 S. 372
A.- Die Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern erteilte der Fa. Orientteppich Z., Zürich, am 19. Dezember 1988 eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung von Orient- und Perserteppichen für den 14. Januar 1989 im Seehotel Sternen in Horw. Die Fa. Z. liess in Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt die folgende Anzeige erscheinen (siehe gegenüberliegende Seite).
B.- Der Amtsstatthalter von Luzern-Stadt verurteilte den für diese Inserate verantwortlichen X. am 9. Mai 1989 wegen Widerhandlung gegen Art. 4
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
C.- Gegen den Entscheid des Luzerner Obergerichts vom 19. Oktober 1989 haben sowohl die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern als auch der Gebüsste eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. X. stellt den Antrag, der angefochtene
BGE 116 IV 371 S. 373
(Graphik nicht erfasst) Entscheid sei, soweit er darin verurteilt worden ist, aufzuheben und die Sache sei zu seiner Freisprechung vom Vorwurf der Widerhandlung gegen die Ausverkaufsverordnung (Art. 4
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
BGE 116 IV 371 S. 374
aufzuheben, als X. vom Vorwurf der Widerhandlung gegen Art. 13
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
|
1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung: I. Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft
1. Gemäss Art. 3
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
|
1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
BGE 116 IV 371 S. 375
genannten Schreiben des BIGA vom 17. August 1988 ist die Bekanntgabe von sog. Ausrufpreisen in der Werbung für Versteigerungen mit Art. 13
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
|
1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
BGE 116 IV 371 S. 376
Abs. 1 PBV; das ergibt sich für die Staatsanwaltschaft insbesondere auch aus Art. 16
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
2. a) Art. 3 Abs. 3
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo - 1 Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
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1 | Per le merci offerte in vendita al consumatore deve essere indicato in ogni momento il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).7 |
2 | L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera. |
3 | L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
|
1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 18 Produttori, importatori e grossisti - 1 Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
|
1 | Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.66 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 16 Obbligo d'indicare i prezzi - 1 Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. |
|
1 | Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale.41 Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. |
2 | Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance. |
3 | ...42 |
BGE 116 IV 371 S. 377
mit Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates zur teilweisen Revision des UWG, BBl 1978 I 166 und 172). Aus dieser Zielsetzung ergibt sich, dass jedenfalls eine irreführende Preisbekanntgabe auch im Zusammenhang mit Versteigerungen und der Werbung hiefür verboten und strafbar ist. c) Die vom BIGA im genannten Schreiben vom 17. August 1988 vertretene Auffassung, dass im Falle der Angabe von Preisen in der Werbung für Versteigerungen Art. 13 Abs. 1
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 18 Produttori, importatori e grossisti - 1 Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
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1 | Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti. |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.66 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 15 Indicazione fallace dei prezzi - Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
BGE 116 IV 371 S. 378
unmittelbar vorher tatsächlich handhabte. Vorausgesetzt, die von X. genannten bisherigen Ladenpreise seien zutreffend, war also der Hinweis auf die bisherigen Ladenpreise unter dem Gesichtspunkt der irreführenden Preisbekanntgabe unbedenklich. Anders verhält es sich jedoch mit dem Ausrufpreis. Dieser wird vom Versteigerer willkürlich festgesetzt. Er kann, wie die Staatsanwaltschaft zu Recht geltend macht, gerade in der Gegenüberstellung mit dem bisherigen Ladenpreis als irreführend angesehen werden. Denn der flüchtige Leser wird sich keine Gedanken über die Bedeutung des "Ausrufpreises" machen, insbesondere wenn er über keine Erfahrungen mit Versteigerungen verfügt. Er realisiert nicht, dass der Ausrufpreis in der Regel eine sehr unrealistische Preisangabe ist, der vor allem aus steigerungstaktischen Überlegungen angesetzt wird (vgl. RETO THOMAS RUOSS, Scheingebote an Kunstauktionen, Zürich 1984, S. 59). Die im Inserat enthaltene kleingedruckte Erläuterung der Bedeutung des Ausrufpreises ändert nichts an der Irreführung. e) Nach dem Gesagten hat die Vorinstanz Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie X. vom Vorwurf der Verletzung von Art. 13
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
3. Die inkriminierte Steigerungsanzeige erweckte nach den Ausführungen im angefochtenen Urteil beim unbefangenen Durchschnittsleser den Eindruck, es werde die Räumung aller Warenbestände wegen vollständiger Geschäftsaufgabe, also ein Totalausverkauf, angekündigt. Der Fa. Z. war aber von der Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern lediglich eine sog. Auktionsbewilligung für eine freiwillige öffentliche Versteigerung am Nachmittag des 14. Januar 1989 erteilt worden. Das Obergericht verurteilte den Beschwerdeführer X. daher gestützt auf Art. 25
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
|
1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
|
1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
BGE 116 IV 371 S. 379
Abs. 1 AV) vorübergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt worden seien.
4. Gemäss Art. 25
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
|
1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
|
1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
|
1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 25 Sistemi dell'UFPP - 1 L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
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1 | L'UFPP è responsabile per i seguenti sistemi d'allarme e d'informazione in caso d'evento: |
a | il sistema centrale di elaborazione e amministrazione dei comunicati ufficiali; |
b | le sirene fisse con sistema di attivazione a distanza e le sirene mobili; |
c | gli altri canali dell'UFPP per l'allarme e l'informazione in caso d'evento; |
d | il sistema di diffusione dei comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche pubbliche; |
e | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite emittenti radiofoniche private e altri media; |
f | il sistema di interfacce per la diffusione di comunicati ufficiali tramite altri canali di diffusione; |
g | la radio d'emergenza. |
2 | Disciplina gli aspetti tecnici e l'utilizzo di questi sistemi e provvede alla loro permanente prontezza d'esercizio. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
b) Der weitere Einwand des Beschwerdeführers X., es gehe nicht an, dass die in Art. 229 ff
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 229 - 1 Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
|
1 | Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
2 | La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante. |
3 | In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
BGE 116 IV 371 S. 380
Abs. 1 UWG) statuiert. Zweitens und insbesondere besteht diese Bewilligungspflicht erst im Falle der öffentlichen Ankündigung der Versteigerung unter der zusätzlichen Voraussetzung, dass diese öffentliche Ankündigung vom unbefangenen Durchschnittsleser in dem Sinne verstanden wird, dass ihm vorübergehend besondere Vergünstigungen gewährt werden. c) Der Beschwerdeführer X. bestreitet mit Recht nicht, dass die fragliche Versteigerung öffentlich angekündigt wurde und dass sie eine Veranstaltung des Detailverkaufs darstellte. Umstritten ist aber, ob durch die inkriminierte Steigerungsanzeige dem Käufer im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
|
1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
|
1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
5. a) Der Beschwerdeführer X. macht unter Hinweis auf ein Privatgutachten geltend, dass in der inkriminierten Steigerungsanzeige auch nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers dem Käufer nicht eine besondere Vergünstigung in Aussicht gestellt worden sei. Es habe grundsätzlich jede Versteigerung zum Ziel, die höchstmöglichen Preise für das Steigerungsgut zu realisieren; aber es liege trotzdem in der Natur des Steigerungsverkaufs im Sinne von Art. 229 ff
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 229 - 1 Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
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1 | Nella esecuzione forzata la vendita per incanto pubblico è conchiusa pel fatto che l'ufficiale procedente aggiudica la cosa. |
2 | La vendita per asta volontaria pubblicamente annunciata ed aperta a ciascun offerente è perfetta con l'aggiudicazione dichiarata dall'alienante. |
3 | In quanto non siasi manifestata una diversa intenzione del venditore, colui che dirige l'incanto s'intende autorizzato a dichiarare l'aggiudicazione a norma della miglior offerta. |
BGE 116 IV 371 S. 381
Ausrufpreis jener Preis ist, mit dem die Versteigerung beginnt, und dass dieser Preis je nach dem Interesse der Käuferschaft überboten werden kann. b) In der schweizerischen Literatur wird ebenfalls die Auffassung vertreten, dass die freiwillige öffentliche Versteigerung nicht unter die Ausverkaufsverordnung falle. Dies ergibt sich für BRUNO VON BÜREN aus der "Sinngebung" der Ausverkaufsordnung (Kommentar zum Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb, Zürich 1957, S. 234, Fn. 1). Nach den Ausführungen von RUDOLF FLÜELER fallen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nicht unter die Ausverkaufsordnung, weil bei der Versteigerung "nicht der Verkäufer, sondern der Käufer den Preis der Ware bestimmt" und somit naturgemäss dem Käufer keine besonderen, sonst nicht gewährten Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden können (Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens, Diss. Bern 1957, S. 82). Der gleichen Auffassung ist DANIEL LEHMANN (Die schweizerische Ausverkaufsordnung, Diss. Zürich 1981, S. 174). Nach der Ansicht von H. GIGER erfüllen die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen regelmässig die Voraussetzungen der Ausverkaufsordnung nicht (ZBl 50/1949 S. 239). Art. 3 ("Nichtunterstellte Veranstaltungen") der alten Ausverkaufsordnung vom 16. April 1947 bestimmte in Abs. 2, dass die gewerbe- und handelspolizeilichen Vorschriften der Kantone über den Markt- und Hausierverkehr, die Wanderlager und die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen vorbehalten bleiben. Im Kreisschreiben des EVD vom 16. April 1947 zu dieser Ausverkaufsordnung (wiedergegeben in BBl 1947 II 73 ff.) wird dazu folgendes festgehalten: "Überdies wird durch einen Vorbehalt der einschlägigen kantonalen Vorschriften ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verordnung keine Anwendung findet auf Veranstaltungen von Marktfahrern und Hausierern, auf Wanderlager sowie auf freiwillige öffentliche Versteigerungen" (S. 83). Zur Begründung wird hinsichtlich der freiwilligen öffentlichen Versteigerungen unter anderem folgendes ausgeführt: "Abgesehen davon, dass die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen kaum als ausverkaufsähnliche Veranstaltungen im Sinne des Wettbewerbsgesetzes betrachtet werden können, besteht nicht in gleicher Weise Anlass zu behördlichen Eingriffen wie bei den Ausverkäufen und ähnlichen Veranstaltungen. Es ist zwar zuzugeben, dass teilweise versucht wird, die Ausverkaufsvorschriften mittels der Versteigerungen zu umgehen. Doch sind diese Fälle praktisch von geringer Bedeutung
BGE 116 IV 371 S. 382
(....) Im Detailhandel werden meist Kunstgegenstände, Bücher, Briefmarken, Antiquitäten und ähnliche Waren sowie etwa Brennholz auf dem Wege der freiwilligen öffentlichen Versteigerung abgesetzt. Diese Veranstaltungen wenden sich an ein besonderes Publikum, das vor allfälligen Machenschaften der Versteigerer nicht besonders geschützt zu werden braucht; ebensowenig besteht ein Anlass, die in Betracht fallenden Konkurrenzgeschäfte durch die Anwendung der Ausverkaufsvorschriften zu schützen (...) Aus diesen Gründen gilt nach der Verordnung für die freiwilligen öffentlichen Versteigerungen nach wie vor das kantonale Recht ..." (S. 84 f.).
In der heute geltenden, vorliegend anwendbaren Ausverkaufsverordnung vom 14. Dezember 1987 fehlt eine dem Art. 3 Abs. 2 der alten Verordnung entsprechende Bestimmung betreffend den Vorbehalt des kantonalen Rechts unter anderem für freiwillige öffentliche Versteigerungen. Nach wie vor sind aber nicht der Ausverkaufsverordnung unterstellt die Verwertungen, die behördlich angeordnet und überwacht werden, insbesondere im Betreibungs-, Konkurs- und Nachlassverfahren oder bei amtlichen Erbschaftsliquidationen (Art. 1 Abs. 2 lit. b
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 1 - 1 La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
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1 | La presente ordinanza disciplina la collaborazione e il coordinamento nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto concerne: |
a | gli organi tecnici trasversali delle autorità; |
b | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione; |
c | la Centrale nazionale d'allarme (CENAL); |
d | i sistemi di comunicazione comuni alla Confederazione, ai Cantoni e a terzi; |
e | l'inventario degli oggetti delle infrastrutture critiche; |
f | l'istruzione. |
2 | Disciplina inoltre i sistemi federali per l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso d'evento. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 31 Privazione della libertà - 1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
|
1 | Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte. |
2 | Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti. |
3 | Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. |
4 | Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento. |
BGE 116 IV 371 S. 383
Kreisschreiben des EVD vom 16. April 1947 noch als von geringer Bedeutung eingestuft worden waren. c) Wohl trifft es zu, dass bei einer Versteigerung der schliesslich zu bezahlende Preis nicht von vornherein feststeht, da er wesentlich auch vom Interesse der Käuferschaft an der Versteigerungsmasse abhängt, und dass daher auch die Vergünstigung sowohl im Grundsatz als auch in der Höhe vorerst ungewiss ist. Die öffentliche Anzeige einer freiwilligen öffentlichen Versteigerung kann daher nicht eo ipso als Ausverkauf oder ähnliche Veranstaltung im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
BGE 116 IV 371 S. 384
bezahlenden Preise, je nach dem Interesse der Käuferschaft, auch höher liegen können. Im inkriminierten Inserat werden somit dem Käufer nach dem massgebenden Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers besondere, im Ausmass allerdings noch nicht feststehende Vergünstigungen in Aussicht gestellt. d) Diese in der Steigerungsanzeige nach dem Eindruck des unbefangenen Durchschnittslesers in Aussicht gestellten Vergünstigungen waren im Sinne von Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 2 Organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività - 1 L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
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1 | L'organizzazione d'intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 19 LRaP) comprende lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione e la CENAL. |
2 | In caso di previsto o effettivo aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione chiede l'adozione delle misure necessarie al Consiglio federale tramite il competente dipartimento. |
3 | La CENAL adotta i necessari provvedimenti d'urgenza fino a che lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione è operativo (art. 7 cpv. 2). |
4 | L'organizzazione d'intervento può avvalersi dei seguenti organi: |
a | l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) per i calcoli della propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione; |
b | l'organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni di cui all'allegato 1; |
c | le organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione (art. 4). |
e) Der Beschwerdeführer X. hat somit nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung des Obergerichts ohne die hiefür erforderliche Bewilligung der zuständigen Behörde des Kantons Luzern einen Ausverkauf öffentlich angekündigt.
6. (Rechtsirrtum verneint) III.
7. Der Beschwerdeführer X. machte sich durch die inkriminierte Steigerungsanzeige, die er in verschiedenen Zeitungsinseraten und in einem Flugblatt erscheinen liess, nach der im Ergebnis zutreffenden Auffassung der Vorinstanz der öffentlichen Ankündigung eines Ausverkaufs ohne die hiefür nach Art. 21 Abs. 1
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 21 Collaborazione - 1 Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
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1 | Le autorità federali preposte all'esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che: |
a | tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d'affari sleali; e |
b | le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d'ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione. |
2 | Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d'affari sleali. |
SR 520.12 Ordinanza dell' 11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop) - Ordinanza sull'allarme OPPop Art. 4 Organizzazioni d'intervento specializzate della Confederazione - 1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
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1 | Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) gestisce organizzazioni d'intervento specializzate nell'ambito della protezione della popolazione e assicura la loro permanente prontezza d'impiego. |
2 | Le organizzazioni d'intervento sono impiegate in particolare nei seguenti campi: |
a | protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici; |
b | misurazione e ricognizione; |
c | aiuto alla condotta; |
d | comunicazione. |
3 | Per gestire l'organizzazione d'intervento specializzata il DDPS può collaborare con altri organi della Confederazione, con le organizzazioni partner nella protezione della popolazione e con terzi. Può stipulare convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 13 - 1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
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1 | Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi effettivamente da pagare. |
1bis | ...53 |
2 | I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.54 |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 21 - Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 16 Indicazione di altri prezzi - 1 Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
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1 | Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se: |
a | in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); |
b | effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o |
c | altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza). |
2 | In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve rendere verosimile l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.62 |
3 | Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi. |
4 | I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente. |
5 | È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c. |
BGE 116 IV 371 S. 385
UWG. Ist eine Verurteilung des Beschwerdeführers X. insoweit gemäss dem kantonalen Prozessrecht noch zulässig, stellt sich die Frage der Konkurrenz. Auch wenn sowohl Art. 24
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore - 1 Chiunque, intenzionalmente:54 |
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1 | Chiunque, intenzionalmente:54 |
a | viola l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a); |
b | contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17); |
c | indica prezzi in modo fallace (art. 18); |
d | disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19); |
e | contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi e all'indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20), |
2 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 25 |
SR 241 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl) LCSl Art. 1 - La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate. |
SR 942.211 Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) OIP Art. 19 |