SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 8 - 1 Gli aiuti finanziari sono accordati: |
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1 | Gli aiuti finanziari sono accordati: |
a | sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva); |
b | sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo); |
c | sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o |
d | in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).6 |
2 | Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 8 - 1 Gli aiuti finanziari sono accordati: |
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1 | Gli aiuti finanziari sono accordati: |
a | sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva); |
b | sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo); |
c | sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o |
d | in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).6 |
2 | Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 13 Ordine di priorità - 1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
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1 | Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all'aiuto finanziario. |
2 | Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. |
3 | I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell'ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. |
4 | Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. |
5 | L'autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d'aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell'ordine di priorità. |
6 | Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell'ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall'autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l'autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi - 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
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1 | Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
2 | Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: |
a | ai compiti di cui agli articoli 3-6; |
b | ai compiti connessi con la riscossione della tassa; |
c | ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.15 |
3 | L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 7 Riconoscimenti - La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: |
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a | le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 74 - Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un'altra autorità federale o mediante opposizione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 6 Formazione continua - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione continua delle persone occupate nella cinematografia. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica - Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 7 Riconoscimenti - La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 8 - 1 Gli aiuti finanziari sono accordati: |
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1 | Gli aiuti finanziari sono accordati: |
a | sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva); |
b | sulla base di criteri legati al successo (promozione legata al successo); |
c | sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o |
d | in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni del Paese (promozione della pluralità).6 |
2 | Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura. |
SR 443.113 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) OPCin Art. 53 Nuova presentazione di una domanda respinta - 1 Le domande respinte di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti o la realizzazione di un progetto cinematografico possono essere presentate una seconda volta a condizione che siano state rielaborate nella sostanza, segnatamente nei punti contestati. |
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1 | Le domande respinte di aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la stesura di sceneggiature, lo sviluppo di progetti o la realizzazione di un progetto cinematografico possono essere presentate una seconda volta a condizione che siano state rielaborate nella sostanza, segnatamente nei punti contestati. |
2 | Le domande rielaborate devono essere presentate entro 18 mesi dalla notifica del rigetto. Su domanda motivata, l'UFC può prorogare il termine di sei mesi al massimo. |
SR 443.113 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) OPCin Art. 54 Informazione del pubblico - 1 L'UFC informa periodicamente il pubblico sulle persone per i cui progetti, attività o compiti la Confederazione ha previsto o versato aiuti finanziari. |
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1 | L'UFC informa periodicamente il pubblico sulle persone per i cui progetti, attività o compiti la Confederazione ha previsto o versato aiuti finanziari. |
2 | Se la perizia alla base della decisione dell'UFC avviene secondo un sistema a punti (art. 46a), è necessario pubblicare il punteggio ottenuto dai progetti, dalle attività e dai compiti promossi.50 |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno - 1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale della cultura (UFC)11. |
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1 | Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale della cultura (UFC)11. |
2 | Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'UFC fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati. |
3 | ...12 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno - 1 Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale della cultura (UFC)11. |
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1 | Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale della cultura (UFC)11. |
2 | Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'UFC fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati. |
3 | ...12 |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 26 Commissioni di esperti - 1 Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari. |
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1 | Sono istituite commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari. |
2 | Il DFI ne disciplina l'organizzazione e la procedura. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 16 Libertà d'opinione e d'informazione - 1 La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
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1 | La libertà d'opinione e d'informazione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti. |
3 | Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti accessibili a tutti e di diffonderle. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 21 Libertà artistica - La libertà dell'arte è garantita. |