IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
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1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 17 Rapporti di lavoro del personale e dei professori - 1 I rapporti di lavoro del personale e dei professori sono retti dalla LPers40, sempre che la presente legge non disponga diversamente. Per il settore dei PF, il Consiglio dei PF è il datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 LPers. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 41 Disposizioni transitorie - 1 Finché le disposizioni d'esecuzione in virtù dell'articolo 37 o il CCL in virtù dell'articolo 38 necessari all'applicazione della presente legge non sono in vigore, i rapporti di lavoro sono retti: |
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1 | Finché le disposizioni d'esecuzione in virtù dell'articolo 37 o il CCL in virtù dell'articolo 38 necessari all'applicazione della presente legge non sono in vigore, i rapporti di lavoro sono retti: |
a | nei dipartimenti, nella Cancelleria federale, nelle Commissioni federali di ricorso e arbitrali, nel Tribunale federale nonché nei Servizi del Parlamento, dal regolamento degli impiegati del 10 novembre 1959131; |
b | presso le FFS, dal regolamento degli impiegati delle FFS del 2 luglio 1993132; |
c | presso la Posta svizzera, dal regolamento degli impiegati PTT133; |
2 | Il Consiglio federale può dichiarare applicabili, per una durata limitata, altri atti legislativi basati sull'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927134. |
3 | Se una controversia su pretese inerenti al rapporto di lavoro è stata oggetto di una decisione prima dell'entrata in vigore della presente legge, la procedura di ricorso è retta dalla precedente legislazione. |
4 | I rapporti di lavoro esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge e retti dall'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927, sono automaticamente valevoli secondo il nuovo diritto, a meno che siano stati sciolti mediante disdetta ordinaria o non rielezione secondo il diritto previgente. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 172.220.11 Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) - Ordinanza quadro LPers Ordinanza-quadro-LPers Art. 2 - (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)6 |
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1 | Anche il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers. |
2 | Il Consiglio dei PF emana per il personale del settore dei PF le disposizioni di esecuzione che stabiliscono gli standard minimi necessari in materia sociale e di diritto del lavoro. Può delegare il disciplinamento delle questioni di dettaglio alle direzioni dei PF e alle stazioni di ricerche. |
3 | ...7 |
4 | Il Consiglio dei PF disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.8 |
5 | Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.9 |
6 | Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 15 - 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.11 Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) - Ordinanza quadro LPers Ordinanza-quadro-LPers Art. 6 Rapporti di lavoro di durata determinata - (art. 9 LPers)27 |
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1 | L'articolo 9 LPers sui rapporti di lavoro di durata determinata non si applica:28 |
a | agli assistenti e agli assistenti in capo dei PF né ad altri impiegati dei PF che esercitano una funzione simile; |
abis | agli assistenti dell'Accademia militare (ACMIL) presso il PFZ; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni; |
b | agli impiegati che lavorano in progetti d'insegnamento e di ricerca né a persone che collaborano a progetti finanziati da terzi; |
bbis | agli impiegati che lavorano in progetti il cui finanziamento è limitato nel tempo; |
c | ai militari del distaccamento d'esplorazione dell'esercito; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni; |
cbis | ai sostituti dei comandanti delle divisioni territoriali dell'esercito; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni; |
d | ai militari a contratto temporaneo; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di cinque anni; |
e | ai militari a contratto temporaneo nella funzione di sportivi di punta; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni; |
f | al personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo, l'aiuto umanitario e l'istruzione di truppe straniere all'estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino ad un massimo di dieci anni; |
g | al rimanente personale dei dipartimenti e della Cancelleria federale impiegato all'estero; il rapporto di lavoro di durata determinata può essere prorogato fino a un massimo di cinque anni. |
2 | I datori di lavoro tengono un elenco dei rapporti di lavoro secondo il capoverso 1. Essi rendono conto di detti rapporti di lavoro secondo l'articolo 4. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata - (art. 9 LPers) |
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1 | Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata. |
2 | ... 25 |
3 | I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.26 |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 14 Persone nominate per la durata della funzione - 1 Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione. |
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1 | Le persone nominate per la durata della funzione sottostanno alle disposizioni della legge speciale e alle sue disposizioni d'esecuzione. |
2 | In mancanza di disposizioni stabilite nella legge speciale si applicano le disposizioni della presente legge, fatte salve le seguenti deroghe: |
a | il rapporto di lavoro si fonda su una decisione sottoposta al consenso della persona nominata; |
b | le disposizioni della presente legge e del CO51 concernenti la disdetta ordinaria non sono applicabili; |
c | l'autorità di nomina può rinunciare a riconfermare la nomina qualora motivi oggettivi sufficienti lo giustifichino; se al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione l'autorità di nomina non ha preso una decisione di non riconferma, la persona interessata è considerata riconfermata nella sua funzione; nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 34b capoversi 1 lettera a e 2, nonché 34c capoversi 1 lettere a, b, d e 2; |
d | la persona nominata può chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro per la fine di un mese, osservando un termine di preavviso di tre mesi. |
3 | Il rapporto di lavoro può essere disdetto immediatamente per motivi gravi. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata - (art. 9 LPers) |
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1 | Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata. |
2 | ... 25 |
3 | I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.26 |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 4 - 1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: |
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1 | Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: |
a | una politica del personale progressista e sociale; |
b | condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; |
c | un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori; |
d | l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati. |
2 | La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali. |
3 | I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata - (art. 9 LPers) |
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1 | Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata. |
2 | ... 25 |
3 | I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.26 |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 37 Disposizioni d'esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Provvede affinché queste non limitino l'autonomia di cui i datori di lavoro necessitano per adempiere i loro compiti. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione di cui al capoverso 1 sono applicabili anche al personale dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale, per quanto l'Assemblea federale o il Tribunale federale non emanino per il loro personale disposizioni completive o divergenti. |
3 | Gli altri datori di lavoro emanano le disposizioni d'esecuzione, per quanto la presente legge non attribuisca tale competenza unicamente al Consiglio federale.123 |
3bis | Le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 emanano disposizioni d'esecuzione, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale.124 |
4 | Se il CO125 si applica per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 2, nelle loro disposizioni d'esecuzione i datori di lavoro possono derogare: |
a | alle disposizioni non imperative del CO; |
b | alle disposizioni imperative del CO, purché la deroga sia a favore del personale.126 |
SR 172.220.11 Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) - Ordinanza quadro LPers Ordinanza-quadro-LPers Art. 2 - (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)6 |
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1 | Anche il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers. |
2 | Il Consiglio dei PF emana per il personale del settore dei PF le disposizioni di esecuzione che stabiliscono gli standard minimi necessari in materia sociale e di diritto del lavoro. Può delegare il disciplinamento delle questioni di dettaglio alle direzioni dei PF e alle stazioni di ricerche. |
3 | ...7 |
4 | Il Consiglio dei PF disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.8 |
5 | Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.9 |
6 | Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 172.220.11 Ordinanza quadro del 20 dicembre 2000 relativa alla legge sul personale federale (Ordinanza quadro LPers) - Ordinanza quadro LPers Ordinanza-quadro-LPers Art. 2 - (art. 3 cpv. 2 e 32e cpv. 3 LPers)6 |
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1 | Anche il Consiglio dei PF è datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 LPers. |
2 | Il Consiglio dei PF emana per il personale del settore dei PF le disposizioni di esecuzione che stabiliscono gli standard minimi necessari in materia sociale e di diritto del lavoro. Può delegare il disciplinamento delle questioni di dettaglio alle direzioni dei PF e alle stazioni di ricerche. |
3 | ...7 |
4 | Il Consiglio dei PF disciplina la composizione e la procedura di elezione nonché l'organizzazione dell'organo paritetico della cassa di previdenza del settore dei PF. Per le casse di previdenza comuni, i datori di lavoro fissano in comune le proprie regole.8 |
5 | Possono essere eletti membri dell'organo paritetico solo persone competenti e idonee a svolgere il loro compito dirigenziale. Nella misura del possibile i sessi e le lingue ufficiali devono essere rappresentati in modo adeguato.9 |
6 | Le indennità erogate ai membri dell'organo paritetico sono stabilite dalla Commissione della Cassa di PUBLICA.10 |
7 | ...11 |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers) |
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1 | La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF). |
2 | La presente ordinanza non si applica: |
a | ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 16b capoverso 15 della legge del 4 ottobre 19916 sui PF; |
abis | ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20038 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; |
b | agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19789 sulla formazione professionale. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio - 1 I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo. |
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1 | I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo. |
2 | Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 66 - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 64 Abrogazione del diritto vigente - Sono abrogati: |
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1 | l'ordinanza del 25 febbraio 1987143 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi; |
2 | l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991144 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali; |
3 | il regolamento del 14 novembre 1969145 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; |
4 | l'ordinanza del 31 marzo 1993146 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; |
5 | l'ordinanza del 19 settembre 2002148 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. |
SR 172.220.113 Ordinanza del Consiglio dei PF del 15 marzo 2001 sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF) - Ordinanza sul personale del settore dei PF OPers-PF Art. 20 Risoluzione del rapporto di lavoro senza disdetta - 1 Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
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1 | Di comune accordo le parti possono porre termine al rapporto di lavoro in qualsiasi momento. |
2 | Il rapporto di lavoro termina senza disdetta: |
a | per i contratti di durata determinata alla scadenza della durata del contratto; |
b | al raggiungimento del limite d'età di cui all'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194628 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); |
c | in caso di decesso del collaboratore. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 9 Durata - 1 Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
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1 | Un rapporto di lavoro di durata determinata è concluso per tre anni al massimo; oltre i tre anni è considerato di durata indeterminata. I contratti di durata determinata che si succedono senza interruzione sono considerati di durata indeterminata dopo tre anni. |
2 | Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per determinate categorie professionali. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 341 - 1 Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. |
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1 | Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo. |
2 | Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro - 1 Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo. |
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1 | Prima di recedere dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro si avvale di tutte le possibilità ragionevolmente esigibili per continuare a impiegarlo. |
2 | Se recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato, il datore di lavoro lo sostiene nella sua transizione professionale. |
3 | Il datore di lavoro versa un'indennità all'impiegato se: |
a | quest'ultimo esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente; |
b | il rapporto di lavoro dura da molto tempo o l'impiegato ha già raggiunto una certa età. |
4 | Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa. |
5 | L'indennità ammonta almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo. |
6 | Le disposizioni d'esecuzione: |
a | stabiliscono i valori minimi e massimi per le indennità; |
b | disciplinano la riduzione, la soppressione o la restituzione dell'indennità nel caso in cui l'impiegato concluda un altro contratto di lavoro. |
7 | Il datore di lavoro può versare l'indennità con un versamento unico o a rate. |