SR 443.113 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) OPCin Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine - 1 Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. |
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1 | Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. |
2 | Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 71 Cinematografia - 1 La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica. |
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1 | La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica. |
2 | Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica - Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi - 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
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1 | Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
2 | Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: |
a | ai compiti di cui agli articoli 3-6; |
b | ai compiti connessi con la riscossione della tassa; |
c | ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.15 |
3 | L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi - 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
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1 | Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
2 | Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: |
a | ai compiti di cui agli articoli 3-6; |
b | ai compiti connessi con la riscossione della tassa; |
c | ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.15 |
3 | L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 72 - Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: |
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a | le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 3 Creazione cinematografica svizzera - La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: |
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a | film svizzeri; |
b | film coprodotti con l'estero. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 33 Cooperazione internazionale - Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente:31 |
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a | le coproduzioni; |
b | la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali; |
c | la promozione di film; |
d | iniziative culturali nel settore cinematografico; |
e | la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali; |
f | la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere. |
SR 443.113 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) OPCin Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine - 1 Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. |
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1 | Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. |
2 | Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi - 1 Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
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1 | Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 200913 sulla promozione della cultura.14 |
2 | Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: |
a | ai compiti di cui agli articoli 3-6; |
b | ai compiti connessi con la riscossione della tassa; |
c | ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a.15 |
3 | L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. |
SR 443.113 Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) OPCin Art. 7 Strumenti di promozione - 1 La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film. |
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1 | La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film. |
2 | Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: |
a | promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature; |
b | promozione dello sviluppo dei progetti e della preparazione delle riprese; |
c | promozione della realizzazione; |
d | promozione della postproduzione; |
e | promozione della distribuzione e della diffusione. |
f | ... |
3 | Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2 numero 1.12 |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 2 Definizioni - 1 Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato. |
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1 | Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato. |
2 | Per film svizzero si intende un film: |
a | realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera; |
b | prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e |
c | realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera. |