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RS 443.113 OPCin Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine |
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| Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. | ||||||
| Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 71 Cinematografia |
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| La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica. | ||||||
| Può emanare prescrizioni per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 3 Creazione cinematografica svizzera |
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| La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: | ||||||
| film svizzeri; | ||||||
| film coprodotti con l'estero. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 3 Creazione cinematografica svizzera |
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| La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: | ||||||
| film svizzeri; | ||||||
| film coprodotti con l'estero. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica |
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| Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi |
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| Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 2009 [1] sulla promozione della cultura. [2] | ||||||
| Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: | ||||||
| ai compiti di cui agli articoli 3-6; | ||||||
| ai compiti connessi con la riscossione della tassa; | ||||||
| ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a. [3] | ||||||
| L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. | ||||||
| [1] RS 442.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 44214459). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi |
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| Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 2009 [1] sulla promozione della cultura. [2] | ||||||
| Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: | ||||||
| ai compiti di cui agli articoli 3-6; | ||||||
| ai compiti connessi con la riscossione della tassa; | ||||||
| ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a. [3] | ||||||
| L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. | ||||||
| [1] RS 442.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 44214459). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 44 |
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| La decisione soggiace a ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 72 [1] |
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| Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: | ||||||
| le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 3 Creazione cinematografica svizzera |
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| La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di: | ||||||
| film svizzeri; | ||||||
| film coprodotti con l'estero. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 33 Cooperazione internazionale |
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| Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti segnatamente: [1] | ||||||
| le coproduzioni; | ||||||
| la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali; | ||||||
| la promozione di film; | ||||||
| iniziative culturali nel settore cinematografico; | ||||||
| la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali; | ||||||
| la cooperazione tra le autorità, la protezione dei dati e la computabilità dei contributi finanziari e delle tasse legati alle attività transfrontaliere. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). [2] Introdotta dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 443.113 OPCin Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) Art. 8 Film che possono beneficiare di un sostegno: origine |
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| Sono sostenuti soltanto film svizzeri e film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero. | ||||||
| Per la stesura di trattamenti e sceneggiature sono concessi aiuti finanziari soltanto se le attività per le quali è richiesto un sostegno sono svolte prevalentemente da persone di cittadinanza svizzera o domiciliate in Svizzera. | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi |
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| Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 27 della legge dell'11 dicembre 2009 [1] sulla promozione della cultura. [2] | ||||||
| Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli offerenti di film in linea, nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Sono destinati: | ||||||
| ai compiti di cui agli articoli 3-6; | ||||||
| ai compiti connessi con la riscossione della tassa; | ||||||
| ai compiti connessi con l'esecuzione del capitolo 3a. [3] | ||||||
| L'UFC ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti. | ||||||
| [1] RS 442.1 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. II 3 della LF dell'11 dic. 2009 sulla promozione della cultura, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6127; FF 2007 44214459). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 531; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 443.113 OPCin Ordinanza del DFI del 21 aprile 2016 sulla promozione cinematografica (OPCin) Art. 7 Strumenti di promozione |
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| La Confederazione promuove la creazione cinematografica svizzera mediante aiuti finanziari della promozione selettiva, della promozione legata al successo e della promozione legata alla sede di produzione, accordati per lo sviluppo e la realizzazione di progetti cinematografici e per la commercializzazione di film. | ||||||
| Questo settore comprende in particolare i seguenti strumenti di promozione: | ||||||
| promozione della stesura di trattamenti e sceneggiature; | ||||||
| promozione dello sviluppo dei progetti e della preparazione delle riprese; | ||||||
| promozione della realizzazione; | ||||||
| promozione della postproduzione; | ||||||
| promozione della distribuzione e della diffusione. | ||||||
| ... | ||||||
| Gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione degli strumenti di promozione sono stabiliti negli allegati 1 e 2 numero 1. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). [2] Abrogata dalla cifra I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). [3] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DFI del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5949). | ||||||
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RS 443.1 LCin Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema Art. 2 Definizioni |
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| Per film si intende una sequenza di immagini registrate e strutturate, sonorizzate o non sonorizzate, che sono destinate ad essere riprodotte e che, se proiettate, suscitano un'impressione di movimento, indipendentemente dal procedimento tecnico di ripresa, registrazione o riproduzione utilizzato. | ||||||
| Per film svizzero si intende un film: | ||||||
| realizzato in parte determinante da un autore svizzero o domiciliato in Svizzera; | ||||||
| prodotto da una persona fisica domiciliata in Svizzera o da un'impresa con sede in Svizzera, al cui capitale, proprio e di terzi, nonché alla cui direzione partecipano in maggioranza persone domiciliate in Svizzera; e | ||||||
| realizzato per quanto possibile con interpreti e tecnici svizzeri o domiciliati in Svizzera e da industrie tecniche con sede in Svizzera. | ||||||