SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Equipaggiamento - 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
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1 | La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
2 | Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2-4 OETV48).49 |
3 | Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri): |
a | gli autoveicoli assoggettati alla tassa; |
b | i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa. |
4 | I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
5 | L'UDSC può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
6 | e 7 ...50 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 61 Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione - Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall'UDSC non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Equipaggiamento - 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
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1 | La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
2 | Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2-4 OETV48).49 |
3 | Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri): |
a | gli autoveicoli assoggettati alla tassa; |
b | i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa. |
4 | I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
5 | L'UDSC può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
6 | e 7 ...50 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 15 Equipaggiamento - 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
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1 | La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall'UDSC. Esso è costituito da un tachigrafo o da un registratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.47 |
2 | Gli errori massimi tollerati per il tachigrafo sono definiti dalle disposizioni concernenti l'installazione di tachigrafi (art. 100 cpv. 2-4 OETV48).49 |
3 | Il detentore deve equipaggiare a sue spese i veicoli a motore qui appresso immatricolati in Svizzera (veicoli svizzeri): |
a | gli autoveicoli assoggettati alla tassa; |
b | i trattori a sella leggeri autorizzati a trainare rimorchi di trasporto assoggettati alla tassa. |
4 | I veicoli assoggettati alla tassa forfettaria sono esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
5 | L'UDSC può esonerare altri veicoli dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione. |
6 | e 7 ...50 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 16 Montaggio, verifica e messa in funzione dell'apparecchio di misura - 1 L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore. |
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1 | L'apparecchio di rilevazione dev'essere montato prima della messa in circolazione del veicolo. La responsabilità del montaggio, della verifica e della messa in funzione dell'apparecchio incombe al detentore. |
2 | Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio autorizzate dall'UDSC. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.54 |
3 | Il detentore del veicolo deve inizializzare o far inizializzare l'apparecchio di rilevazione con una carta chip rilasciata dall'UDSC. |
4 | ...55 |
5 | L'autorità d'esecuzione cantonale rifiuta la messa in circolazione dell'autoveicolo assoggettato all'obbligo del montaggio d'un apparecchio di rilevazione che non è equipaggiato con un apparecchio del genere. |
6 | Il DFF disciplina: |
a | i particolari per quanto concerne il montaggio, la messa in funzione, la riparazione, la sostituzione e la rimozione temporanea di apparecchi di rilevazione; |
b | i requisiti e il controllo delle officine di montaggio che montano, verificano, riparano e rimuovono temporaneamente apparecchi di rilevazione; |
c | la procedura di autorizzazione per il riconoscimento delle officine di montaggio da parte dell'UDSC; |
d | la procedura di autorizzazione per il riconoscimento da parte dell'UDSC dei servizi per la consegna di sigilli.56 |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 18 Guasto dell'apparecchio di misura - 1 Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione. |
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1 | Il detentore del veicolo deve provvedere al durevole funzionamento dell'apparecchio di misurazione. |
2 | In caso di funzionamento difettoso o di guasto il detentore del veicolo deve far riparare o sostituire senza indugio l'apparecchio da un'officina di montaggio.58 |
3 | Se si sospetta una disfunzione dell'apparecchio bisogna farlo verificare da un'officina di montaggio.59 |
4 | Se l'apparecchio di misurazione difettoso non viene riparato entro il termine fissato dall'UDSC, l'autorità d'esecuzione cantonale revoca la licenza di circolazione e le targhe di controllo del rispettivo veicolo. Le targhe intercambiabili possono essere utilizzate ulteriormente per i veicoli non toccati dal provvedimento. |
5 | L'UDSC declina ogni responsabilità per le conseguenze di disturbi tecnici dei mezzi ausiliari elettronici. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 11 Determinazione dei chilometri percorsi - 1 La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
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1 | La persona assoggettata al pagamento della tassa collabora alla determinazione dei chilometri percorsi. Il tragitto percorso è determinato manualmente o automaticamente e dichiarato all'UDSC. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione dei chilometri percorsi. Può prescrivere l'installazione e l'utilizzo di dispositivi o di altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la determinazione dei chilometri percorsi come parte di un sistema di rilevazione automatizzato (sistema di rilevazione nel veicolo). Stabilisce le condizioni da soddisfare affinché nel territorio doganale possano essere utilizzati dispositivi e altri mezzi ausiliari autorizzati nell'Unione europea (UE) per la determinazione dei chilometri percorsi. |
3 | In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio. |
4 | Se il Consiglio federale ha prescritto l'installazione e l'utilizzo di un sistema di rilevazione nel veicolo, la persona assoggettata al pagamento della tassa garantisce che tale sistema venga messo in funzione nel veicolo al quale è destinato. Durante la corsa il sistema deve essere ininterrottamente in funzione. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 21 Obblighi del conducente - Il conducente del veicolo deve collaborare alla corretta rilevazione della prestazione chilometrica. Egli deve in particolare: |
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a | utilizzare correttamente l'apparecchio di rilevazione; |
b | annotare nel modulo i dati concernenti il chilometraggio in caso di emissione di messaggi d'errore e di disfunzione dell'apparecchio e provvedere senza indugio all'esame dell'apparecchio di rilevazione. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 61 Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione - Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall'UDSC non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 45 In generale - 1 Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa. |
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1 | Le autorità d'esecuzione cantonali notificano di volta in volta all'UDSC i dati necessari alla riscossione della tassa. |
2 | L'UDSC emana le disposizioni necessarie all'esecuzione. |
3 | L'importo minimo della tassa da riscuotere è di almeno 5 franchi. |
4 | Per prestazioni straordinarie le autorità d'esecuzione riscuotono tasse secondo le loro proprie disposizioni.101 |
5 | Le autorità d'esecuzione ricevono un compenso per l'esecuzione della LTTP e della presente ordinanza. Il DFF disciplina i particolari. |
6 | Sempre che la LTTP e la presente ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni che devono essere eseguite dell'UDSC si fondano sulla legislazione doganale. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 61 Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione - Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall'UDSC non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. |
SR 641.811 Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 61 Utilizzazione dell'apparecchio di rilevazione - Gli apparecchi di rilevazione consegnati gratuitamente dall'UDSC non possono essere donati, venduti, noleggiati né prestati. Le infrazioni sono punite con una multa sino a 5000 franchi. |