SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 18 - 1 Il lavoro é vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19. |
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1 | Il lavoro é vietato nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica. Rimane salvo l'articolo 19. |
2 | Con il consenso della rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel capoverso 1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 28 Indispensabilità del lavoro notturno e domenicale - (art. 17, 19 e 24 LL) |
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1 | Vi è indispensabilità tecnica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge in particolare quando un processo lavorativo o un lavoro non può essere interrotto, differito o organizzato in altro modo senza che: |
a | si verifichino svantaggi notevoli e inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le installazioni dell'azienda; |
b | ne derivino rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per il vicinato dell'azienda; |
c | si interrompa la catena di approvvigionamento, il flusso di merci tra o all'interno delle aziende o non sia garantito l'approvvigionamento della popolazione in beni di cui necessita quotidianamente. |
2 | Vi è indispensabilità economica di ricorrere al lavoro notturno o domenicale ai sensi degli articoli 17 capoverso 2, 19 capoverso 2 e 24 capoverso 2 della legge quando: |
a | il processo lavorativo comporta inevitabilmente costi d'investimento elevati che non possono essere ammortizzati senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale; o |
b | l'interruzione e la ripresa di un processo lavorativo comportano costi supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale, rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti. |
3 | Sono equiparati all'indispensabilità economica i bisogni particolari dei consumatori: |
a | che devono essere soddisfatti per realizzare un interesse pubblico tenuto conto del carattere indispensabile di beni o servizi per i consumatori interessati; e |
b | ai quali non è possibile rispondere senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale. |
4 | Per i processi lavorativi contemplati nell'allegato e per i processi che vi sono connessi in maniera indissociabile, in particolare i lavori preparatori, i controlli di qualità e i lavori di logistica, il lavoro notturno o domenicale è ritenuto indispensabile. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 94 - 1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000. |
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1 | La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000. |
2 | Le disposizioni del capitolo ottavo sulla protezione dei dati e la gestione dei dati (art. 83-91) entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali65. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 94 - 1 La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000. |
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1 | La presente ordinanza, fatto salvo il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2000. |
2 | Le disposizioni del capitolo ottavo sulla protezione dei dati e la gestione dei dati (art. 83-91) entrano in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 2000 concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali65. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 55 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 4 Esenzione dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno e il lavoro domenicale nonché per il lavoro continuo - 1 Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte. |
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1 | Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o parzialmente lavoratori durante la notte. |
2 | Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o parzialmente lavoratori la domenica. |
3 | Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare lavoratori nel lavoro continuo. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 41 - 1 L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
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1 | L'esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l'articolo 42. I Cantoni designano le autorità di esecuzione e l'autorità di ricorso. |
2 | I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull'esecuzione. |
3 | Nel dubbio sull'applicabilità della legge a un'azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, l'autorità cantonale decide. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 42 - 1 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2. |
3 | Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal SECO, per quanto non sono riservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca84. |
4 | Nell'esercizio delle sue attribuzioni, la SECO dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 42 - 1 La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione. |
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1 | La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della legge e delle ordinanze da parte dei Cantoni. Essa può dare istruzioni alle autorità cantonali di esecuzione. |
2 | La Confederazione prende, inoltre, i provvedimenti esecutivi, che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, e provvede all'esecuzione della legge e delle ordinanze nelle aziende federali, determinate conformemente all'articolo 2 capoverso 2. |
3 | Le attribuzioni della Confederazione, previste nei capoversi 1 e 2, sono esercitate dal SECO, per quanto non sono riservate al Consiglio federale o al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca84. |
4 | Nell'esercizio delle sue attribuzioni, la SECO dispone degli Ispettorati federali del lavoro e del Servizio medico del lavoro. Se necessario, esso può ricorrere a ispettorati specializzati o a periti. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 20 Operatori della formazione professionale pratica - 1 Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d'apprendimento possibili e lo verificano periodicamente. |
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1 | Gli operatori della formazione professionale pratica si adoperano affinché le persone in formazione ottengano i massimi risultati d'apprendimento possibili e lo verificano periodicamente. |
2 | Necessitano di un'autorizzazione cantonale per formare apprendisti; in merito il Cantone non può prelevare alcuna tassa. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 1 Principio - 1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire. |
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1 | La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire. |
2 | I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi. |
3 | Per conseguire gli scopi della presente legge: |
a | la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro collaborano; |
b | i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 75 Segreteria di Stato dell'economia - (art. 42 cpv. 3 LL) |
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1 | La SECO è il servizio della Confederazione preposto alla protezione dei lavoratori. Esso esplica in particolare i seguenti compiti:44 |
a | controlla e coordina l'applicazione della legge da parte dei Cantoni e vigila sull'uniformità dell'applicazione del diritto; |
b | assicura la formazione continua e il perfezionamento professionale delle autorità d'esecuzione; |
c | consiglia e informa le autorità cantonali d'esecuzione, nonché le associazioni padronali e dei lavoratori sull'applicazione della legge e delle ordinanze, come pure altre organizzazioni interessate o coinvolte in merito a questioni generali concernenti la protezione dei lavoratori; |
d | fornisce informazioni riguardanti la protezione dei lavoratori; |
e | mette a disposizione gli specialisti e le infrastrutture indispensabili per valutare e risolvere questioni complesse, problemi ed eventi vari; |
f | studia questioni di fondo e casi particolari relativi alla protezione dei lavoratori e chiarisce casi di importanza generale; |
g | sostiene gli sforzi intesi a promuovere la protezione della salute sul posto di lavoro e lancia e promuove progetti di ricerca sul tema lavoro e salute; |
h | assicura la gestione delle relazioni pubbliche e dei contatti internazionali nel settore della protezione dei lavoratori; |
i | provvede all'esecuzione della legge e delle sue ordinanze nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche; |
j | applica la procedura di approvazione dei piani giusta gli articoli 7 e 8 della legge nell'ambito del coordinamento della procedura federale giusta l'articolo 62a - 62c della legge federale del 21 marzo 199745 sull'organiz-zazione del Governo e dell'Amministrazione. |
2 | Sempreché lo esigano i compiti di cui al capoverso 1, la SECO ha accesso a tutte le aziende. |
3 | La SECO, su richiesta e dietro rimborso delle spese, può assumere integralmente o parzialmente taluni compiti di un Cantone quando per mancanza di personale, di mezzi o della necessaria formazione, il Cantone non è in grado di assolverli. |
4 | La SECO può prescrivere moduli uniformi per domande, permessi e approvazioni. |
SR 172.216.1 Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (Org-DEFR) Org-DEFR Art. 5 - 1 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali. |
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1 | La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è il centro di competenza della Confederazione per tutte le principali questioni inerenti alla politica economica, in particolare la politica del mercato del lavoro, la politica economica esterna e, in comune con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la politica di sviluppo e la cooperazione con i Paesi orientali. |
2 | La SECO persegue in particolare i seguenti obiettivi:12 |
a | assicurare una crescita economica sostenibile sulla base di una politica congiunturale e occupazionale coerente; |
b | vigilare su un sistema di concorrenza nell'ambito di una politica mirata in campo istituzionale e strutturale nonché in materia di concorrenza e di mercato del lavoro; |
c | migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera; |
d | mirare al miglioramento dell'accesso ai mercati stranieri e contribuire alla formazione di un ordine economico mondiale orientato verso l'economia di mercato; |
e | promuovere l'integrazione economica della Svizzera in Europa; |
f | sostenere l'integrazione nell'economia mondiale dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in trasformazione dell'Europa orientale; |
g | contribuire a garantire la sicurezza e la protezione della salute sul posto di lavoro; |
h | partecipare all'elaborazione di condizioni quadro nel campo della legislazione sul lavoro e alla protezione sociale dei lavoratori; |
i | promuovere l'inserimento o il reinserimento nel processo lavorativo delle persone alla ricerca di un impiego e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato; |
j | favorire le relazioni fra le parti sociali; |
k | ... |
l | facilitare l'adozione e l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'onere amministrativo e i costi della regolamentazione che gravano sulle piccole e medie imprese (PMI) come pure ad assicurare la coerenza della politica della Confederazione in favore delle PMI. |
2bis | La SECO pubblica periodicamente informazioni sulla politica economica generale e sulle tendenze congiunturali.15 |
2ter | La SECO è il servizio specializzato in materia di analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). Fornisce le basi metodologiche dell'AIR e consiglia e supporta le altre unità amministrative nella realizzazione di queste analisi.16 |
2quater | La SECO monitora l'evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese secondo l'articolo 6 della legge del 30 settembre 202317 sullo sgravio delle imprese.18 |
3 | I compiti e le competenze della SECO nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e con i Paesi dell'Est sono disciplinati da atti legislativi particolari19. |
4 | La SECO è competente per la legislazione in materia di politica economica; sono fatti salvi i compiti di politica del mercato del lavoro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) in materia di stranieri e di rifugiati nonché la legislazione relativa al diritto privato. |
5 | La SECO è legittimata a interporre ricorso davanti al Tribunale federale nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione.20 |
6 | Il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è subordinato alla SECO. Esso accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.21 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 31 - 1 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
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1 | La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.68 |
2 | Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.69 |
3 | I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.70 |
4 | Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.71 |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 19 - 1 Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
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1 | Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione. |
2 | Il lavoro domenicale regolare o periodico é autorizzato se é indispensabile per motivi tecnici o economici. |
3 | Il lavoro domenicale temporaneo é autorizzato se ne é provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento. |
4 | La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo. |
5 | Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso. |
6 | I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.50 |
SR 822.115 Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) - Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL-5 Art. 20 Commissione federale del lavoro - (art. 29 cpv. 3 e 43 cpv. 2 LL) |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 12 Numero di domeniche libere - 1 Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
|
1 | Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
1bis | Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell'anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.9 |
2 | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.10 |
2bis | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.11 |
3 | Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 12 Numero di domeniche libere - 1 Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
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1 | Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
1bis | Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell'anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.9 |
2 | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.10 |
2bis | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.11 |
3 | Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. |
SR 822.11 Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) - Legge sul lavoro LL Art. 36 - 1 Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. |
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1 | Il datore di lavoro, determinando le ore del lavoro e del riposo, deve prestare particolare riguardo ai lavoratori con responsabilità familiari. Sono considerate responsabilità familiari l'educazione dei figli fino all'età di 15 anni e l'assistenza di congiunti o di persone prossime che necessitano di cure. |
2 | Tali lavoratori possono essere occupati in un lavoro straordinario solo con il loro consenso. Su richiesta, deve essere accordata loro una pausa meridiana di almeno un'ora e mezzo. |
3 | Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l'assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.78 |
4 | Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all'anno.79 |
SR 822.111 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) OLL-1 Art. 21 Giorno di riposo settimanale o giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale e il lavoro nei giorni festivi - (art. 18-20 LL) |
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1 | In linea di principio, il giorno di riposo settimanale è la domenica. |
2 | La durata cumulata del giorno di riposo settimanale e del riposo giornaliero deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive. |
3 | Il lavoratore chiamato a prestare lavoro domenicale non può essere impiegato per più di sei giorni consecutivi. Sono fatte salve le disposizioni sul lavoro continuo. |
4 | Le domeniche che cadono durante le ferie dei lavoratori che lavorano di domenica non possono essere computate alle domeniche libere prescritte dalla legge. |
5 | La durata cumulata del giorno di riposo compensativo ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge e del riposo giornaliero deve ammontare a 35 ore consecutive; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le 06.00 e le 20.00. |
6 | Il giorno di riposo compensativo non può cadere in un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero. |
7 | La compensazione mediante congedo per il lavoro domenicale svolto fino a un massimo di cinque ore dev'essere effettuata entro quattro settimane. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 329a - 1 Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane.128 |
|
1 | Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane.128 |
2 | ...129 |
3 | Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell'anno considerato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 362 - 1 Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
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1 | Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro: |
2 | Sono nulli gli accordi e le clausole di contratti normali e contratti collettivi di lavoro deroganti alle disposizioni surriferite a svantaggio del lavoratore. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 12 Numero di domeniche libere - 1 Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
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1 | Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
1bis | Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell'anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.9 |
2 | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.10 |
2bis | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.11 |
3 | Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 23 Alberghi, ristoranti e caffè - 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
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1 | Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.21 |
2 | Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3. |
3 | Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a pagamento o che servono pasti o bevande sul posto. Le aziende che consegnano pasti pronti al consumo sono equiparate ad alberghi, ristoranti e caffè.22 |
SR 822.112 Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori) - Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori OLL-2 Art. 12 Numero di domeniche libere - 1 Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
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1 | Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. |
1bis | Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell'anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.9 |
2 | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.10 |
2bis | Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.11 |
3 | Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. |