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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali |
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| In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli articoli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 [1] sulla procedura amministrativa, mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantonale. | ||||||
| Le decisioni delle istanze d'autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al DDPS, e la decisione di quest'ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale. [2] | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 44 |
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| La decisione soggiace a ricorso. | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 47 |
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| Sono autorità di ricorso: | ||||||
| il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; | ||||||
| il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 2005 [2] sul Tribunale amministrativo federale; | ||||||
| altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso; | ||||||
| l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso. | ||||||
| Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici. [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] RS 173.32 [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [4] Introdotta dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [5] Nuovo testo giusta l'art. 67 della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114679; FF 1975 I 1441). [6] Abrogato dall'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 72 [1] |
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| Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: | ||||||
| le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; | ||||||
| le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo |
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| Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. | ||||||
| Per le donne il servizio militare è volontario. | ||||||
| Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. | ||||||
| Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo |
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| Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. | ||||||
| Per le donne il servizio militare è volontario. | ||||||
| Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. | ||||||
| Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. | ||||||
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RS 824.0 LSC Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile Art. 1 [1] Principio |
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| Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 824.0 LSC Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile Art. 1 [1] Principio |
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| Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare con la propria coscienza prestano, su domanda, un servizio civile sostitutivo (servizio civile) di più lunga durata secondo la presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 59 Servizio militare e servizio sostitutivo |
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| Gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo. | ||||||
| Per le donne il servizio militare è volontario. | ||||||
| Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni. | ||||||
| La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno. | ||||||
| Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 16 Servizio militare non armato |
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| La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la propria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz'arma. [1] | ||||||
| In merito alle domande d'ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d'autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l'organizzazione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). | ||||||