SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.1 Legge federale del 17 dicembre 2010 sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) - Legge sull'organizzazione della Posta LOP Art. 2 Forma giuridica e ditta - 1 La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
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1 | La Posta è una società anonima di diritto speciale. |
2 | È iscritta nel registro di commercio con la ditta «Die Schweizerische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA, La Posta Svizra SA». |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 3 Rapporto di valutazione - 1 Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità: |
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1 | Il Consiglio federale verifica periodicamente l'efficacia della presente legge. Esamina in particolare l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità: |
a | del servizio universale nei settori dei servizi postali e del traffico dei pagamenti; |
b | dei compiti della Commissione delle poste (PostCom). |
2 | Presenta un rapporto all'Assemblea federale ogni quattro anni. Se necessario, nel rapporto propone adeguamenti. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 4 Obbligo di notifica - 1 Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
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1 | Chiunque offre a proprio nome e a titolo professionale servizi postali a clienti è tenuto a notificarlo alla PostCom. La PostCom registra i fornitori di servizi postali. |
2 | Il Consiglio federale può esonerare dai diritti e dagli obblighi derivanti |
3 | Chiunque sottostà all'obbligo di notifica deve: |
a | adempiere l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 9 e l'obbligo di fornire informazioni secondo l'articolo 23 capoverso 2; |
b | garantire il rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore; |
c | negoziare un contratto collettivo di lavoro con le associazioni del personale; |
d | avere una sede, un domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
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1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 4 Indicazioni - 1 Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo: |
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1 | Il fornitore deve trasmettere alla PostCom le seguenti indicazioni in formato elettronico e cartaceo: |
a | nome, ditta e indirizzo; |
b | descrizione delle prestazioni; |
c | descrizione dell'organizzazione; |
d | indicazioni sulla cifra d'affari annua realizzata con servizi postali forniti a proprio nome; |
e | prova della sede, del domicilio o della stabile organizzazione in Svizzera; |
f | prova del rispetto delle condizioni di lavoro abituali nel settore. |
2 | Il fornitore deve provare di avere sede, domicilio o una stabile organizzazione in Svizzera mediante un estratto del registro di commercio oppure un certificato di domicilio. |
3 | Se ha sede o domicilio all'estero, il fornitore deve produrre la prova di cui al capoverso 1 lettera e mediante un estratto del registro di commercio, un certificato di domicilio o un documento equivalente e indicare un recapito in Svizzera. |
4 | Il fornitore deve comunicare entro due settimane alla PostCom qualsiasi modifica delle indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a ed e. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 18 Servizio riservato - 1 La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). |
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1 | La Posta ha il diritto esclusivo di trasportare lettere fino a 50 g (servizio riservato). |
2 | Sono escluse dal servizio riservato: |
a | le lettere trasportate per un prezzo due volte e mezzo superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto più rapido di una lettera della prima categoria di peso e di formato; e |
b | le lettere a destinazione dell'estero. |
3 | La Posta stabilisce i prezzi delle lettere del servizio riservato imbucate in Svizzera indipendentemente dalla distanza, in modo da coprire i costi e secondo principi adeguati e uniformi; per i mittenti di invii di massa, può convenire prezzi determinati prevalentemente in funzione dei relativi costi. Il Consiglio federale fissa limiti massimi di prezzo. A tale proposito tiene conto dell'evoluzione del mercato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |