SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 7 Dignità umana - La dignità della persona va rispettata e protetta. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge: |
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a | la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale; |
b | la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente; |
c | la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria; |
d | la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19; |
dbis | la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile; |
e | la procedura d'imposizione doganale; |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 57 - 1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
2 | ...63 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 57 - 1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
2 | ...63 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
|
1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 57 - 1 Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale e i dipartimenti possono far capo alla consulenza di organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale. |
2 | ...63 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 38 Strumenti di direzione - In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione - (art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) |
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1 | Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali. |
2 | La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12. |
3 | La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio - 1 L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. |
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1 | L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | L'autorità esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | La competenza non può essere pattuita tra l'autorità e la parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 20 Tutela degli interessi del datore di lavoro - 1 Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
|
1 | Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
2 | Durante la durata del rapporto di lavoro l'impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 26 - 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
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1 | Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, gli atti seguenti: |
a | le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; |
b | tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; |
c | le copie delle decisioni notificate. |
1bis | Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 |
2 | L'autorità che decide può riscuotere una tassa per l'esame degli atti d'una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 28 - L'atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 29 - La parte ha il diritto d'essere sentita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 31 - Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l'autorità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono importanti e non sono favorevoli esclusivamente a un'altra parte. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
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1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
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1 | L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. |
2 | Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
|
1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
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1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 18 - 1 Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. |
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1 | Le parti hanno il diritto d'assistere all'audizione dei testimoni e di porre domande completive. |
2 | Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l'audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l'esame dei processi verbali d'interrogatorio. |
3 | Ove sia negato alle parti l'esame dei processi verbali d'interrogatorio, è applicabile l'articolo 28. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 45 - 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
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1 | È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. |
2 | Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
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1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 19 - Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell'articolo 60 della presente legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 60 - 1 L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa. |
|
1 | L'autorità di ricorso può punire con l'ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l'andamento della causa. |
2 | In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rappresentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi. |
3 | Il presidente d'udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 178 Amministrazione federale - 1 Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede a un'organizzazione appropriata e al corretto adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
|
1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 31 - 1 Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale104 a compiere atti per conto di uno Stato estero. |
|
1 | Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale104 a compiere atti per conto di uno Stato estero. |
1bis | L'Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 1995105 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.106 |
2 | Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale. |
3 | Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.107 |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 14 Collaborazione tra le unità amministrative - 1 Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda. |
|
1 | Le unità amministrative sono tenute a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda. |
2 | Coordinano la loro attività e l'armonizzano con la politica globale del Consiglio federale. |
3 | Danno ad altre unità amministrative le informazioni necessarie per l'adempimento dei loro compiti legali. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
|
1 | Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
2 | Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
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1 | Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
2 | Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 12 In genere - 1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
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1 | Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale. |
2 | Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.43 |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 398 - 1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
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1 | Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel rapporto di lavoro.250 |
2 | Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. |
3 | Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall'uso. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 22 Segreto professionale, di affari e d'ufficio - 1 L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. |
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1 | L'impiegato è tenuto al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. |
2 | Le disposizioni d'esecuzione definiscono il segreto d'ufficio a complemento della legislazione speciale. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto - 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
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1 | I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
2 | L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto - 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
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1 | I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
2 | L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto - 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
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1 | I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
2 | L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto - 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
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1 | I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
2 | L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito. |
SR 510.10 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare LM Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto - 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
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1 | I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. |
2 | L'obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l'esercito. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 20 Tutela degli interessi del datore di lavoro - 1 Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
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1 | Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
2 | Durante la durata del rapporto di lavoro l'impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 26 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 8 - 1 Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
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1 | Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
2 | Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione. |
3 | Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale. |
4 | Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. |
5 | Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: |
a | persone di diritto pubblico o privato: |
a1 | non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, |
a2 | istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e |
a3 | incaricate di compiti amministrativi; |
b | il settore dei politecnici federali.22 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 8 - 1 Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
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1 | Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
2 | Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione. |
3 | Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale. |
4 | Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. |
5 | Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: |
a | persone di diritto pubblico o privato: |
a1 | non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, |
a2 | istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e |
a3 | incaricate di compiti amministrativi; |
b | il settore dei politecnici federali.22 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 8 - 1 Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
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1 | Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l'Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.21 |
2 | Aumenta l'efficienza dell'Amministrazione federale e ne incoraggia le capacità d'innovazione. |
3 | Vigila costantemente e sistematicamente sull'Amministrazione federale. |
4 | Controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate e gli organi esterni all'Amministrazione incaricati di compiti amministrativi della Confederazione. |
5 | Ove sia opportuno, definisce gli obiettivi strategici delle seguenti unità rese autonome: |
a | persone di diritto pubblico o privato: |
a1 | non appartenenti all'Amministrazione federale centrale, |
a2 | istituite dalla legislazione federale o in cui la Confederazione detiene la maggioranza del capitale e dei voti, e |
a3 | incaricate di compiti amministrativi; |
b | il settore dei politecnici federali.22 |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 36 Principi direttivi - 1 Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità. |
|
1 | Il Consiglio federale e i capi di dipartimento definiscono gli obiettivi dell'Amministrazione federale e fissano le priorità. |
2 | Quando delegano l'esecuzione diretta dei compiti a gruppi di lavoro o a unità dell'Amministrazione federale, li dotano delle competenze e dei mezzi necessari. |
3 | Valutano le prestazioni dell'Amministrazione federale e controllano periodicamente gli obiettivi che le hanno posto. |
4 | Vegliano affinché i collaboratori siano selezionati con cura e assicura il loro perfezionamento. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 38 Strumenti di direzione - In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente. Sono salve le disposizioni particolari concernenti talune unità amministrative o le competenze specifiche conferite dalla legislazione federale. |
SR 172.010.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) OLOGA Art. 24 Vigilanza sull'Amministrazione - (art. 8 cpv. 3 e 4, 36 cpv. 3 LOGA) |
|
1 | Mediante la vigilanza, il Consiglio federale, i dipartimenti e la Cancelleria federale garantiscono l'adempimento dei compiti costituzionali e legali. |
2 | La vigilanza sull'Amministrazione federale centrale è globale. È retta dai principi di cui negli articoli 11 e 12. |
3 | La vigilanza sull'Amministrazione federale decentralizzata, nonché sull'organizzazione e sulle persone conformemente all'articolo 2 capoverso 4 LOGA è disciplinata, quanto all'oggetto, all'estensione e ai principi, dalla legislazione speciale e rispetta il corrispondente grado di autonomia. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers) |
|
1 | La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro: |
a | del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA); |
b | del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers; |
c | dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP); |
d | del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; |
e | del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;5 |
2 | Non sottostanno alla presente ordinanza: |
a | il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)6 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers); |
b | il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato; |
c | il personale del settore dei PF; |
d | gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale; |
e | il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19819 sul lavoro a domicilio; |
f | il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 200511 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). |
3 | Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale. |
4 | Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.12 |
5 | La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.13 |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione - (art. 2 LPers) |
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1 | La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro: |
a | del personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA); |
b | del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell'Amministrazione federale decentralizzata secondo l'allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers; |
c | dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Confederazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull'organizzazione delle autorità penali (LOAP); |
d | del personale della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; |
e | del personale dei Servizi del Parlamento, per quanto l'Assemblea federale non emani disposizioni completive o divergenti;5 |
2 | Non sottostanno alla presente ordinanza: |
a | il personale assoggettato al Codice delle obbligazioni (CO)6 (art. 6 cpv. 5 e 6 LPers); |
b | il personale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non trasferibile e impiegato all'estero sulla base di un contratto di diritto privato; |
c | il personale del settore dei PF; |
d | gli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale; |
e | il personale che sottostà alla legge federale del 20 marzo 19819 sul lavoro a domicilio; |
f | il personale secondo l'ordinanza del 2 dicembre 200511 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario (OPers-PRA). |
3 | Nella presente ordinanza il termine «Dipartimento» designa i Dipartimenti e la Cancelleria federale. |
4 | Il Ministero pubblico della Confederazione, l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e l'Assemblea federale per il personale dei Servizi del Parlamento in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro.12 |
5 | La politica del personale del Consiglio federale e del il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.13 |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 15 Stipendio - 1 Il datore di lavoro versa uno stipendio all'impiegato. Lo stipendio dipende dalla funzione, dall'esperienza e dalla prestazione. |
|
1 | Il datore di lavoro versa uno stipendio all'impiegato. Lo stipendio dipende dalla funzione, dall'esperienza e dalla prestazione. |
2 | Il Consiglio federale definisce gli stipendi minimi. |
3 | Le disposizioni d'esecuzione stabiliscono i principi che presiedono alla determinazione degli stipendi. |
4 | Possono prevedere il versamento di supplementi allo stipendio per adeguarlo in particolare alla situazione regionale del mercato del lavoro, all'infrastruttura locale o ai bisogni specifici del settore.52 |
5 | Possono adattare al potere d'acquisto singole componenti dello stipendio del personale impiegato all'estero. |
6 | Gli importi degli stipendi massimi (prestazioni accessorie comprese) delle funzioni quadro superiori dell'amministrazione federale e le altre condizioni contrattuali convenute con i loro titolari sono accessibili al pubblico.53 |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 20 Tutela degli interessi del datore di lavoro - 1 Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
|
1 | Gli impiegati svolgono con diligenza il lavoro loro impartito e tutelano gli interessi della Confederazione, rispettivamente del loro datore di lavoro. |
2 | Durante la durata del rapporto di lavoro l'impiegato non presta alcun lavoro a titolo oneroso a favore di terzi, sempre che in tal modo violi il suo dovere di fedeltà. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 24 Restrizioni dei diritti del personale - 1 Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può limitare o sopprimere il diritto di scioperare per determinate categorie di impiegati. |
|
1 | Se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono, il Consiglio federale può limitare o sopprimere il diritto di scioperare per determinate categorie di impiegati. |
2 | Per le medesime ragioni può: |
a | limitare la libertà di domicilio e la libertà economica oltre le restrizioni previste dalla legge; |
b | imporre al personale obblighi che esulano dal contratto di lavoro. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 6 Responsabilità individuale e sociale - Ognuno assume le proprie responsabilità e contribuisce secondo le proprie forze alla realizzazione dei compiti dello Stato e della Società. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 97 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
|
1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
|
1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
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1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
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1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 271 - 1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
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1 | Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; |
2 | Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. |
3 | Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. |
SR 360.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema nazionale di indagine (Ordinanza SNI) - Ordinanza ISOK Ordinanza-SNI Art. 10 Piattaforma di collaborazione - 1 Sulla base dell'articolo 12 LSIP fedpol gestisce una piattaforma di collaborazione per lo scambio di informazioni con le autorità cantonali e altre autorità federali. |
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1 | Sulla base dell'articolo 12 LSIP fedpol gestisce una piattaforma di collaborazione per lo scambio di informazioni con le autorità cantonali e altre autorità federali. |
2 | La piattaforma di collaborazione è a disposizione delle seguenti cerchie di utenti: |
a | i servizi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dei compiti di polizia giudiziaria; |
b | gli altri utenti di SNI; |
c | l'UDSC e le autorità cantonali di perseguimento penale che, nell'ambito delle loro competenze, partecipano alla lotta contro la criminalità intercantonale e internazionale; |
d | gli utenti del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell'articolo 15 LSIP. |
3 | I dati di tipo amministrativo contenuti nella piattaforma di collaborazione possono essere resi accessibili anche ad altre persone che contribuiscono con prestazioni logistiche od organizzative al funzionamento di SNI nonché alla sua gestione e alla formazione dei suoi utenti. |
SR 360.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema nazionale di indagine (Ordinanza SNI) - Ordinanza ISOK Ordinanza-SNI Art. 11 Accesso in generale - 1 Hanno accesso a SNI, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali: |
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1 | Hanno accesso a SNI, mediante una procedura di richiamo (accesso online), nella misura in cui sia necessario all'adempimento dei loro compiti legali: |
a | la PGF, il servizio di fedpol incaricato della cooperazione nazionale e internazionale di polizia e il servizio incaricato della gestione operativa e della manutenzione tecnica dei sistemi di polizia; |
b | il Ministero pubblico della Confederazione; |
c | i servizi cantonali incaricati dei compiti di polizia criminale che collaborano con la PGF e il servizio del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) incaricato dell'analisi (art. 10 cpv. 4 lett. c e 11 cpv. 5 lett. c LSIP); |
d | il servizio di fedpol e del SIC incaricato di allestire analisi; |
e | il SIC per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 della legge federale del 16 dicembre 200535 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); |
f | il servizio di fedpol incaricato di pronunciare misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 2 e 68 LStrI; |
g | il Servizio di sorveglianza di fedpol; |
h | i consulenti per la protezione dei dati di fedpol, del SIC e delle autorità cantonali di perseguimento penale nonché il servizio incaricato presso il Ministero pubblico della Confederazione del controllo dei dati nel sistema di cui all'articolo 10 LSIP; |
i | il responsabile di progetto e gli amministratori del sistema; |
j | il servizio dell'Ufficio federale di giustizia incaricato dell'attuazione dei procedimenti ai sensi dell'Assistenza in materia penale del 20 marzo 198140; |
k | i collaboratori dell'UDSC impiegati per il perseguimento penale, per l'analisi dei rischi nonché per il controllo delle persone alla frontiera e in Svizzera. |
l | il servizio di fedpol competente per l'adempimento dei compiti secondo la legge federale del 25 settembre 202043 sui precursori di sostanze esplodenti, per trattare domande di autorizzazione di acquisto e di autorizzazione eccezionale, per verificare tali autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti.44 |
2 | Ai servizi di fedpol che non svolgono compiti di perseguimento penale ma a cui compete il vaglio e la gestione degli incarti, può essere concesso, limitatamente alle loro necessità, un accesso online a SNI per l'adempimento dei loro compiti legali. |
3 | Il Ministero pubblico della Confederazione può accedere online ai dati di cui all'articolo 10 LSIP che concernono i suoi procedimenti penali pendenti. Detti dati sono contrassegnati in SNI, strutturati elettronicamente secondo i rispettivi procedimenti penali e separati dagli altri dati mediante mezzi tecnici. |
4 | ...45 |
5 | Previa decisione del Ministero pubblico della Confederazione, l'accesso online a dati relativi a determinati procedimenti può essere limitato. Tali dati sono contrassegnati. |
6 | L'allegato 2 disciplina i diritti d'accesso ai diversi dati in SNI per categorie di utenti. |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
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1 | La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
2 | Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4. |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
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1 | La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
2 | Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4. |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 1 Campo d'applicazione - 1 La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
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1 | La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie. |
2 | Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell'allegato 4. |
SR 360.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema nazionale di indagine (Ordinanza SNI) - Ordinanza ISOK Ordinanza-SNI Art. 16 Valutazione generale e periodica dei dati della sottocategoria «Caso informativo» - 1 Il Servizio di sorveglianza di fedpol procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Caso informativo» ogni cinque anni dopo la registrazione del primo dato. |
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1 | Il Servizio di sorveglianza di fedpol procede a una valutazione generale di ogni blocco di dati della sottocategoria «Caso informativo» ogni cinque anni dopo la registrazione del primo dato. |
2 | Adempie segnatamente i seguenti compiti: |
a | esamina se i dati registrati di ogni singolo documento sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza; verifica conformemente all'articolo 8 se il trattamento dei dati nel documento rispetta il principio di proporzionalità e in particolare se gli elementi di sospetto sono ancora pertinenti; in caso contrario, i dati sono cancellati; |
b | esamina se l'insieme delle informazioni contenute in un blocco di dati rispetta ancora il principio di proporzionalità e se i dati costituiscono un motivo di sospetto sufficiente per ulteriori accertamenti; se queste condizioni non sono soddisfatte, tutto il blocco di dati è cancellato. |
SR 360.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema nazionale di indagine (Ordinanza SNI) - Ordinanza ISOK Ordinanza-SNI Art. 18 - 1 Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC: |
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1 | Nella misura in cui sia indispensabile per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande d'assistenza amministrativa, la PGF può comunicare i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità tenute a collaborare secondo l'articolo 4 LUC: |
a | autorità di perseguimento penale, autorità preposte all'assistenza giudiziaria e altre autorità della Confederazione che svolgono compiti di polizia giudiziaria; |
b | servizi di polizia, segnatamente organi di polizia di sicurezza e amministrativa della Confederazione e dei Cantoni nonché autorità della Confederazione incaricate dell'esecuzione della LMSI54; |
c | UDSC; |
d | autorità della Confederazione e dei Cantoni che svolgono compiti in materia di diritto degli stranieri e sono competenti in materia d'entrata e soggiorno degli stranieri nonché di concessione dell'asilo e di ammissione provvisoria; |
e | controlli degli abitanti e autorità competenti per la tenuta dei registri di commercio, di stato civile, fiscale, della circolazione stradale, dell'aviazione civile nonché del registro fondiario; |
f | autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari; |
g | altre autorità competenti per il rilascio dei permessi nell'ambito della circolazione di determinati beni. |
2 | La PGF può inoltre comunicare previa richiesta i dati personali registrati in SNI alle seguenti autorità, nella misura in cui i dati servano all'adempimento dei compiti legali dell'autorità richiedente: |
a | autorità di cui al capoverso 1 lettera a, per i loro procedimenti penali, le indagini di polizia giudiziaria e le procedure d'assistenza giudiziaria; |
b | autorità di cui al capoverso 1 lettere b e c, per le loro indagini di polizia giudiziaria e per l'adempimento dei compiti secondo la LMSI; |
c | autorità di cui al capoverso 1 lettera d, per l'adempimento di compiti in materia di diritto degli stranieri nonché per la prevenzione e il perseguimento degli abusi contro le disposizioni in materia d'entrata e di soggiorno e contro la legislazione sull'asilo. |
3 | Le condizioni per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità di cui al capoverso 2 risultano per analogia dall'articolo 4 capoversi 2-5 dell'ordinanza del 30 novembre 200156 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.57 |
SR 361.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS) - Ordinanza IPAS Art. 11 Diritti delle persone interessate - Il diritto d'accesso, il diritto alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto dalle disposizioni della LPD24. Per i dati comunicati da Interpol è fatto salvo l'articolo 13 dell'ordinanza del 1° dicembre 198625 sull'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna. Per i dati comunicati da Europol è fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 5 dell'Accordo del 24 settembre 200426 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. Per i dati che hanno una correlazione con una segnalazione in N-SIS è fatto salvo l'articolo 49 dell'ordinanza N-SIS del 7 maggio 200827. Per le iscrizioni nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol di dati che rientrano nella competenza della PGF è fatto salvo l'articolo 8 LSIP. |
SR 361.2 Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS) - Ordinanza IPAS Art. 13 Verbalizzazione - Ogni trattamento di dati nell'IPAS è verbalizzato. I verbali devono essere conservati per un anno. I verbali sono conservati per un anno separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.33 |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 2 Divieto di comunicare i dati - (art. 97 cpv. 1 e 2 LAsi) |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 11 Esperto in dattiloscopia - (art. 102ater LAsi) |
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1 | La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). |
2 | In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. |
3 | Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione. |
4 | La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali. |
5 | I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se: |
a | dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure |
b | al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione. |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 11 Esperto in dattiloscopia - (art. 102ater LAsi) |
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1 | La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). |
2 | In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. |
3 | Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione. |
4 | La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali. |
5 | I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se: |
a | dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure |
b | al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione. |
SR 142.314 Ordinanza 3 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3) - Ordinanza 3 sull'asilo OAsi-3 Art. 11 Esperto in dattiloscopia - (art. 102ater LAsi) |
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1 | La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). |
2 | In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L'esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l'esito della sua verifica alla SEM. |
3 | Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione. |
4 | La SEM informa la Commissione europea e l'Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali. |
5 | I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se: |
a | dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure |
b | al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione. |