SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 14 Portata - 1 La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
|
1 | La Posta assicura il trasporto delle lettere, dei pacchi, dei giornali e dei periodici. |
2 | Essa prende in consegna nei suoi punti d'accesso i seguenti invii: |
a | lettere per la Svizzera e per l'estero; |
b | pacchi per la Svizzera e per l'estero. |
3 | La Posta distribuisce tutti gli invii postali di cui al capoverso 1 almeno cinque giorni alla settimana. I quotidiani in abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana. La distribuzione a domicilio è garantita in tutti gli insediamenti abitati tutto l'anno. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le economie domestiche raggiungibili soltanto con estrema difficoltà. |
4 | Il Consiglio federale può inoltre prevedere anche forme alternative di distribuzione. Se la distribuzione avviene mediante forme alternative, la Posta garantisce anche in questo caso la confidenzialità e la sicurezza delle sue prestazioni. |
5 | La Posta garantisce una rete capillare di punti di accesso in tutto il Paese. Quest'ultima comprende: |
a | una rete capillare di uffici postali e di agenzie in tutto il Paese che garantisce l'accessibilità delle prestazioni del servizio universale a tutti i gruppi della popolazione in tutte le regioni del Paese, a una distanza ragionevole; |
b | cassette postali pubbliche in quantità sufficiente, ma almeno una cassetta postale per località. |
6 | Prima di chiudere o di trasferire un punto d'accesso con servizio, la Posta consulta le autorità dei Comuni interessati. Si sforza di trovare una soluzione di comune accordo. Il Comune interessato può adire la PostCom. Il Consiglio federale prevede a tal fine una procedura di conciliazione. |
7 | I servizi postali devono essere offerti in modo da consentire alle persone disabili di usufruirne a condizioni qualitativamente, quantitativamente ed economicamente paragonabili a quelle offerte alle persone non disabili. In particolare: |
a | i punti di accesso devono rispondere alle esigenze dei clienti con disabilità sensoriali o motorie; |
b | gli invii spediti da persone ipovedenti o destinati a queste ultime devono essere esentati da spese di porto. |
8 | Il Consiglio federale definisce i servizi postali in dettaglio e stabilisce le prescrizioni d'accesso dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 11 Responsabilità - Nelle loro condizioni generali, i fornitori di servizi postali possono sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non raccomandati. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 17 Altri diritti e obblighi della Posta - 1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
|
1 | La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo. |
2 | La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale. |
3 | Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve. |
4 | Nell'organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.01 Ordinanza del 29 agosto 2012 sulle poste (OPO) OPO Art. 11 Pubblicazione dei prezzi di listino e delle condizioni generali - Il fornitore deve pubblicare i prezzi di listino delle prestazioni offerte e le proprie condizioni generali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |