SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 34 Requisiti formali - 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
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1 | Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
2 | Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 34 Requisiti formali - 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
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1 | Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
2 | Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 26 Condizioni di partecipazione - 1 Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
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1 | Nel quadro della procedura di aggiudicazione e nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente garantisce che gli offerenti e i loro subappaltatori adempiano le condizioni di partecipazione, in particolare i requisiti di cui all'articolo 12, abbiano pagato le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili e rinuncino ad accordi illeciti in materia di concorrenza. |
2 | Il committente può esigere che l'offerente dimostri l'adempimento delle condizioni di partecipazione, segnatamente mediante un'autodichiarazione o la sua iscrizione in un elenco. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione le prove da presentare e il momento in cui produrle. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 29 Criteri di aggiudicazione - 1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
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1 | Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
2 | Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie. |
4 | Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 2 Valori indicativi per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili - 1 Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035. |
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1 | Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035. |
2 | Per la produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 37 400 GWh nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori indicativi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali. |
3 | Il Consiglio federale può definire ulteriori valori indicativi intermedi globali o per singole tecnologie. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 2 Valori indicativi per l'incremento della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili - 1 Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035. |
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1 | Per la produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili, esclusa la forza idrica, è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 4400 GWh nel 2020 e di almeno 11 400 GWh nel 2035. |
2 | Per la produzione di elettricità generata a partire dalla forza idrica è perseguito un incremento che consenta di raggiungere una produzione indigena media di almeno 37 400 GWh nel 2035. Nel caso delle centrali di pompaggio, questi valori indicativi comprendono soltanto la produzione proveniente da affluenti naturali. |
3 | Il Consiglio federale può definire ulteriori valori indicativi intermedi globali o per singole tecnologie. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 18 Rapporto con il gestore di rete e altri dettagli - 1 Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico, anche per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete secondo gli articoli 6 e 13 LAEl10. |
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1 | Dopo il raggruppamento i consumatori finali dispongono congiuntamente, nei confronti del gestore di rete, di un punto di misurazione unico come un consumatore finale. Essi devono essere trattati come un consumatore finale unico, anche per quanto concerne il dispositivo di misurazione, la misurazione o il diritto di accesso alla rete secondo gli articoli 6 e 13 LAEl10. |
2 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare: |
a | al fine di prevenire abusi nei confronti dei locatari e degli affittuari; |
b | sulle condizioni alle quali un locatario o un affittuario può far valere i diritti che gli spettano conformemente alla LAEl; |
c | sulle condizioni e sulle procedure di misurazione in caso di impiego di accumulatori elettrici nell'ambito del consumo proprio. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 8 Sicurezza dell'approvvigionamento energetico - 1 Se si prospetta che l'approvvigionamento energetico della Svizzera non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nell'ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio. |
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1 | Se si prospetta che l'approvvigionamento energetico della Svizzera non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nell'ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio. |
2 | La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore dell'energia e assicurano che i processi siano efficienti e che le procedure siano eseguite rapidamente. |
3 | Nella misura in cui le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, installazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all'economicità, per quanto possibile rispettose dell'ambiente e adeguate per la loro ubicazione. |
4 | Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l'estero. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 9 Garanzia di origine, contabilità dell'elettricità ed etichettatura - 1 L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
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1 | L'elettricità deve essere attestata da una garanzia di origine indicante la quantità, il periodo di produzione, i vettori energetici impiegati e i dati dell'impianto. |
2 | Le garanzie di origine possono essere impiegate una sola volta, per la dichiarazione di una corrispondente quantità di elettricità. Possono essere negoziate e trasferite; fanno eccezione le garanzie di origine per l'elettricità per cui è versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità di cui al capitolo 4. |
3 | Chi fornisce elettricità ai consumatori finali è tenuto a: |
a | tenere una contabilità dell'elettricità; e |
b | informare i consumatori finali sulla quantità e sul luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché sui vettori energetici impiegati (etichettatura). |
4 | Nella contabilità dell'elettricità vanno indicati in particolare la quantità e il luogo di produzione dell'elettricità fornita, nonché i vettori energetici impiegati. Questi dati devono essere attestati in forma adeguata, di norma tramite garanzie di origine. |
5 | Il Consiglio federale può ammettere deroghe all'obbligo di etichettatura e di garanzia di origine e prevedere una garanzia di origine e un'etichettatura anche per altri settori, in particolare per il biogas. Può inoltre disciplinare le modalità di copertura dei costi connessi al sistema di garanzia di origine. |
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
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1 | Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili: |
a | forza idrica; |
b | energia solare; |
c | energia eolica; |
d | geotermia; |
e | biomassa. |
2 | La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). |
3 | Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. |
4 | Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di: |
a | impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW; |
b | impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW; |
c | impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti); |
d | forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica; |
e | impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili. |
5 | I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici: |
a | ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o |
b | che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali. |
6 | Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12 |
7 | Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare: |
a | la procedura di presentazione delle domande; |
b | la durata della rimunerazione; |
c | le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo; |
d | l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
e | l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità; |
f | la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio; |
g | ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 29 Criteri di aggiudicazione - 1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
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1 | Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
2 | Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie. |
4 | Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
|
1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
|
a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 34 Requisiti formali - 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
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1 | Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
2 | Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
|
1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 34 Requisiti formali - 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
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1 | Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
2 | Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 34 Requisiti formali - 1 Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
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1 | Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione. |
2 | Possono essere presentate in forma elettronica se lo prevede il bando o la relativa documentazione e se i requisiti definiti dal committente sono soddisfatti. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 29 Criteri di aggiudicazione - 1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
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1 | Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
2 | Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie. |
4 | Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 29 Criteri di aggiudicazione - 1 Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
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1 | Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Nel rispetto degli impegni internazionali della Svizzera, prende in particolare in considerazione, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, criteri come l'adeguatezza, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi del ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la plausibilità dell'offerta, le differenze del livello di prezzi negli Stati in cui la prestazione è fornita, l'affidabilità del prezzo, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodica. |
2 | Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali, il committente può tenere conto a titolo complementare in quale misura l'offerente propone posti di formazione per gli apprendisti nella formazione professionale di base, posti di lavoro per i lavoratori più anziani o il reinserimento professionale di disoccupati di lunga durata. |
3 | Il committente indica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se oggetto dell'appalto pubblico sono soluzioni, proposte di soluzione o metodologie. |
4 | Le prestazioni standardizzate possono essere aggiudicate esclusivamente secondo il criterio del prezzo complessivo più basso, sempre che le specifiche tecniche concernenti la prestazione permettano di garantire il rispetto di severi requisiti in materia di sostenibilità sotto il profilo sociale, ecologico ed economico. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |
SR 172.056.11 Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub) OAPub Art. 30 Esecuzione e sorveglianza - 1 Il DFF esegue la presente ordinanza. |
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1 | Il DFF esegue la presente ordinanza. |
2 | Gli organi di controllo interni dei committenti sorvegliano l'osservanza della presente ordinanza. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 32 Lotti e prestazioni parziali - 1 L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
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1 | L'offerente deve presentare un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto pubblico. |
2 | Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto pubblico in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti. |
3 | Se il committente ha proceduto alla suddivisione in lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non abbia disposto diversamente nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti. |
4 | Se si riserva la facoltà di esigere che gli offerenti collaborino con terzi, il committente lo deve annunciare nel bando. |
5 | Il committente può riservarsi nel bando la facoltà di aggiudicare prestazioni parziali. |
SR 172.056.1 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub) LAPub Art. 35 Contenuto del bando - Il bando pubblicato contiene almeno le seguenti informazioni: |
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a | il nome e l'indirizzo del committente; |
b | il genere di commessa e il tipo di procedura, nonché la pertinente classificazione CPV12 e la pertinente classificazione CPC13 nel caso delle prestazioni di servizi; |
c | la descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni; |
d | il luogo della prestazione e la data di esecuzione; |
e | se del caso la suddivisione in lotti, la limitazione del numero di lotti e la possibilità di presentare offerte parziali; |
f | se del caso la limitazione o l'esclusione di consorzi e di subappaltatori; |
g | se del caso la limitazione o l'esclusione di varianti; |
h | nel caso di prestazioni richieste periodicamente, se possibile, l'indicazione della data del bando successivo e, se del caso, l'indicazione di una riduzione del termine per la presentazione delle offerte; |
i | se del caso l'indicazione dello svolgimento di un'asta elettronica; |
j | se del caso l'intenzione di condurre un dialogo; |
k | il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; |
l | i requisiti formali per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, in particolare l'indicazione secondo cui, se del caso, la prestazione e il prezzo sono proposti in due buste distinte; |
m | la lingua o le lingue della procedura e dell'offerta; |
n | i criteri di idoneità e le prove richieste; |
o | nel caso di una procedura selettiva, eventualmente il numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta; |
p | i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione, sempre che queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando; |
q | se del caso la riserva della facoltà di aggiudicare prestazioni parziali; |
r | la durata di validità delle offerte; |
s | l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando e, se del caso, un emolumento a copertura dei costi; |
t | se l'appalto pubblico rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali; |
u | se del caso, gli offerenti preimplicati e ammessi alla procedura; |
v | se del caso, l'indicazione dei rimedi giuridici. |