SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 64 Interfacce aperte e specificazione tecnica - Se è necessario per garantire la pluralità delle opinioni, il Consiglio federale, sentite le cerchie interessate, può prescrivere interfacce aperte per i dispositivi o i servizi che servono alla preparazione tecnica dei programmi oppure emanare altre disposizioni sulla loro specificazione tecnica. In tal ambito, esso considera adeguatamente i dispositivi o servizi già presenti sul mercato e impartisce adeguati termini transitori. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
|
1 | Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
2 | Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 |
3 | Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
|
a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
|
1 | Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
2 | Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 |
3 | Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 7 Responsabilità del radiotrasmettitore - 1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali. |
|
a | essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto pornografico; |
b | esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
|
1 | Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
2 | Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 |
3 | Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 93 Radiotelevisione - 1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
|
1 | La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
2 | La radio e la televisione contribuiscono all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
3 | L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
4 | Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa. |
5 | I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 5 Trasmissioni nocive per la gioventù - Le emittenti provvedono, attraverso la scelta dell'ora di trasmissione o ricorrendo ad altri accorgimenti, affinché i minorenni non vengano confrontati con trasmissioni che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico, morale o sociale. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 3 - Chi intende emettere un programma svizzero deve: |
|
a | notificarlo previamente all'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM); oppure |
b | disporre di una concessione secondo la presente legge. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 7 Responsabilità del radiotrasmettitore - 1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali. |
|
a | essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto pornografico; |
b | esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
|
1 | Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
2 | Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 |
3 | Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 6 - 1 Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
|
1 | Salvo disposizioni contrarie del diritto federale, le emittenti non sono vincolate da istruzioni di autorità federali, cantonali o comunali. |
2 | Le emittenti concepiscono liberamente i propri contenuti redazionali e la pubblicità, in particolare per quanto riguarda la scelta dei temi, l'elaborazione dei contenuti e la forma della presentazione, e ne assumono la responsabilità.12 |
3 | Nessuno può esigere che un'emittente diffonda determinate produzioni e informazioni. |
IR 0.784.405 Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera (con All.) RS-0.784.405 Art. 7 Responsabilità del radiotrasmettitore - 1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi dovranno rispettare, nel contenuto e nella presentazione, la dignità della persona umana ed i diritti altrui fondamentali. |
|
a | essere contrari al buon costume, né, in particolare, avere un contenuto pornografico; |
b | esaltare la violenza né essere atti ad incoraggiare il razzismo. |