SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 10 Prescrizione - Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 9 Nascita del credito fiscale - Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 10 Prescrizione - Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta - 1 L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta. |
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1 | L'UFC invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta. |
2 | L'UFC indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 16a |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 3 Valutazioni - 1 L'Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.7 |
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1 | L'Ufficio federale della cultura (UFC) valuta periodicamente la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.7 |
2 | Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'UFC8 procede a una valutazione intermedia. |
3 | L'UFC procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della LCin9 ne facciano richiesta. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 1 Scopo - La presente legge intende favorire la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica, promuovere la creazione e rafforzare la cultura cinematografica. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 4 Consultazioni per le valutazioni - 1 L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia: |
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1 | L'UFC offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia: |
a | alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della LCin; |
b | alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo; |
c | alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione; |
d | a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia. |
2 | Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione periodica e di 60 giorni nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.10 |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 6 Mandato per l'introduzione della tassa - 1 Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI11) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin. |
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1 | Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'UFC può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (DFI11) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'UFC precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della LCin. |
2 | Prima di decidere il DFI consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 19 Abrogazione del diritto vigente - L'ordinanza del 24 giugno 199224 sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 199225 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 22 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 22 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002. |
SR 443.11 Ordinanza del 3 luglio 2002 sulla cinematografia (OCin) OCin Art. 19 Abrogazione del diritto vigente - L'ordinanza del 24 giugno 199224 sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 199225 concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 47 - 1 Sono autorità di ricorso: |
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1 | Sono autorità di ricorso: |
a | il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; |
b | il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31-34 della legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministrativo federale; |
c | altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso; |
d | l'autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun'altra autorità di ricorso. |
2 | Se un'autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un'autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all'autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell'indicazione dei rimedi giuridici.88 |
3 | ...89 |
4 | Le istruzioni date da un'autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all'autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del capoverso 2. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 - 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
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1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 443.1 Legge federale del 14 dicembre 2001 sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) - Legge sul cinema LCin Art. 5 Cultura cinematografica - La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire: |
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a | la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema; |
b | i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale; |
c | l'archiviazione e il restauro di film; |
d | la collaborazione fra i vari settori della cinematografia; |
e | altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera; |
f | la cooperazione internazionale nel settore cinematografico. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
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1 | Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico. |
2 | L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo. |
3 | L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |