SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 |
|
1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 530 - 1 La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. |
|
1 | La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune. |
2 | È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 |
|
1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 1 Riscossione |
|
1 | Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. |
2 | Il contributo ammonta all'1 per cento al massimo del premio netto dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale. |
3 | Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali». |
4 | La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall'obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 2 Impiego |
|
1 | I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. |
2 | È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia della circolazione. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 3 Istituzione - La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 4 Compiti |
|
1 | Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio. |
2 | Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l'impiego. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 6 Commissione amministrativa |
|
1 | La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati. |
2 | La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento d'organizzazione e un regolamento sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni; |
b | stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative; |
c | esamina e approva i conti e il rapporto annuali; |
d | decide sull'impiego dei mezzi nel singolo caso; |
e | presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 7 Segreteria |
|
1 | La segreteria è l'organo esecutivo. |
2 | È tenuta dall'Ufficio federale delle strade3. Il Fondo ne assume le spese.4 |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 9 Protezione giuridica |
|
1 | Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.5 |
2 | Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 |
|
1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 |
|
1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 10 |
|
1 | Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi: |
a | se hanno un interesse personale nella causa; |
b | se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivono di fatto con essa; |
bbis | se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, di una parte; |
c | se sono rappresentanti d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; |
d | se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa. |
2 | Se la ricusazione è contestata, decide l'autorità di vigilanza; quando concerne un membro d'un collegio, decide quest'ultimo senza il suo concorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 76 |
|
1 | Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale. |
2 | Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale del 19 settembre 1978131 sull'organizzazione dell'amministrazione. |
3 | Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 2 Impiego |
|
1 | I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. |
2 | È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia della circolazione. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 2 Impiego |
|
1 | I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. |
2 | È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l'edilizia stradale e la polizia della circolazione. |
SR 741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni) - Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni Legge-sul-contributo-alla-prev Art. 6 Commissione amministrativa |
|
1 | La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati. |
2 | La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze: |
a | emana un regolamento d'organizzazione e un regolamento sull'impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni; |
b | stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative; |
c | esamina e approva i conti e il rapporto annuali; |
d | decide sull'impiego dei mezzi nel singolo caso; |
e | presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |