SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 82 Fine dell'assoggettamento - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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1 | Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall'assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d'affari di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d'affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate. |
2 | Al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti l'imposta sul valore attuale dei beni immobili è conteggiata all'aliquota normale in vigore in quel momento se:73 |
a | il contribuente ha acquistato, costruito o ristrutturato il bene quando applicava ancora il metodo di rendiconto effettivo e ha effettuato la deduzione dell'imposta precedente; |
b | il contribuente ha acquistato il bene nell'ambito della procedura di notifica da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo. |
3 | Per stabilire il valore dei beni immobili si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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a | se l'alienante applica il metodo delle aliquote saldo, non vanno apportate correzioni; |
b | se l'alienante applica il metodo effettivo, il consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA va conteggiato, tenendo conto dell'articolo 38 capoverso 4 LIVA, sulla parte del patrimonio che in seguito all'assunzione è utilizzata per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente. |
2 | Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non possono essere apportate correzioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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1 | I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. |
2 | Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. |
3 | I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell'ambito della procedura di notifica - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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a | se l'alienante applica il metodo delle aliquote saldo, non vanno apportate correzioni; |
b | se l'alienante applica il metodo effettivo, il consumo proprio ai sensi dell'articolo 31 LIVA va conteggiato, tenendo conto dell'articolo 38 capoverso 4 LIVA, sulla parte del patrimonio che in seguito all'assunzione è utilizzata per un'attività che non dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente. |
2 | Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo utilizza un patrimonio, o parte di esso, assunto nell'ambito della procedura di notifica di cui all'articolo 38 LIVA in misura superiore rispetto all'alienante per un'attività che dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente, non possono essere apportate correzioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo - (art. 37 cpv. 1-4 LIVA) |
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1 | I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall'AFC. |
2 | Se cessa o inizia un'attività o le quote di cifra d'affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l'AFC. |
3 | I contribuenti ai quali sono state concesse due distinte aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna delle due aliquote saldo. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 307 - 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ...432 |
3 | Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria.433 |