SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 1 - 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
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1 | La presente legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. |
2 | Sono autorità nel senso del capoverso 1: |
a | il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria federale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servizi dell'amministrazione federale che da essi dipendono; |
b | gli organi dell'Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in conformità all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277; |
c | gli istituti o le aziende federali autonomi; |
cbis | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le commissioni federali; |
e | altre istanze od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento d'un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione. |
3 | Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo. È fatto salvo l'articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell'effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione.10 11 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 39 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca. |
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1 | Il Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca. |
2 | Esso emana le norme d'esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF. |
3 | Può concludere accordi internazionali, nell'ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati. |
4 | Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le norme d'esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 15 - 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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1 | La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
2 | e 3 ...27 |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 15 - 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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1 | La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 15 - 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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1 | La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF Legge-sui-PF Art. 15 - 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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1 | La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. |
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SR 414.110.3 Ordinanza del 6 dicembre 1999 sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF) - Ordinanza sul CPF Art. 7 Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca - (art. 17 cpv. 1 legge sui PF) |
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1 | Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione. |
2 | La costituzione e la fine del rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca sono rette dall'articolo 14 capoversi 2 e 3 LPers15; è fatto salvo l'articolo 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991 sui PF. |
3 | Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d'età stabiliti nell'articolo 21 LAVS16. In casi eccezionali il Consiglio federale può prolungare il rapporto di lavoro d'intesa con la persona interessata. |
4 | In caso di risoluzione senza colpa o di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare: |
a | i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; |
b | l'età; |
c | la situazione personale e lavorativa; |
d | la durata dell'impiego. |
5 | Lo stipendio è calcolato in base alla classificazione del segretario di Stato della SEFRI. |
6 | Le valutazioni sono effettuate dal capo del DFF e devono essere approvate dalla DelFin. |
7 | Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell'ordinanza del 15 marzo 200117 sul personale del settore dei politecnici federali. |
8 | In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni18. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |