SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 44 Formatori attivi in aziende di tirocinio - (art. 45 LFPr) |
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1 | I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di: |
a | un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente; |
b | due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; |
c | una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio. |
2 | Le ore di studio di cui al capoverso 1 lettera c possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso. |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 52 Principio - 1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
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1 | Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge. |
2 | Per finanziare i compiti di cui all'articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all'articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro. |
3 | La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: |
a | Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità (art. 54); |
b | Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55); |
c | terzi per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56): |
d | persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a). |
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale LFPr Art. 51 Compiti dei Cantoni - 1 I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
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1 | I Cantoni provvedono a offrire un ampio servizio d'orientamento professionale, negli studi e nella carriera. L'offerta di base è in genere gratuita. |
2 | Essi provvedono a coordinare l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera con le misure del mercato del lavoro conformemente alla legge del 25 giugno 198219 sull'assicurazione contro la disoccupazione. |
SR 412.101 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr) OFPr Art. 45 Altri formatori - (art. 45 LFPr) |
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a | un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione; |
b | due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; |
c | una formazione pedagogico-professionale di: |
c1 | 600 ore di studio se operano a titolo principale, |
c2 | 300 ore di studio se operano a titolo accessorio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |