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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
||||||
| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 46 Obbligo d'informare |
||||||
| Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini. | ||||||
| Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 2 |
||||||
| Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale) [1] si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
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| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 46 Obbligo d'informare |
||||||
| Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini. | ||||||
| Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 61 Contravvenzioni |
||||||
| È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: [1] | ||||||
| viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1); | ||||||
| non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1); | ||||||
| non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 19-25); | ||||||
| fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27); | ||||||
| utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); | ||||||
| incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2); | ||||||
| deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1); | ||||||
| viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3); | ||||||
| viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h, cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-2bis); | ||||||
| viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1); | ||||||
| viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1); | ||||||
| non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1); | ||||||
| viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3); | ||||||
| viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1); | ||||||
| viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie [6] (art. 40); | ||||||
| rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46); [7] | ||||||
| viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b). [8] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| Il tentativo e la complicità sono punibili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123). [6] In precedenza: omologazione e contrassegni. [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [8] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
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| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 46 Obbligo d'informare |
||||||
| Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini. | ||||||
| Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 46 Obbligo d'informare |
||||||
| Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e, se necessario, a svolgere o a tollerare indagini. | ||||||
| Il Consiglio federale o i Cantoni possono ordinare che siano allestiti repertori con dati sull'inquinamento atmosferico, sui rumori e sulle vibrazioni, sui rifiuti e sul loro smaltimento nonché sul genere, sulla quantità e sulle proprietà di sostanze e organismi, che tali repertori siano conservati e che siano trasmessi alle autorità che ne fanno richiesta. [1] | ||||||
| Il Consiglio federale può ordinare che siano forniti dati sulle sostanze o sugli organismi che possono minacciare l'ambiente o che vengono messi in commercio per la prima volta. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). | ||||||
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RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 61 Contravvenzioni |
||||||
| È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: [1] | ||||||
| viola le limitazioni delle emissioni prescritte in virtù della presente legge (art. 12 e 34 cpv. 1); | ||||||
| non si conforma alle decisioni di risanamento (art. 16 e 32c cpv. 1); | ||||||
| non prende le misure di protezione acustica prescritte dall'autorità (art. 19-25); | ||||||
| fornisce informazioni o istruzioni errate o incomplete (art. 27); | ||||||
| utilizza sostanze, senza che siano accompagnate dalle necessarie informazioni o istruzioni, in modo tale che esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l'ambiente o indirettamente l'uomo (art. 28); | ||||||
| incenerisce abusivamente rifiuti fuori degli impianti (art. 30c cpv. 2); | ||||||
| deposita rifiuti fuori delle discariche autorizzate (art. 30e cpv. 1); | ||||||
| viola l'obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3); | ||||||
| viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h, cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1-2bis); | ||||||
| viola le prescrizioni sulle costruzioni a basso consumo di risorse (art. 35j cpv. 1); | ||||||
| viola le prescrizioni sul traffico di altri rifiuti (art. 30g cpv. 1); | ||||||
| non garantisce la copertura dei costi per la chiusura, gli interventi ulteriori e il risanamento della discarica (art. 32b cpv. 1); | ||||||
| viola le prescrizioni sul deterioramento fisico e l'utilizzazione del suolo (art. 33 cpv. 2 e 34 cpv. 1 e 2) nonché sui provvedimenti atti a ridurre il deterioramento del suolo (art. 34 cpv. 3); | ||||||
| viola le prescrizioni sulla tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati nonché di altre materie prime e prodotti designati dal Consiglio federale secondo l'articolo 35e capoverso 3 per i quali è stato introdotto un obbligo di documentazione (art. 35g cpv.1); | ||||||
| viola le prescrizioni sulla messa in commercio di impianti fabbricati in serie [6] (art. 40); | ||||||
| rifiuta di dare informazioni o fornisce dati inesatti all'autorità competente (art. 46); [7] | ||||||
| viola le prescrizioni sulla copertura della responsabilità civile (art. 59b). [8] | ||||||
| Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. | ||||||
| Il tentativo e la complicità sono punibili. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [3] Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 178; FF 2023 239). [4] Introdotta dalla cifra I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 648; FF 2023 13, 437). [5] Introdotta dalla cifra I della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 614; FF 2019 1123). [6] In precedenza: omologazione e contrassegni. [7] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [8] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 63 Principio |
||||||
| L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato. [1] | ||||||
| Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente: | ||||||
| la notificazione di documenti; | ||||||
| l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone; | ||||||
| la consegna di inserti e documenti; | ||||||
| la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto. [2] | ||||||
| Sono procedimenti in materia penale segnatamente: | ||||||
| il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3; | ||||||
| i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato; | ||||||
| l'esecuzione di sentenze penali e la grazia; | ||||||
| la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto. [3] | ||||||
| L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale. | ||||||
| L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 63 Principio |
||||||
| L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato. [1] | ||||||
| Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente: | ||||||
| la notificazione di documenti; | ||||||
| l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone; | ||||||
| la consegna di inserti e documenti; | ||||||
| la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto. [2] | ||||||
| Sono procedimenti in materia penale segnatamente: | ||||||
| il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3; | ||||||
| i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato; | ||||||
| l'esecuzione di sentenze penali e la grazia; | ||||||
| la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto. [3] | ||||||
| L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale. | ||||||
| L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [3] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
||||||
| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) Art. 2 |
||||||
| Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (Codice penale) [1] si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla presente legge o dalle singole leggi amministrative. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
||||||
| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 102 Approvvigionamento del Paese [1]* |
||||||
| La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive. | ||||||
| Se necessario, può derogare al principio della libertà economica. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||
|
RS 814.01 LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente Art. 39 Prescrizioni esecutive e accordi internazionali |
||||||
| Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive. | ||||||
| Può dichiarare applicabili prescrizioni e norme tecniche armonizzate a livello internazionale e: | ||||||
| autorizzare l'ufficio federale competente a dichiarare applicabili modificazioni minori di queste prescrizioni e norme; | ||||||
| prevedere che le prescrizioni e norme dichiarate applicabili siano oggetto di una pubblicazione speciale e rinunciare alla loro traduzione nelle lingue ufficiali; [1] | ||||||
| Esso può stipulare accordi internazionali su: | ||||||
| le prescrizioni tecniche; | ||||||
| sostanze pericolose per l'ambiente (art. 26-29); | ||||||
| la prevenzione e lo smaltimento di rifiuti; | ||||||
| la collaborazione nelle zone confinarie mediante l'istituzione di commissioni bilaterali consultive; | ||||||
| la raccolta di dati e le indagini; | ||||||
| la ricerca e la formazione. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [2] Introdotto dall'all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293; FF 2000 590). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213). [4] Abrogato dall'art. 12 n. 2 della L del 18 mar. 2005 sulla consultazione, con effetto dal 1° set. 2005 (RU 2005 4099; FF 2004 453). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 58 |
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| ... [1] | ||||||
| Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59-61 devono essere separate dai penitenziari. | ||||||
| [1] Abrogato dall'all. 1 cifra II n. 8 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). | ||||||