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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 35 Reati motivanti l'estradizione |
||||||
| L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato: | ||||||
| è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e | ||||||
| non soggiace alla giurisdizione svizzera. | ||||||
| La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: | ||||||
| delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; | ||||||
| del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale [1] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [2] riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), | ||||||
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RI 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 Art. 2 Reati motivanti l'estradizione |
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| Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi. | ||||||
| Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi. [1] | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente, la cui legislazione non autorizza l'estradizione per taluni reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, per quanto la concerne, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione. | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente che vorrà prevalersi della facoltà prevista nel paragrafo 3 del presente articolo notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, un elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata o un elenco dei reati per i quali l'estradizione è esclusa, indicando le disposizioni legali che autorizzano o escludono l'estradizione. Il Segretario Generale del Consiglio comunicherà gli elenchi agli altri firmatari. | ||||||
| Se, successivamente, la legislazione di una Parte Contraente escludesse dall'estradizione altri reati, tale Parte notificherà l'esclusione al Segretario Generale del Consiglio, che ne informerà gli altri firmatari. La notificazione avrà effetto soltanto alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. | ||||||
| Ciascuna Parte, che avrà usato della facoltà prevista nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, sottoporre all'applicazione della presente Convenzione i reati che sono stati esclusi. Essa notificherà le modificazioni al Segretario Generale del Consiglio, che le comunicherà agli altri firmatari. | ||||||
| Ciascuna Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo. | ||||||
| [1] Per gli Stati partecipanti al Secondo Prot. add. del 17 mar. 1978 vedi nondimeno l'art. 1 di detto Prot. (RS 0.353.12). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 35 Reati motivanti l'estradizione |
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| L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato: | ||||||
| è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e | ||||||
| non soggiace alla giurisdizione svizzera. | ||||||
| La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: | ||||||
| delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; | ||||||
| del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale [1] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [2] riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RI 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 Art. 2 Reati motivanti l'estradizione |
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| Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi. | ||||||
| Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi. [1] | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente, la cui legislazione non autorizza l'estradizione per taluni reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, per quanto la concerne, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione. | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente che vorrà prevalersi della facoltà prevista nel paragrafo 3 del presente articolo notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, un elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata o un elenco dei reati per i quali l'estradizione è esclusa, indicando le disposizioni legali che autorizzano o escludono l'estradizione. Il Segretario Generale del Consiglio comunicherà gli elenchi agli altri firmatari. | ||||||
| Se, successivamente, la legislazione di una Parte Contraente escludesse dall'estradizione altri reati, tale Parte notificherà l'esclusione al Segretario Generale del Consiglio, che ne informerà gli altri firmatari. La notificazione avrà effetto soltanto alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. | ||||||
| Ciascuna Parte, che avrà usato della facoltà prevista nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, sottoporre all'applicazione della presente Convenzione i reati che sono stati esclusi. Essa notificherà le modificazioni al Segretario Generale del Consiglio, che le comunicherà agli altri firmatari. | ||||||
| Ciascuna Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo. | ||||||
| [1] Per gli Stati partecipanti al Secondo Prot. add. del 17 mar. 1978 vedi nondimeno l'art. 1 di detto Prot. (RS 0.353.12). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 35 Reati motivanti l'estradizione |
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| L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato: | ||||||
| è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e | ||||||
| non soggiace alla giurisdizione svizzera. | ||||||
| La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: | ||||||
| delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; | ||||||
| del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale [1] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [2] riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 4 Casi irrilevanti [1] |
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| La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 25 Privazione della libertàa. Contenuto e presupposti |
||||||
| Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. | ||||||
| Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se: | ||||||
| ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni; | ||||||
| ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP [1] agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RI 0.353.1 Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 Art. 2 Reati motivanti l'estradizione |
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| Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi. | ||||||
| Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi. [1] | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente, la cui legislazione non autorizza l'estradizione per taluni reati indicati nel paragrafo 1 del presente articolo potrà, per quanto la concerne, escludere tali reati dal campo di applicazione della Convenzione. | ||||||
| Ciascuna Parte Contraente che vorrà prevalersi della facoltà prevista nel paragrafo 3 del presente articolo notificherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, un elenco dei reati per i quali l'estradizione è autorizzata o un elenco dei reati per i quali l'estradizione è esclusa, indicando le disposizioni legali che autorizzano o escludono l'estradizione. Il Segretario Generale del Consiglio comunicherà gli elenchi agli altri firmatari. | ||||||
| Se, successivamente, la legislazione di una Parte Contraente escludesse dall'estradizione altri reati, tale Parte notificherà l'esclusione al Segretario Generale del Consiglio, che ne informerà gli altri firmatari. La notificazione avrà effetto soltanto alla scadenza di un termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale. | ||||||
| Ciascuna Parte, che avrà usato della facoltà prevista nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, potrà, in qualsiasi momento, sottoporre all'applicazione della presente Convenzione i reati che sono stati esclusi. Essa notificherà le modificazioni al Segretario Generale del Consiglio, che le comunicherà agli altri firmatari. | ||||||
| Ciascuna Parte potrà applicare la regola della reciprocità per quanto concerne i reati esclusi dal campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo. | ||||||
| [1] Per gli Stati partecipanti al Secondo Prot. add. del 17 mar. 1978 vedi nondimeno l'art. 1 di detto Prot. (RS 0.353.12). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 35 Reati motivanti l'estradizione |
||||||
| L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato: | ||||||
| è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e | ||||||
| non soggiace alla giurisdizione svizzera. | ||||||
| La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: | ||||||
| delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; | ||||||
| del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale [1] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [2] riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 31 d. Insuccesso del periodo di prova |
||||||
| Se, durante il periodo di prova, il minore liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto o, nonostante diffida, disattende le norme di condotta, e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, l'autorità che giudica il nuovo fatto o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione decide l'esecuzione di una parte o dell'intera pena residua (ripristino dell' esecuzione). L'esecuzione parziale può essere concessa una sola volta. | ||||||
| Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una privazione della libertà senza condizionale e tale privazione è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, l'autorità giudicante riunisce le due sanzioni in una pena unica conformemente all'articolo 34. Alla pena unica sono applicabili nuovamente le norme della liberazione condizionale. | ||||||
| Se, nonostante l'insuccesso del periodo di prova, non vi è da attendersi che il minore commetta nuovi reati, l'autorità giudicante o, in caso di inosservanza delle norme di condotta, l'autorità d'esecuzione rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il minore e prorogare il periodo di prova di un anno al massimo. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. | ||||||
| Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi due anni dalla fine del periodo di prova. | ||||||
| Se per il giudizio del nuovo fatto è applicabile il CP [1], l'autorità giudicante applica, per quanto concerne la revoca, l'articolo 89 CP. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 35 Sospensione condizionale della pena |
||||||
| L'autorità giudicante sospende completamente o in parte l'esecuzione di una multa, di una prestazione personale o di una privazione della libertà non superiore ai 30 mesi se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere il minore dal commettere nuovi crimini o delitti. | ||||||
| Gli articoli 29-31 si applicano per analogia alle pene sospese. Se una privazione della libertà viene sospesa soltanto in parte, gli articoli 28-31 non sono applicabili alla parte da eseguire. | ||||||
|
RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 34 Pena unica |
||||||
| Se deve giudicare contemporaneamente più reati commessi dal minore, l'autorità giudicante può cumulare le pene conformemente all'articolo 33 o, qualora siano adempiuti i presupposti per più pene dello stesso genere, infliggere una pena unica, aumentando adeguatamente la pena prevista per il reato più grave. | ||||||
| Nella commisurazione della pena unica i singoli reati non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. La pena unica non può superare il limite massimo legale del genere di pena. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il minore abbia commesso i reati in parte prima e in parte dopo il raggiungimento del limite d'età determinante per l'inflizione di una prestazione personale sino a tre mesi (art. 23 cpv. 3), di una multa (art. 24 cpv. 1) o di una privazione della libertà (art. 25 cpv. 1 e 2). | ||||||
|
RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 42 |
||||||
| Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti. [1] | ||||||
| Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli. [2] | ||||||
| La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. | ||||||
| Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell'articolo 106. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 35 Reati motivanti l'estradizione |
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| L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato: | ||||||
| è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e | ||||||
| non soggiace alla giurisdizione svizzera. | ||||||
| La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto: | ||||||
| delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste; | ||||||
| del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale [1] e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [2] riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra. [3] | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] RS 321.0 [3] Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293), | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 25 Privazione della libertàa. Contenuto e presupposti |
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| Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. | ||||||
| Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se: | ||||||
| ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni; | ||||||
| ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP [1] agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 123 [1] |
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| Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.... [2] [3] | ||||||
| Il colpevole è perseguito d'ufficio, [4]se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, [5]se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, [6]se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione. [7] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). [2] Secondo comma abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [3] Nuovo testo giusta la cifra II n. 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [5] Comma introdotto dal la cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732, 1761). [6] Comma. introdotto dall'all. n. 18 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [7] Originario comma 4. Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732, 1761). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 1a [1] Limitazione della cooperazione |
||||||
| La presente legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 33 Minori di 20 anni |
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| Se è chiesta l'estradizione di fanciulli o adolescenti a tenore del Codice penale svizzero [1], si deve quanto possibile disporne il rimpatrio ad opera della competente autorità minorile. Ciò vale anche per le persone di 18 a 20 anni se l'estradizione potrebbe pregiudicarne lo sviluppo o il reinserimento sociale. | ||||||
| Il rimpatrio ha gli effetti di un'estradizione. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 1 Oggetto e rapporto con il Codice penale |
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| La presente legge: | ||||||
| disciplina le sanzioni applicabili nei confronti delle persone che hanno commesso, prima del compimento del 18° anno di età, un atto per cui il Codice penale [1] (CP) o un'altra legge federale commina una pena; | ||||||
| ... | ||||||
| A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposizioni del CP: | ||||||
| gli articoli 1-33 (Campo d'applicazione e punibilità), eccetto l'articolo 20 (Errore sull'illiceità); | ||||||
| gli articoli 47, 48 e 51 (Commisurazione della pena); | ||||||
| l'articolo 56 capoversi 2, 5 e 6 e l'articolo 56a (Principi applicabili alle misure); | ||||||
| gli articoli 69-73 (Confisca e assegnamenti al danneggiato); | ||||||
| l'articolo 74 (Principi dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 83 (Retribuzione); | ||||||
| l'articolo 84 (Relazioni con il mondo esterno); | ||||||
| l'articolo 85 (Controlli e ispezioni); | ||||||
| l'articolo 92 (Interruzione dell'esecuzione); | ||||||
| l'articolo 92a (Diritto d'informazione); | ||||||
| gli articoli 98, 99 capoverso 2, 100 e 101 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 (Prescrizione); | ||||||
| gli articoli 103, 104 e 105 capoverso 2 (Contravvenzioni); | ||||||
| l'articolo 110 (Definizioni); | ||||||
| gli articoli 111-332 (Libro secondo: Disposizioni speciali); | ||||||
| gli articoli 333-392 (Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale), eccetto gli articoli 380 (Spese), 387 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 (Disposizioni completive del Consiglio federale) e 388 capoverso 3 (Esecuzione di sentenze anteriori); | ||||||
| ... | ||||||
| Nell'applicare le suddette disposizioni del CP vanno considerati i principi di cui all'articolo 2 nonché, nel suo interesse, l'età e il grado di sviluppo del minore. | ||||||
| [1] RS 311.0 [2] Abrogata dall'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [3] Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1623; FF 2014 833855). [4] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393). [5] RU 2009 6103 [6] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della Procedura penale minorile del 20 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1573; FF 2006 989, 2008 2607). [7] Abrogato dall'all. 1 n. 4 della LF del 17 giu. 2016 sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, con effetto dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600; FF 2014 4929). | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 25 Privazione della libertàa. Contenuto e presupposti |
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| Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. | ||||||
| Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se: | ||||||
| ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni; | ||||||
| ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP [1] agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 311.1 DPMin Legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMin) - Diritto penale minorile Art. 25 Privazione della libertàa. Contenuto e presupposti |
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| Il minore che ha commesso un crimine o un delitto dopo il compimento del 15° anno di età può essere punito con la privazione della libertà da un giorno a un anno. | ||||||
| Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se: | ||||||
| ha commesso un crimine per il quale il diritto applicabile agli adulti prevede una pena detentiva non inferiore ai tre anni; | ||||||
| ha commesso un atto di cui agli articoli 122, 140 numero 3 o 184 CP [1] agendo con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||