IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 CEAG Art. 12 - 1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
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1 | Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
2 | Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione. |
3 | L'immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 260ter - 1 È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di: |
a1 | commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, o |
a2 | commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; o |
b | sostiene una tale organizzazione nella sua attività. |
2 | Il capoverso 1 lettera b non si applica ai servizi umanitari forniti da un'organizzazione umanitaria imparziale, quale il Comitato internazionale della Croce Rossa, conformemente all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949343. |
3 | Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'autore è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. |
4 | Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'autore si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione. |
5 | È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 CEAG Art. 12 - 1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
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1 | Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
2 | Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione. |
3 | L'immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato. |
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 CEAG Art. 12 - 1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
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1 | Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
2 | Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione. |
3 | L'immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato. |
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 CEAG Art. 12 - 1. Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
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1 | Nessun teste o perito, qualsiasi cittadinanza esso abbia, che, in seguito a una citazione, comparirà davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto ad alcuna altra limitazione della sua libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta. |
2 | Nessuna persona, qualsiasi cittadinanza essa abbia, citata davanti alle autorità giudiziarie della Parte richiedente affinché risponda di fatti, per i quali è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguita, nè detenuta nè sottoposta ad alcun'altra limitazione della sua libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della Parte richiesta e non indicati nella citazione. |
3 | L'immunità prevista nel presente articolo cesserà quando il teste, il perito o la persona perseguita, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte richiedente durante quindici giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più domandata dalle autorità giudiziarie, sarà nondimeno rimasto su questo territorio o vi sarà ritornato dopo averlo lasciato. |