|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 933 |
||||||
| Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev'essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all'alienante senza facoltà di disporne. | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||