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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 65a [1] Presenza di partecipanti al processo all'estero |
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| Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. | ||||||
| La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. | ||||||
| Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 65a [1] Presenza di partecipanti al processo all'estero |
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| Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. | ||||||
| La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. | ||||||
| Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 65a [1] Presenza di partecipanti al processo all'estero |
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| Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. | ||||||
| La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. | ||||||
| Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 65a [1] Presenza di partecipanti al processo all'estero |
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| Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. | ||||||
| La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. | ||||||
| Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80e [1] Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione |
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| La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. | ||||||
| Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: | ||||||
| il sequestro di beni e valori; o | ||||||
| la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RI 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 Art. 4 [1] |
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| Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l'informerà della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente. | ||||||
| [1] Vedi tuttavia l'art. 2 del secondo Prot. add. dell'8 nov. 2001 (RS 0.351.12). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RI 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) Art. 12 [1] Norme particolari di procedura |
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| Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento. | ||||||
| L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente. | ||||||
| a. Se, nell'esecuzione di una domanda, l'ammissibilità di un mezzo di prova è subordinata, secondo la legge in vigore nello Stato richiedente, alla presenza di un rappresentante di un'autorità di questo Stato, lo Stato richiesto dovrà autorizzare tale presenza. | ||||||
| Lo Stato richiesto autorizza parimenti una tale presenza ove ritenga, in considerazione della complessità della fattispecie o di altri elementi descritti nella domanda, che essa possa facilitare in modo considerevole il successo di una procedura penale. | ||||||
| Anche in altri casi e su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto può autorizzare tale presenza. | ||||||
| Se in conseguenza a una tale presenza dovessero essere portati a conoscenza degli Stati Uniti fatti che una banca in Svizzera deve tenere segreti o che costituiscono, in Svizzera, un segreto di fabbricazione o d'affari, la Svizzera autorizzerà la presenza soltanto nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 10 capoverso 2. | ||||||
| Inoltre la Svizzera può, in ogni momento dell'esecuzione, escludere i rappresentanti menzionati fino a che sia determinato che sono date le condizioni per la rivelazione. | ||||||
| Le persone, la cui presenza sia autorizzata ai sensi dei capoversi 2 o 3, hanno il diritto, in conformità delle norme di procedura dello Stato richiesto, di porre domande in quanto queste non siano inammissibili secondo la legislazione di uno dei due Stati. | ||||||
| Se nello Stato richiesto, testimonianze o deposizioni devono essere assunte in conformità alle norme di procedura dello Stato richiedente, i testimoni o le persone invitate a deporre hanno il diritto di farsi assistere durante il procedimento. Essi sono esplicitamente informati, all'inizio del procedimento, del loro diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se è necessario e l'ufficio centrale dello Stato richiedente l'autorizza, un patrocinatore è designato d'ufficio. | ||||||
| Se lo Stato richiedente domanda esplicitamente la stesura di un processo verbale testuale, l'autorità d'esecuzione dovrà impegnarsi per dar seguito, in quanto possibile, a tale richiesta. | ||||||
| [1] Vedi anche lo scambio di lettere del 23 dic. 1975, pubblicato qui di seguito a pag. 38. | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.11 OAIMP Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) Art. 26 Presenza di persone che partecipano al processo all'estero [1] |
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| ... [2] | ||||||
| L'autorità esecutiva decide circa il diritto dei partecipanti al processo estero di porre domande e di proporre determinati atti istruttori suppletivi. [3] | ||||||
| Se un'autorità penale estera chiede alle autorità svizzere il consenso per procedere autonomamente ad atti istruttori in Svizzera, s'applica il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 1971 [4] che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero [5]. L'autorizzazione è accordata previa consultazione delle autorità cantonali interessate. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). [2] Abrogato dal n. I dell'O del 9 dic. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132). [4] [RU 1971 1053. RU 1999 1258art. 34]. Vedi ora art. 31 dell'O del 25 nov. 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
||||||
| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 351.93 LTAGSU Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane |
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| Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. [1] Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). | ||||||
| Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione. [2] | ||||||
| Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). [3] Nuovo testo giusta il n. 33 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069; FF 2001 3764). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 29 Garanzie procedurali generali |
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| In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. | ||||||
| Le parti hanno diritto d'essere sentite. | ||||||
| Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
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| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 80e [1] Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione |
||||||
| La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. | ||||||
| Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: | ||||||
| il sequestro di beni e valori; o | ||||||
| la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. | ||||||
| Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
||||||
| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
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RS 351.1 AIMP Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale Art. 74a [1] Consegna a scopo di confisca o di restituzione |
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| Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). | ||||||
| Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: | ||||||
| oggetti con i quali è stato commesso un reato; | ||||||
| il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; | ||||||
| i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. | ||||||
| La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. | ||||||
| Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: | ||||||
| il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; | ||||||
| un'autorità fa valere diritti su di essi; | ||||||
| una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; | ||||||
| gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. | ||||||
| Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: | ||||||
| lo Stato richiedente vi acconsente; | ||||||
| nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o | ||||||
| la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. | ||||||
| I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. | ||||||
| Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004 [2] sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati. [3] | ||||||
| [1] Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1). [2] RS 312.4 [3] Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 3 |
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| Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. | ||||||
| Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. | ||||||