SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all'estero - 1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
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1 | Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
2 | La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. |
3 | Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all'estero - 1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
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1 | Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
2 | La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. |
3 | Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all'estero - 1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
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1 | Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
2 | La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. |
3 | Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 65a Presenza di partecipanti al processo all'estero - 1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
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1 | Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico. |
2 | La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero. |
3 | Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: |
a | il sequestro di beni e valori; o |
b | la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. |
3 | Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
IR 0.351.1 Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, del 20 aprile 1959 CEAG Art. 4 - Se la Parte richiedente ne fa domanda espressa, la Parte richiesta l'informerà della data e del luogo d'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta vi acconsente. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
IR 0.351.933.6 Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (con Scambio di lettere) TAGSU Art. 12 Norme particolari di procedura - 1. Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento. |
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1 | Nel caso in cui lo Stato richiedente esiga espressamente che una persona confermi la sua deposizione con giuramento o promessa di dire la verità, lo Stato richiesto dà seguito alla richiesta anche se la sua procedura non prevede alcuna norma in merito. In tal caso, al momento e alla forma del giuramento o della promessa si applicano le norme di procedura in vigore nello Stato richiedente. Se il giuramento, foss'anche richiesto, è incompatibile con la legislazione in vigore, esso può essere sostituito con la promessa di dire la verità; in questo caso la deposizione è considerata, nello Stato richiedente, come fatta sotto giuramento. |
2 | L'imputato o accusato, il suo consulente, o ambedue, sono autorizzati ad assistere all'esecuzione della domanda previa richiesta dello Stato richiedente. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.11 Ordinanza del 24 febbraio 1982 sull'assistenza internazionale in materia penale (OAIMP) OAIMP Art. 26 - 1 ...20 |
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1 | ...20 |
2 | L'autorità esecutiva decide circa il diritto dei partecipanti al processo estero di porre domande e di proporre determinati atti istruttori suppletivi.21 |
3 | Se un'autorità penale estera chiede alle autorità svizzere il consenso per procedere autonomamente ad atti istruttori in Svizzera, s'applica il decreto del Consiglio federale del 7 luglio 197122 che dà facoltà ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale di accordare l'autorizzazione prevista dall'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero23. L'autorizzazione è accordata previa consultazione delle autorità cantonali interessate. |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 351.93 Legge federale del 3 ottobre 1975 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale LTAGSU Art. 26 Presenza di un rappresentante delle autorità americane - 1 Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
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1 | Se le autorità americane, in base all'articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Trattato, chiedono l'autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l'Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all'autorità d'esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni.64 Spirato tale termine, l'Ufficio centrale decide (art. 11 cpv. 1 lett. c). |
2 | Se, nel corso dell'esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l'ulteriore presenza del rappresentante, l'autorità d'esecuzione sospende provvisoriamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all'Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l'eccezione.65 |
3 | Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l'autorità di esecuzione esclude d'ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammissibile secondo l'articolo 12 capoverso 4 del Trattato.66 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso un reato; |
b | il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. |
3 | La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. |
4 | Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; |
d | gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. |
5 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
6 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
7 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso un reato; |
b | il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. |
3 | La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. |
4 | Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; |
d | gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. |
5 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
6 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
7 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione - 1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante: |
a | il sequestro di beni e valori; o |
b | la presenza di persone che partecipano al processo all'estero. |
3 | Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3. |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso un reato; |
b | il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. |
3 | La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. |
4 | Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; |
d | gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. |
5 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
6 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
7 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124 |
SR 351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) - Assistenza in materia penale AIMP Art. 74a Consegna a scopo di confisca o di restituzione - 1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
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1 | Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d). |
2 | Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: |
a | oggetti con i quali è stato commesso un reato; |
b | il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; |
c | i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo. |
3 | La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. |
4 | Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: |
a | il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; |
b | un'autorità fa valere diritti su di essi; |
c | una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; |
d | gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera. |
5 | Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: |
a | lo Stato richiedente vi acconsente; |
b | nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o |
c | la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera. |
6 | I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60. |
7 | Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004123 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.124 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 3 - 1 Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
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1 | Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. |
2 | Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. |