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RS 442.1 LPCu Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura Art. 12 Promozione della formazione musicale |
||||||
| La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. | ||||||
| Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica. [1] | ||||||
| Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica. [2] | ||||||
| Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche. [3] | ||||||
| [1] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [2] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 67a [1] Formazione musicale |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù. | ||||||
| Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. | ||||||
| Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 30596177, 2013 1015). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
||||||
| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RI 0.101 CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) Art. 14 Divieto di discriminazione |
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| Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale di ricchezza, di nascita o di altra condizione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 8 Uguaglianza giuridica |
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| Tutti sono uguali davanti alla legge. | ||||||
| Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. | ||||||
| Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. | ||||||
| La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali |
||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. | ||||||
| Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. | ||||||
| Esse devono essere proporzionate allo scopo. | ||||||
| I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. | ||||||
|
RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 67a [1] Formazione musicale |
||||||
| La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù. | ||||||
| Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. | ||||||
| Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 30596177, 2013 1015). | ||||||
|
RS 442.1 LPCu Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura Art. 12 Promozione della formazione musicale |
||||||
| La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. | ||||||
| Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica. [1] | ||||||
| Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica. [2] | ||||||
| Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche. [3] | ||||||
| [1] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [2] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813). | ||||||
|
RS 442.1 LPCu Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura Art. 12 Promozione della formazione musicale |
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| La Confederazione promuove la formazione musicale a complemento delle misure prese dai Cantoni e dai Comuni. | ||||||
| Promuove la formazione e la formazione continua dei monitori nonché le offerte di campi e corsi di musica per bambini e giovani. A tale scopo gestisce il programma Gioventù e Musica. [1] | ||||||
| Può affidare a terzi l'attuazione del programma Gioventù e Musica. [2] | ||||||
| Promuove i talenti musicali mediante misure specifiche. [3] | ||||||
| [1] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [2] Introdotto cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). [3] Introdotto dalla cifra I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 49; FF 2020 2813). | ||||||
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RS 442.1 LPCu Legge federale dell' 11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu) - Legge sulla promozione della cultura Art. 28 Strategie promozionali |
||||||
| Il DFI elabora strategie promozionali per singoli ambiti della promozione della cultura di cui agli articoli 9a, 10, 12-15, 16 capoversi 1 e 2 lettera a, 17 e 18. [1] | ||||||
| Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione. | ||||||
| Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 27 capoverso 3. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5587; FF 2015 447). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 67a [1] Formazione musicale |
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| La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù. | ||||||
| Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. | ||||||
| Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 23 set. 2012, in vigore dal 23 set. 2012 (DF del 15 mar. 2012, DCF del 29 gen. 2013 - RU 2013 435; FF 2009 419, 2010 1, 2012 30596177, 2013 1015). | ||||||
|
RS 415.011 OPPSpo Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) Art. 5 Numero dei partecipanti e grandezza dei gruppi |
||||||
| Un corso G+S deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. ... [1] | ||||||
| Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S. [2] | ||||||
| La grandezza dei gruppi è stabilita nell'allegato 2. | ||||||
| [1] Per. abrogato dalla cifra I dell'O del DDPS del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591). [2] Introdotto dalla cifra I dell'O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119). | ||||||
|
RS 415.011 OPPSpo Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) Art. 21 Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri |
||||||
| Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati: | ||||||
| cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera; | ||||||
| che nell'anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni; | ||||||
| che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42). | ||||||
| Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico: | ||||||
| gli studenti e i diplomati presso un'alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva; | ||||||
| gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o hanno seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine; | ||||||
| gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgono compiti di assistenza parascolastica. [3] | ||||||
| Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri. | ||||||
| L'ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata a: | ||||||
| conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva; | ||||||
| qualifiche ottenute in corsi o moduli precedenti; | ||||||
| entità dell'attività di monitore svolta finora; | ||||||
| superamento di un test attitudinale; | ||||||
| qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S, segnatamente l'assolvimento di corsi di pronto soccorso e di nuoto di salvataggio. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell'ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S. | ||||||
| L'UFSPO decide in merito all'ammissione alla formazione dei quadri su richiesta dell'organizzatore della stessa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218). | ||||||
|
RS 415.011 OPPSpo Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo) Art. 21 Condizioni per la partecipazione alla formazione dei quadri |
||||||
| Sono ammessi alla formazione dei quadri i candidati: | ||||||
| cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera; | ||||||
| che nell'anno in cui frequentano il corso hanno compiuto 17 anni; | ||||||
| che soddisfano le condizioni di ammissione particolari per la partecipazione alle offerte della formazione dei quadri (art. 30, 33 e 42). | ||||||
| Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico: | ||||||
| gli studenti e i diplomati presso un'alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva; | ||||||
| gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o hanno seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine; | ||||||
| gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgono compiti di assistenza parascolastica. [3] | ||||||
| Gli stranieri non domiciliati in Svizzera sono ammessi se attivi regolarmente per un organizzatore di offerte G+S o della formazione dei quadri. | ||||||
| L'ammissione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri può essere subordinata a: | ||||||
| conoscenze e capacità specifiche di una disciplina sportiva; | ||||||
| qualifiche ottenute in corsi o moduli precedenti; | ||||||
| entità dell'attività di monitore svolta finora; | ||||||
| superamento di un test attitudinale; | ||||||
| qualifiche ottenute al di fuori del programma G+S, segnatamente l'assolvimento di corsi di pronto soccorso e di nuoto di salvataggio. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Non sono ammesse alla formazione dei quadri le persone nei cui confronti sussistono i motivi per la sospensione o la revoca del riconoscimento quale quadro o che nella loro attività nell'ambito di G+S hanno ripetutamente violato le direttive G+S. | ||||||
| L'UFSPO decide in merito all'ammissione alla formazione dei quadri su richiesta dell'organizzatore della stessa. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DDPS del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218). [2] Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del DDPS del 16 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6591). [3] Introdotto dalla cifra I dell'O del DDPS del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4119). [4] Abrogato dalla cifra I dell'O del DDPS del 30 mar. 2022, con effetto dal 1° dic. 2022 (RU 2022 218). | ||||||