SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
|
1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
|
1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
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1 | Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. |
2 | Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 4 Ambiti d'attività - 1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:9 |
|
1 | Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:9 |
a | sanità; |
b | servizi sociali; |
bbis | scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II; |
c | conservazione dei beni culturali; |
d | protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste; |
e | ... |
f | agricoltura; |
g | cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; |
h | prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi. |
1bis | Qualora le possibilità di impieghi negli ambiti d'attività di cui al capoverso 1 siano prevedibilmente inferiori alla domanda, il Consiglio federale può autorizzare a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d'attività al fine di verificarne l'idoneità.15 |
2 | Qualora le esigenze di cui all'articolo 3 non siano soddisfatte, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d'attività protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell'ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi: |
a | salvaguardia delle basi naturali della vita; |
b | cura del paesaggio rurale; |
c | miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.16 |
2bis | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | quali progetti e programmi sono presi in considerazione; |
b | in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.17 |
2ter | Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.18 |
3 | Gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.19 |
4 | Nell'ambito dei propri campi d'attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.20 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 4 Ambiti d'attività - 1 Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:9 |
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1 | Il servizio civile attua i suoi obiettivi nei seguenti ambiti d'attività:9 |
a | sanità; |
b | servizi sociali; |
bbis | scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II; |
c | conservazione dei beni culturali; |
d | protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste; |
e | ... |
f | agricoltura; |
g | cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario; |
h | prevenzione e aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi. |
1bis | Qualora le possibilità di impieghi negli ambiti d'attività di cui al capoverso 1 siano prevedibilmente inferiori alla domanda, il Consiglio federale può autorizzare a titolo di prova e per un periodo limitato impieghi in altri ambiti d'attività al fine di verificarne l'idoneità.15 |
2 | Qualora le esigenze di cui all'articolo 3 non siano soddisfatte, gli impieghi in aziende agricole negli ambiti d'attività protezione dell'ambiente e della natura, salvaguardia del paesaggio e foreste nonché agricoltura sono permessi se sono assolti nell'ambito di progetti o programmi aventi i seguenti scopi: |
a | salvaguardia delle basi naturali della vita; |
b | cura del paesaggio rurale; |
c | miglioramento strutturale in aziende che a tal fine ricevono aiuti agli investimenti.16 |
2bis | Il Consiglio federale stabilisce: |
a | quali progetti e programmi sono presi in considerazione; |
b | in quali casi sono permessi impieghi anche al di fuori dei progetti e dei programmi.17 |
2ter | Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni devono essere rispettate.18 |
3 | Gli impieghi nel quadro dell'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza sono permessi anche se i presupposti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti.19 |
4 | Nell'ambito dei propri campi d'attività e tenendo conto delle necessità, il servizio civile organizza programmi prioritari e ne verifica periodicamente l'efficacia. Il Consiglio federale può affidargli mandati a tal fine.20 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 56 - Sono esenti dall'imposta: |
|
a | la Confederazione e i suoi stabilimenti; |
b | i Cantoni e i loro stabilimenti; |
c | i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali cantonali nonché i loro stabilimenti; |
d | le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria; |
e | le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; |
f | le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; |
g | le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini.129 Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; |
h | le persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini; |
i | gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007132 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi; |
j | gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera e o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera f. |
SR 642.14 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) LAID Art. 23 Esenzione - 1 Sono esenti dall'imposta unicamente: |
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1 | Sono esenti dall'imposta unicamente: |
a | la Confederazione e i suoi stabilimenti, giusta il diritto federale; |
b | il Cantone e i suoi stabilimenti, giusta il diritto cantonale; |
c | i Comuni, le parrocchie e le altre collettività territoriali del Cantone e i loro stabilimenti, giusta il diritto cantonale; |
d | le istituzioni di previdenza professionale di imprese con domicilio, sede o stabilimento d'impresa in Svizzera o di imprese loro vicine, a condizione che le risorse di tali istituzioni siano durevolmente ed esclusivamente devolute alla previdenza del personale; |
e | le casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione, segnatamente le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, le casse malattia, quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, eccettuate le società d'assicurazione concessionarie; |
f | le persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. L'acquisizione e l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali; |
g | le persone giuridiche che perseguono, sul piano cantonale o nazionale, fini di culto, per quanto riguarda l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini; |
h | gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007104 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi; |
i | gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e; |
j | le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria. |
2 | ...107 |
3 | I Cantoni possono prevedere, per via legislativa, sgravi di imposte a favore delle imprese neocostituite che servono gli interessi economici del Cantone, per l'anno di fondazione dell'impresa e per i nove anni seguenti. Un cambiamento essenziale dell'attività aziendale può essere equiparato a neocostituzione. |
4 | Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere d-g ed i sottostanno nondimeno in tutti i casi all'imposta sui guadagni immobiliari. Le disposizioni relative ai beni sostitutivi (art. 8 cpv. 4), agli ammortamenti (art. 10 cpv. 1 lett. a), agli accantonamenti (art. 10 cpv. 1 lett. b) e alla deduzione delle perdite (art. 10 cpv. 1 lett. c) si applicano per analogia.108 |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 2 Scopo - 1 Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.5 |
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1 | Il servizio civile interviene nei settori in cui le risorse per adempiere importanti compiti della comunità mancano o sono insufficienti.5 |
2 | Serve a scopi civili ed è prestato al di fuori dell'esercito. |
3 | Chi presta servizio civile fornisce un lavoro di pubblico interesse. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 79 In generale - 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
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1 | Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può delegare all'organo d'esecuzione la competenza di emanare istruzioni generali per l'esecuzione del servizio, sotto forma di ordinanze o regolamenti. |
2 | L'organo d'esecuzione può delegare singole competenze esecutive a terzi. Questi ultimi possono essere indennizzati per la loro collaborazione. |
3 | Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'organo d'esecuzione e i terzi incaricati di cui al capoverso 2, nonché i criteri per calcolare l'indennità per la loro collaborazione. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 620 - 1 La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. |
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1 | La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. |
2 | Gli azionisti sono tenuti soltanto alle prestazioni statutarie. |
3 | È considerato azionista chiunque partecipa alla società con almeno un'azione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 671 - 1 Sono assegnati alla riserva legale da capitale: |
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1 | Sono assegnati alla riserva legale da capitale: |
1 | il ricavo proveniente dall'emissione di azioni sopra la pari, dedotte le spese d'emissione; |
2 | i versamenti non rimborsati su azioni annullate (art. 681 cpv. 2), in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse; |
3 | altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione. |
2 | La riserva legale da capitale può essere rimborsata agli azionisti se le riserve legali da capitale e da utili, dedotte eventuali perdite, eccedono la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. |
3 | Le società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) possono rimborsare agli azionisti la riserva legale da capitale se quest'ultima e la riserva legale da utili eccedono il 20 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. |
4 | Nel calcolare i valori soglia secondo i capoversi 2 e 3 non può essere tenuto conto della riserva legale da utili per azioni proprie in seno al gruppo (art. 659b) né della riserva legale da utili risultante da rivalutazioni (art. 725c). |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 677 - Quote di utili possono essere attribuite agli amministratori solo se prelevate sull'utile risultante dal bilancio, dopo l'assegnazione alla riserva legale e la ripartizione, tra gli azionisti, di un dividendo del 5 per cento o della percentuale superiore che fosse prevista nello statuto. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.0 Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) - Legge sul servizio civile LSC Art. 3 Lavoro di pubblico interesse - Un lavoro è di pubblico interesse se adempiuto presso un ente pubblico o presso un ente privato che svolge un'attività di utilità pubblica. |
SR 824.01 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSCi) OSCi Art. 3 Riconoscimento di enti quali istituti d'impiego - (art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC) |
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1 | Il CIVI riconosce quali istituti d'impiego solo enti aventi una sede in Svizzera. |
2 | Il riconoscimento quali istituti d'impiego è escluso, in particolare, per: |
a | gli enti di diritto pubblico con fine di lucro; |
b | le imprese ad economia mista che non esercitano un'attività di utilità pubblica; |
c | le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell'agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un'attività di pubblico interesse. |
3 | Non sono di utilità pubblica gli enti: |
a | le cui attività principali sono a fine lucrativo; |
b | le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone; |
c | che subordinano l'ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia; |
d | la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia. |
4 | Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell'ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d'impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.16 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 60 - 1 Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
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1 | Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. |
2 | Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |