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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 143 [1] Prescrizione |
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| La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. | ||||||
| La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. | ||||||
| Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [2] RS 220 | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 143 [1] Prescrizione |
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| La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. | ||||||
| La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. | ||||||
| Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [2] RS 220 | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 143 [1] Prescrizione |
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| La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. | ||||||
| La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. | ||||||
| Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [2] RS 220 | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 135 |
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| La prescrizione è interrotta: | ||||||
| mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in ispecie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; | ||||||
| mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 138 |
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| Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all'autorità adita. [1] | ||||||
| Quando l'interruzione avviene mediante esecuzione per debiti, la prescrizione ricomincia ad ogni singolo atto esecutivo. | ||||||
| Quando l'interruzione ha luogo mediante insinuazione nel fallimento, la nuova prescrizione comincia dal momento nel quale, a norma della procedura sul fallimento, si può nuovamente far valere il credito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. 1 cifra II n. 5 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 142 |
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| Il giudice non può supplire d'ufficio l'eccezione di prescrizione. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 143 [1] Prescrizione |
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| La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni [2] sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. | ||||||
| La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. | ||||||
| Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). [2] RS 220 | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 3 [1] |
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| Sono sottoposti al diritto penale militare: | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; | ||||||
| i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; | ||||||
| le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; | ||||||
| i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 [5], durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; | ||||||
| le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto bis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114 a . | ||||||
| Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [5] RS 510.10 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 134 [1] |
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| Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Il giudice pronuncia una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 55 |
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| L'azione penale si prescrive: | ||||||
| in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita; | ||||||
| in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni; | ||||||
| in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni; | ||||||
| in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena. [1] | ||||||
| In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121, 153-155, 157 e 158 commessi su fanciulli minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive in nessun caso prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni. [2] | ||||||
| Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. | ||||||
| La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 2001 [3] e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27; FF 2018 2345; 2022 687, 1011). [3] RU 2002 2993, 3146 | ||||||
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RS 170.32 LResp Legge federale del 14 marzo 1958 su la responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (Legge sulla responsabilità, LResp) - Legge sulla responsabilità Art. 1 |
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| La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubblica della Confederazione, quali: [1] | ||||||
| ... | ||||||
| i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione; | ||||||
| i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione; | ||||||
| i membri dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione; | ||||||
| i membri e i supplenti delle autorità e commissioni federali che non dipendano dai tribunali federali né dall'amministrazione federale; | ||||||
| i funzionari e le altre persone occupate dalla Confederazione; | ||||||
| tutte le altre persone, in quanto sia loro direttamente commesso un compito di diritto pubblico della Confederazione. | ||||||
| Sono eccettuate, per quanto concerne il loro stato militare e i loro doveri di servizio, le persone che appartengono all'esercito. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta in n. 2 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2133; FF FF 2001 3764). [2] Abrogata dalla cifra II n. 2 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, con effetto dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3543; FF 2001 30974867). [3] Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764). [4] Introdotta dalla cifra II n. 1 dell'all. alla L del 19 mar. 2010 sull'organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267;FF 2008 7093). | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 55 |
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| Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. [1] | ||||||
| Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 (RU 1971 1461; FF 1968 II 177). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||
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RS 510.10 LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM) - Legge militare Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio |
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| La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa: | ||||||
| nell'esercizio di un'attività militare particolarmente pericolosa o | ||||||
| nell'esercizio di un'altra attività di servizio. | ||||||
| La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. | ||||||
| Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. | ||||||
| La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno. | ||||||