SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile; |
b | persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento; |
c | dati personali degni di particolare protezione: |
c1 | i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, |
c2 | i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, |
c3 | i dati genetici, |
c4 | i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, |
c5 | i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, |
c6 | i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; |
d | trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati; |
e | comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili; |
f | profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona; |
g | profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica; |
h | violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate; |
i | organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali; |
j | titolare del trattamento: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento; |
k | responsabile del trattamento: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr) - Legge sull'archiviazione LAr Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti - I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione. |
SR 152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr) - Legge sull'archiviazione LAr Art. 8 Distruzione di documenti - 1 I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale. |
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1 | I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale. |
2 | L'Archivio federale non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che versa documenti (servizio mittente). |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 8 Principi - 1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
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1 | Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
2 | Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione. |
3 | Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9-12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni. |
4 | L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. |
5 | Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. |
6 | Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. |
SR 152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr) - Legge sull'archiviazione LAr Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti - I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 6 Incombenze governative - 1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa. |
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1 | Il Consiglio federale definisce gli obiettivi e i mezzi della politica governativa. |
2 | Accorda la priorità alle incombenze governative. |
3 | Prende tutti i provvedimenti necessari per garantire in qualsiasi momento l'attività del Governo. |
4 | Si adopera per l'unità della Svizzera in quanto Stato e per la coesione nazionale, salvaguardando la diversità inerente al federalismo. Contribuisce affinché gli altri organi dello Stato siano in grado di eseguire in modo appropriato e tempestivo i compiti che incombono loro in virtù della Costituzione e della legge. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 1 Governo - 1 Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. |
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1 | Il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. |
2 | È composto di sette membri. |
3 | È assistito dal cancelliere della Confederazione. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 2 Amministrazione federale - 1 L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
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1 | L'Amministrazione federale è subordinata al Consiglio federale. È composta dei dipartimenti e della Cancelleria federale. |
2 | I singoli dipartimenti si articolano in uffici, che possono unirsi in gruppi. Essi dispongono ciascuno di una segreteria generale. |
3 | Dell'Amministrazione federale fanno inoltre parte unità amministrative decentrate, in virtù delle loro rispettive disposizioni organizzative. |
4 | La legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell'Amministrazione federale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 4 Principi - 1 ...11 |
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1 | ...11 |
2 | La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente. |
3 | Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull'interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.12 |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 8 Principi - 1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
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1 | Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
2 | Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione. |
3 | Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9-12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni. |
4 | L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. |
5 | Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. |
6 | Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 2 Campo d'applicazione personale e materiale - 1 La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
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1 | La presente legge si applica al trattamento di dati personali concernenti persone fisiche da parte di: |
a | privati; |
b | organi federali. |
2 | Non si applica al trattamento di dati personali da parte: |
a | di persone fisiche per uso esclusivamente personale; |
b | delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nell'ambito delle loro deliberazioni; |
c | dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite che godono dell'immunità di giurisdizione in Svizzera. |
3 | Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure amministrative di primo grado. |
4 | I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile. In assenza di disposizioni speciali si applica la presente legge. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone fisiche i cui dati personali sono oggetto di trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
|
1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 19 Obbligo di informare sulla raccolta di dati personali - 1 Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
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1 | Il titolare del trattamento informa in modo adeguato la persona interessata sulla raccolta di dati personali; tale obbligo sussiste anche se i dati non sono raccolti presso la persona interessata. |
2 | Al momento della raccolta, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata le informazioni necessarie affinché questa possa far valere i propri diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati; fornisce almeno le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | lo scopo del trattamento; |
c | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali. |
3 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento la informa inoltre sulle categorie di dati personali trattati. |
4 | Se i dati personali sono comunicati all'estero, il titolare del trattamento informa la persona interessata sullo Stato o sull'organismo internazionale destinatario e, se del caso, sulle garanzie di cui all'articolo 16 capoverso 2, oppure sull'applicazione di un'eccezione secondo l'articolo 17. |
5 | Se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata, il titolare del trattamento le fornisce le informazioni di cui ai capoversi 2-4 entro un mese dalla ricezione dei dati. Se comunica questi dati personali prima della scadenza di detto termine, il titolare del trattamento fornisce alla persona interessata tali informazioni al più tardi al momento della comunicazione dei dati. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 4 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza - 1 L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
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1 | L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) vigila sull'applicazione delle disposizioni federali sulla protezione dei dati. |
2 | Non sono sottoposti alla vigilanza dell'IFPDT: |
a | l'Assemblea federale; |
b | il Consiglio federale; |
c | i tribunali della Confederazione; |
d | il Ministero pubblico della Confederazione, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito di un procedimento penale; |
e | le autorità federali, per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito della loro attività giurisdizionale o di procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 5 Definizioni - Nella presente legge s'intende per: |
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a | dati personali: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile; |
b | persona interessata: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento; |
c | dati personali degni di particolare protezione: |
c1 | i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, |
c2 | i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia, |
c3 | i dati genetici, |
c4 | i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica, |
c5 | i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, |
c6 | i dati concernenti le misure d'assistenza sociale; |
d | trattamento: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati; |
e | comunicazione: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili; |
f | profilazione: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona; |
g | profilazione a rischio elevato: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica; |
h | violazione della sicurezza dei dati: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate; |
i | organo federale: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali; |
j | titolare del trattamento: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento; |
k | responsabile del trattamento: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr) - Legge sull'archiviazione LAr Art. 6 Obbligo di offerta dei documenti - I servizi o le persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 devono offrire all'Archivio federale di riprendere tutti i documenti dei quali non hanno più bisogno in modo permanente, sempre che non siano essi stessi competenti per la loro archiviazione. |
SR 152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr) - Legge sull'archiviazione LAr Art. 8 Distruzione di documenti - 1 I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale. |
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1 | I documenti che devono essere offerti non possono essere distrutti senza l'autorizzazione dell'Archivio federale. |
2 | L'Archivio federale non distrugge alcun documento senza l'autorizzazione del servizio che versa documenti (servizio mittente). |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate - 1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
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1 | Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata). |
2 | Il titolare del trattamento dà su richiesta alla persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica. |
3 | I capoversi 1 e 2 non si applicano se: |
a | la decisione individuale automatizzata è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest'ultima è soddisfatta; o |
b | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa in maniera automatizzata. |
4 | Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA) o di un'altra legge federale l'organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 3 Campo d'applicazione territoriale - 1 La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
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1 | La presente legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. |
2 | Alle pretese di diritto civile si applica la legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato. Sono fatte salve inoltre le disposizioni concernenti il campo d'applicazione territoriale del Codice penale5. |
IR 0.672.933.61 Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Prot., Prot. d'Accordo e allegato) RS-0.672.933.61 Art. 26 Scambio di informazioni - 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. |
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1 | Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che potrebbero essere rilevanti per l'applicazione della presente Convenzione o per l'applicazione del diritto interno alle imposte contemplate dalla Convenzione, per quanto un'imposizione secondo questo diritto non sia contraria alla presente Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. |
2 | Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'applicazione, dell'accertamento, della riscossione o dell'amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo per i suddetti scopi. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autor |
3 | I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: |
a | di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell'altro Stato contraente; |
b | di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; |
c | di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. |
4 | Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale. |
5 | In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto, per quanto necessario per l'adempimento degli obblighi del presente paragrafo, sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 8 Principi - 1 Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
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1 | Per ottenere informazioni sono ammessi unicamente i provvedimenti che secondo il diritto svizzero potrebbero essere presi ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte oggetto della domanda. |
2 | Le informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, di un procuratore o di un fiduciario, oppure che si rifanno ai diritti di proprietà di una persona possono essere richieste se la convenzione applicabile ne prevede la trasmissione. |
3 | Per ottenere le informazioni l'AFC si rivolge alle persone e alle autorità di cui agli articoli 9-12, se può presumere che esse dispongano di tali informazioni. |
4 | L'autorità richiedente non ha il diritto di consultare gli atti o di presenziare agli atti procedurali eseguiti in Svizzera. |
5 | Le spese per l'ottenimento delle informazioni non sono rimborsate. |
6 | Gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera conformemente alla legge del 23 giugno 200023 sugli avvocati (LLCA) possono negare la consegna di documenti e informazioni tutelati dal segreto professionale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 17 Eccezioni - 1 In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
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1 | In deroga all'articolo 16 capoversi 1 e 2, dati personali possono essere comunicati all'estero se: |
a | la persona interessata ha dato il suo espresso consenso alla comunicazione; |
b | la comunicazione è in relazione diretta con la conclusione o l'esecuzione di un contratto: |
b1 | tra il titolare del trattamento e la persona interessata, o |
b2 | tra il titolare del trattamento e un altro contraente, nell'interesse della persona interessata; |
c | la comunicazione è necessaria per: |
c1 | tutelare un interesse pubblico preponderante, o |
c2 | accertare, esercitare o far valere un diritto dinanzi a un giudice o a un'altra autorità estera competente; |
d | la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l'integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole; |
e | la persona interessata ha reso i dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente al loro trattamento; o |
f | i dati provengono da un registro previsto dalla legge accessibile al pubblico o alle persone con un interesse degno di protezione, sempreché nel caso specifico siano adempiute le condizioni legali per la consultazione. |
2 | Il titolare o il responsabile del trattamento che comunica dati personali conformemente al capoverso 1 lettere b numero 2, c e d ne informa, su richiesta, l'IFPDT. |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 4 Principi - 1 ...11 |
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1 | ...11 |
2 | La procedura di assistenza amministrativa è eseguita speditamente. |
3 | Non è ammessa la trasmissione di informazioni su persone che non sono persone interessate, se queste informazioni non sono presumibilmente pertinenti per la valutazione della situazione fiscale della persona interessata o se gli interessi legittimi di persone che non sono persone interessate prevalgono sull'interesse della parte richiedente alla trasmissione di informazioni.12 |
SR 651.1 Legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF) - Legge sull'assistenza amministrativa fiscale LAAF Art. 19 Procedura di ricorso - 1 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
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1 | Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provvedimenti coercitivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata solo congiuntamente alla decisione finale. |
2 | È legittimata a ricorrere la persona interessata, nonché altre persone alle condizioni di cui all'articolo 48 PA40. |
3 | Il ricorso ha effetto sospensivo. È applicabile l'articolo 55 capoversi 2-4 PA. |
4 | In linea di principio si procede a un solo scambio di scritti. |
5 | Per il rimanente si applicano le disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
SR 235.1 Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD) LPD Art. 25 Diritto d'accesso - 1 Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
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1 | Chiunque può domandare al titolare del trattamento se dati personali che lo concernono sono oggetto di trattamento. |
2 | Alla persona interessata sono fornite le informazioni necessarie affinché possa far valere i suoi diritti secondo la presente legge e sia garantito un trattamento trasparente dei dati. In ogni caso le sono fornite le informazioni seguenti: |
a | l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento; |
b | i dati personali trattati in quanto tali; |
c | lo scopo del trattamento; |
d | la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata; |
e | le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali che non sono stati raccolti presso la persona interessata; |
f | se del caso, l'esistenza di una decisione individuale automatizzata e la logica su cui si fonda la decisione; |
g | se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali, nonché le informazioni di cui all'articolo 19 capoverso 4. |
3 | I dati personali concernenti la salute possono essere comunicati alla persona interessata per il tramite di un professionista della salute da lei designato; a tale scopo è necessario il consenso della persona interessata. |
4 | Il titolare del trattamento è tenuto a fornire le informazioni richieste anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. |
5 | Nessuno può rinunciare preventivamente al diritto d'accesso. |
6 | Il titolare del trattamento fornisce gratuitamente le informazioni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla gratuità, segnatamente se l'informazione richiede un onere sproporzionato. |
7 | Di norma l'informazione è fornita entro 30 giorni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |