SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
|
1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 23 Occupazioni accessorie - Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
|
1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
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1 | La libertà economica è garantita. |
2 | Essa include in particolare la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 36 Limiti dei diritti fondamentali - 1 Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
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1 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. |
2 | Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. |
3 | Esse devono essere proporzionate allo scopo. |
4 | I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 23 Occupazioni accessorie - Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 6a Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione - 1 Il Consiglio federale emana principi relativi: |
|
1 | Il Consiglio federale emana principi relativi: |
a | allo stipendio (prestazioni accessorie comprese) dei quadri di grado più elevato e del personale retribuito con importi analoghi: |
a1 | delle Ferrovie federali svizzere (FFS), |
a2 | di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate; |
b | all'onorario (prestazioni accessorie comprese) dei membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a; |
c | all'equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d'amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a. |
2 | Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale e le indennità di partenza. |
3 | Il Consiglio federale emana altresì principi relativi alle occupazioni accessorie esercitate dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a. Le occupazioni accessorie retribuite che compromettono le prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con l'azienda o lo stabilimento oppure che rischiano di generare un conflitto con gli interessi dell'azienda o dello stabilimento richiedono il consenso del Consiglio federale. Esso disciplina l'obbligo di versare gli introiti provenienti da queste attività. |
4 | La somma globale degli stipendi e degli onorari (prestazioni accessorie comprese) delle persone di cui al capoverso 1 e le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone sono accessibili al pubblico. Lo stipendio o l'onorario (prestazioni accessorie comprese) del presidente della direzione e del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore è reso noto singolarmente. |
5 | I principi di cui ai capoversi 1-4 si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge. |
6 | Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1-5 siano applicati per analogia a tutte le imprese con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Sono eccettuate le società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società sono applicabili gli articoli 663bbis e 663c capoverso 3 CO40.41 |
SR 172.220.12 Ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione e su altre condizioni contrattuali stipulate con i quadri superiori e gli organi direttivi di imprese e istituti della Confederazione (Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) - Ordinanza sulla retribuzione dei quadri Art. 11 Occupazioni accessorie |
|
1 | Per occupazioni accessorie s'intendono in particolare: |
a | l'esercizio di un mandato politico; |
b | l'appartenenza a organi direttivi superiori di altre imprese e istituti di diritto pubblico o privato; |
c | l'esercizio di un'attività di consulenza. |
2 | I membri dei quadri superiori comunicano all'autorità superiore la prevista assunzione di occupazioni accessorie remunerate ai sensi del capoverso 1. Se l'organo direttivo superiore ritiene che l'occupazione accessoria possa ridurre la capacità di rendimento ai sensi del capoverso 3 o condurre a conflitti di interesse ai sensi del capoverso 4, inoltra la comunicazione al Dipartimento competente. Quest'ultimo valuta se è necessaria l'approvazione da parte del Consiglio federale. |
3 | La capacità di rendimento è considerata ridotta se il tempo complessivamente dedicato all'attività principale e a quella accessoria supera di almeno il 10 per cento il tempo pieno. L'organo direttivo superiore può emanare disposizioni restrittive. |
4 | L'ammissibilità di occupazioni accessorie esercitate nello stesso ramo o in uno affine oppure che possono condurre a una relazione d'affari o a una partecipazione dirette deve essere valutata in modo più dettagliato. |
5 | La parte di reddito da attività accessorie che supera il 30 per cento della retribuzione va consegnata al datore di lavoro. Quest'ultimo può rinunciarvi interamente o parzialmente se l'attività accessoria è motivata da un evidente interesse del datore di lavoro. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 23 Occupazioni accessorie - Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
|
1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964204 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
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1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964204 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 64 Tempo di lavoro - (art. 17a LPers) |
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1 | La durata settimanale del lavoro è, in media, di 41,5 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione. Sono fatte salve le deroghe al disciplinamento applicabili ai quadri. |
2 | Qualora circostanze particolari esigano un tempo di lavoro più lungo, la durata settimanale del lavoro può essere prolungata temporaneamente a un massimo di 45 ore. La compensazione di queste ore deve avvenire entro un anno. |
3 | Un supplemento di tempo di riposo del 10 per cento è assegnato agli impiegati per un lavoro svolto regolarmente, su ordine, tra le 20 e le 24. |
4 | Il supplemento di tempo per il lavoro notturno svolto tra le 24 e le 4 ammonta al 30 per cento. Esso è concesso anche per il lavoro notturno svolto tra le 4 e le 5 sempre che il lavoro inizi prima delle 4. Il supplemento è aumentato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni. |
5 | Agli impiegati delle aziende industriali il datore di lavoro può versare, in luogo dei supplementi di cui ai capoversi 3 e 4, i supplementi di cui all'articolo 17b della legge del 13 marzo 1964204 sul lavoro. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.1 Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers) LPers Art. 23 Occupazioni accessorie - Le disposizioni d'esecuzione possono sottoporre ad autorizzazione l'esercizio di determinate attività e incarichi pubblici per quanto esso possa compromettere l'adempimento dei compiti. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |
SR 172.220.111.3 Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers) OPers Art. 91 Occupazioni accessorie - (art. 23 LPers) |
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1 | Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. |
1bis | Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.301 |
2 | L'esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell'autorizzazione se:302 |
a | esse occupano gli impiegati in una misura tale da diminuire le loro prestazioni nell'ambito del rapporto di lavoro con la Confederazione; |
b | il tipo di attività rischia di generare un conflitto con gli interessi del servizio. |
3 | Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d'interesse, l'autorizzazione è negata. I conflitti d'interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti: |
a | consulenza o rappresentanza di terzi in questioni che rientrano nei compiti dell'unità amministrativa presso la quale lavora l'impiegato; |
b | attività collegate a mandati svolti per conto della Confederazione o che la Confederazione deve attribuire in un prossimo futuro. |
4 | Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero necessita sempre dell'autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all'obbligo di autorizzazione anche durante l'impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. |
5 | Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all'estero. |