SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
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a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 2 Definizioni - Nella presente legge si intende per: |
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a | servizi postali: l'accettazione, la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione di invii postali; |
b | invii postali: invii indirizzati, nella forma definitiva al momento in cui vengono presi in consegna da un fornitore di servizi postali, segnatamente lettere, pacchi, giornali e periodici; |
c | lettere: invii postali di 2 cm di spessore al massimo e di peso non superiore a 2 kg; |
d | pacchi: invii postali di oltre 2 cm di spessore e fino a 30 kg di peso; |
e | giornali e periodici: pubblicazioni, edite a scadenza regolare in forma cartacea e destinate a un largo pubblico di lettori; |
f | traffico dei pagamenti: versamenti, pagamenti e trasferimenti. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |
SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina: |
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1 | La presente legge disciplina: |
a | la fornitura a titolo professionale di servizi postali; |
b | il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti da parte della Posta Svizzera (Posta). |
2 | Essa si prefigge di offrire alla popolazione e all'economia un'ampia gamma di servizi postali convenienti e di alta qualità nonché il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. |
3 | Intende in particolare: |
a | garantire a tutti i gruppi della popolazione e in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzi convenienti, fornendo: |
a1 | servizi postali, |
a2 | prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti; |
b | istituire le condizioni quadro per una concorrenza efficace in materia di servizi postali. |