SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 1 - 1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
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1 | La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse. |
2 | La tassa contribuisce inoltre a: |
a | migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti; |
b | incrementare il trasporto delle merci per ferrovia. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 2 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 3 Oggetto - La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 6 Principio - 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
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1 | La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi nel territorio doganale.10 |
2 | Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa. |
3 | La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo. |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.81 Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTTP) - Legge sul traffico pesante LTTP Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa - 1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
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1 | È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente. |
2 | Per i rimorchi trainati è assoggettato al pagamento della tassa il detentore del veicolo a motore.8 |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 77 - 1 Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
|
1 | Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
1 | l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi; |
2 | quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane; |
3 | quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese. |
2 | In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca. |
3 | Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 77 - 1 Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
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1 | Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
1 | l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi; |
2 | quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane; |
3 | quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese. |
2 | In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca. |
3 | Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 78 - 1 Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento41, il termine si protrae al prossimo giorno feriale. |
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1 | Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento41, il termine si protrae al prossimo giorno feriale. |
2 | È riservata ogni diversa pattuizione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 77 - 1 Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
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1 | Ove l'adempimento d'una obbligazione o d'altro atto giuridico debba aver luogo trascorso un dato termine dalla conclusione del contratto, esso dovrà effettuarsi: |
1 | l'ultimo giorno del termine, se questo è fissato a giorni, non comprendendo nel computo del termine il giorno in cui fu conchiuso il contratto, e, se il termine è di otto o 15 giorni, s'intenderanno non una o due settimane ma otto o 15 giorni interi; |
2 | quel giorno dell'ultima settimana che pel nome corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a settimane; |
3 | quel giorno dell'ultimo mese che per il numero corrisponde a quello in cui fu conchiuso il contratto, se il termine fu stabilito a mesi o ad uno spazio di tempo comprendente più mesi (un anno, un semestre, un trimestre), e, se un tal giorno manca nell'ultimo mese, l'adempimento avrà luogo l'ultimo giorno di detto mese. |
2 | In egual modo è computato il termine anche se lo stesso abbia a decorrere non dal giorno del contratto, ma da altra epoca. |
3 | Ove l'adempimento debba seguire entro un certo termine, dovrà aver luogo prima dello spirare del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 78 - 1 Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento41, il termine si protrae al prossimo giorno feriale. |
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1 | Se il momento dell'adempimento o l'ultimo giorno di un termine cade in domenica od in altro giorno officialmente riconosciuto come festivo nel luogo dell'adempimento41, il termine si protrae al prossimo giorno feriale. |
2 | È riservata ogni diversa pattuizione. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |
SR 641.811 Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente la tassa sul traffico pesante (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP) - Ordinanza sul traffico pesante OTTP Art. 36 Termine per la dichiarazione - 1 La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
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1 | La dichiarazione deve essere presentata all'UDSC conformemente alle prescrizioni tecniche e operative ed entro i seguenti termini: |
a | per i veicoli a motore svizzeri: giornalmente; |
b | per i veicoli a motore esteri: dopo l'uscita dal territorio doganale oppure giornalmente se il veicolo si trova nel territorio doganale per più di un giorno. |
2 | L'UDSC può esigere una dichiarazione giornaliera anche se il veicolo non è stato spostato. |