SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale - Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell'alimentazione animale - Sono vietati o autorizzati con restrizioni l'immissione sul mercato e l'uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell'allegato 4.1. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 14 Etichettatura facoltativa - 1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione: |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 14 Etichettatura facoltativa - 1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione: |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 22 Diritto previgente: abrogazione - L'ordinanza del 10 giugno 199922 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 22 Diritto previgente: abrogazione - L'ordinanza del 10 giugno 199922 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è abrogata. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 10 Igiene - 1 La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 10 Igiene - 1 La persona responsabile di un'azienda alimentare deve provvedere affinché le derrate alimentari non siano modificate sfavorevolmente da microorganismi, residui e contaminanti o in altro modo. |
SR 817.02 Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso - Ordinanza sulle derrate alimentari Oderr Art. 31 Obbligo di autorizzazione - 1 L'immissione sul mercato di derrate alimentari che sono OGM, che li contengono o che ne sono state ricavate (prodotti OGM) e sono destinate a essere consegnate ai consumatori necessita dell'autorizzazione dell'USAV. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 27 Libertà economica - 1 La libertà economica è garantita. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 5 Alimenti dietetici per animali - 1 L'elenco degli scopi d'utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteristiche nutrizionali particolari è riportato nell'allegato 3.1. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 7 Requisiti minimi relativi all'etichettatura di alimenti per animali - 1 L'indicazione dell'elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere conforme ai requisiti del capitolo I dell'allegato 8.2 o del capitolo I dell'allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all'etichettatura per l'autorizzazione dell'additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
|
a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 169 Misure amministrative generali - 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: |
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a | divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o designazioni; |
b | rinvio di prodotti in caso d'importazione o d'esportazione; |
c | obbligo di ritirare o di richiamare prodotti oppure di avvertire il pubblico in merito a eventuali rischi legati ai prodotti; |
d | neutralizzazione, confisca o distruzione dei prodotti.257 |
e | divieto di fornire, ritirare e valorizzare; |
f | esecuzione sostitutiva a spese dell'autore della violazione o dell'organizzazione incaricata; |
g | sequestro; |
h | addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo. |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 14 Etichettatura facoltativa - 1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all'etichettatura, nell'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione: |
SR 916.307.1 Ordinanza del DEFR del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAlA) - Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale OLAlA Art. 20 - 1 Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono adempiere le disposizioni dell'allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. |