SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 21 - 1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
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1 | I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
2 | I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
3 | I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
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a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
adecies | medicamento importante per malattie rare («orphan drug»): un medicamento per uso umano per il quale è fornita la prova che: |
anovies | medicamento biosimilare: un medicamento biologico che ha una sufficiente similarità con un preparato di riferimento omologato dall'Istituto e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato; |
aocties | preparato di riferimento: un medicamento biologico impiegato come riferimento nella documentazione di omologazione relativa a un medicamento biosimilare e la cui qualità, efficacia e sicurezza farmaceutiche fungono da base per il paragone; |
aquater | medicamenti della medicina complementare senza menzione dell'indicazione: i medicamenti della medicina complementare senza menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso terapeutico individuale; |
aquinquies | medicamenti fitoterapeutici: i medicamenti con menzione dell'indicazione che contengono come principi attivi esclusivamente una o più sostanze vegetali o preparati vegetali e che non possono essere attribuiti ai medicamenti della medicina complementare; |
asepties | medicamento generico: un medicamento omologato dall'Istituto essenzialmente analogo a un preparato originale e sostituibile a quest'ultimo in quanto contenente i medesimi principi attivi e offerto nelle medesime forme galeniche e con i medesimi dosaggi; |
asexies | preparato originale: il primo medicamento omologato con un determinato principio attivo dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), compresa qualsiasi forma galenica omologata allo stesso momento o ulteriormente; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
adecie | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
adecie | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
b | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
|
1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
|
a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
adecies | medicamento importante per malattie rare («orphan drug»): un medicamento per uso umano per il quale è fornita la prova che: |
anovies | medicamento biosimilare: un medicamento biologico che ha una sufficiente similarità con un preparato di riferimento omologato dall'Istituto e che si riferisce alla documentazione relativa a tale preparato; |
aocties | preparato di riferimento: un medicamento biologico impiegato come riferimento nella documentazione di omologazione relativa a un medicamento biosimilare e la cui qualità, efficacia e sicurezza farmaceutiche fungono da base per il paragone; |
aquater | medicamenti della medicina complementare senza menzione dell'indicazione: i medicamenti della medicina complementare senza menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso terapeutico individuale; |
aquinquies | medicamenti fitoterapeutici: i medicamenti con menzione dell'indicazione che contengono come principi attivi esclusivamente una o più sostanze vegetali o preparati vegetali e che non possono essere attribuiti ai medicamenti della medicina complementare; |
asepties | medicamento generico: un medicamento omologato dall'Istituto essenzialmente analogo a un preparato originale e sostituibile a quest'ultimo in quanto contenente i medesimi principi attivi e offerto nelle medesime forme galeniche e con i medesimi dosaggi; |
asexies | preparato originale: il primo medicamento omologato con un determinato principio attivo dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto), compresa qualsiasi forma galenica omologata allo stesso momento o ulteriormente; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
adecie | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
adecie | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
b | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
|
1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 7 - 1 Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 19 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 3 Sicurezza - I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 21 - 1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
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1 | I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
2 | I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
3 | I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |