SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 21 - 1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
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1 | I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
2 | I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
3 | I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
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a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
ater1 | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
ater2 | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
bdecies | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
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a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
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1 | L'autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. |
2 | Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere: |
a | una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente: |
b | una decisione impugnabile mediante opposizione; |
c | una decisione interamente conforme alle domande delle parti; |
d | una misura d'esecuzione; |
e | altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi sia pericolo nell'indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nessun'altra disposizione di diritto federale conferisca loro il diritto di essere preliminarmente sentite. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
|
1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 946.51 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) LOTC Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende con: |
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a | ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: |
a1 | prescrizioni o norme tecniche divergenti, |
a2 | dall'applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o |
a3 | dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; |
b | prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: |
b1 | la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, |
b2 | la produzione, il trasporto o l'immagazzinamento dei prodotti, |
b3 | gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; |
c | norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all'imballaggio o all'etichettatura dei prodotti o all'esame o alla valutazione della conformità; |
d | immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest'ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all'immissione in commercio: |
d1 | l'uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, |
d2 | l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio, |
d3 | la messa a disposizione di un prodotto per l'uso da parte di terzi, |
d4 | l'offerta di un prodotto; |
e | messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; |
f | esame: l'operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; |
g | conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; |
h | valutazione della conformità: l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; |
i | certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; |
k | dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; |
l | marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; |
m | registrazione: il deposito presso l'autorità competente della documentazione necessaria per l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio o l'impiego di prodotti; |
n | omologazione: l'autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; |
o | accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; |
p | sorveglianza del mercato: l'attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; |
q | informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l'etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l'uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza. |
SR 812.21 Legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer) - Legge sugli agenti terapeutici LATer Art. 4 Definizioni - 1 Ai sensi della presente legge si intende per: |
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1 | Ai sensi della presente legge si intende per: |
a | medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un'azione medica sull'organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati; |
abis | medicamenti con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all'uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche; |
ater | medicamenti della medicina complementare con menzione dell'indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l'omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico; |
ater1 | il medicamento serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia che può avere esito letale o essere cronica e invalidante, dalla quale sono affette in Svizzera, al momento della presentazione della domanda, al massimo cinque persone su diecimila, o |
ater2 | lo statuto di medicamento importante per malattie rare è stato conferito al medicamento o al suo principio attivo da un altro Paese con controllo dei medicamenti equivalente ai sensi dell'articolo 13; |
bdecies | dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all'uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento; |
c | fabbricazione: l'insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico, dall'acquisto delle materie prime passando dalla preparazione fino all'imballaggio, al deposito e alla fornitura del prodotto finito, compresi i controlli di qualità e la liberazione di partite; |
d | immissione in commercio: lo smercio e la dispensazione19 di agenti terapeutici; |
e | smercio: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico, incluse le attività di mediatori e di agenti, ad eccezione della dispensazione; |
f | dispensazione: la consegna o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di un agente terapeutico pronto per l'uso, destinato ad essere utilizzato dall'acquirente, nonché su terzi o animali; |
fbis | prescrizione: una decisione verbalizzata, emessa conformemente all'articolo 26 capoverso 2 da un operatore sanitario autorizzato e riferita a una persona determinata, che conferisce a tale persona il diritto a una prestazione medica quale una prestazione di cura, un medicamento, un'analisi o un dispositivo medico; |
g | farmacopea (Pharmacopoea Europaea e Pharmacopoea Helvetica): una raccolta di prescrizioni sulla qualità dei medicamenti, delle sostanze ausiliarie farmaceutiche e di singoli dispositivi medici; |
h | nuovo principio attivo: principio attivo omologato in Svizzera per la prima volta nel quadro di una procedura ordinaria secondo l'articolo 11; un principio attivo già omologato come componente di medicamenti per uso umano è considerato nuovo principio attivo quando impiegato in medicamenti per uso veterinario, e viceversa; |
i | farmacia pubblica: farmacia titolare di un'autorizzazione cantonale e diretta da un farmacista, che garantisce orari di apertura regolari e offre un accesso diretto al pubblico; |
j | farmacia ospedaliera: servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell'ospedale; per la fabbricazione di radiofarmaci secondo l'articolo 9 capoversi 2 lettera a e 2bis, è considerata farmacia ospedaliera anche un'azienda di radiofarmacia interna all'ospedale; |
k | dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un'istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un'autorizzazione d'esercizio. |
2 | Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell'evoluzione sul piano internazionale. |
3 | Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell'armonizzazione internazionale.26 |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
|
1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
|
1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 7 - 1 Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
|
1 | Il proponente non è vincolato dalla proposta se le clausole aggiuntevi, la natura o le circostanze particolari del negozio escludono un impegno da parte sua. |
2 | L'invio di tariffe, prezzi correnti e simili non costituisce per sé stesso una proposta. |
3 | Per contro vale di regola come proposta l'esposizione di merci con indicazione dei prezzi. |
SR 784.101.2 Ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT) OIT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un'antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio; |
b | impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo; |
c | impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); |
d | interfaccia: |
d1 | un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l'utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o |
d2 | un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche; |
e | offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo; |
f | messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito; |
g | immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero; |
h | messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
i | installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio; |
j | esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo; |
k | interferenza: l'effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un'energia indesiderata provocata da un'emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell'informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata; |
l | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio; |
m | mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
n | importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall'estero; |
o | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato; |
obis | fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un'attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci; |
p | operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio; |
pbis | fornitore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
q | marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l'apposizione. |
2 | L'importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un'immissione in commercio. |
3 | L'offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato. |
4 | Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall'utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
5 | Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione. |
6 | L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni. |
7 | L'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un'immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico. |
8 | Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante: |
a | se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o |
b | se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza. |
9 | La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 4 Obblighi - 1 Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
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1 | Per gli obblighi degli operatori economici si applicano gli articoli 6-9 e gli allegati I e III, in essi citati, della direttiva UE «bassa tensione»17, nella misura in cui tali obblighi non derivino già dalla presente ordinanza. L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) è l'autorità competente secondo questi articoli. |
2 | L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Se è già stata apposta in conformità alle disposizioni dell'UE, la marcatura CE sui prodotti di cui all'articolo 1 capoverso 1 può essere mantenuta. |
3 | Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini della presente ordinanza ed è soggetto ai corrispondenti obblighi quando:18 |
a | immette sul mercato un prodotto a bassa tensione con il proprio nome o marchio commerciale; oppure |
b | modifica un prodotto a bassa tensione già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 19 Revoca dell'autorizzazione - L'autorizzazione è revocata se le condizioni necessarie per il suo rilascio non sono più adempiute. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 3 Sicurezza - I prodotti a bassa tensione possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se sono conformi alle regole tecniche riconosciute e se in condizioni di esercizio, manutenzione e impiego conformi alle disposizioni non mettono in pericolo la sicurezza di persone, animali domestici o cose. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 18 Durata di validità dell'autorizzazione - 1 L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
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1 | L'autorizzazione è valida per cinque anni al massimo. |
2 | Se si richiede la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione, l'organo di controllo decide se occorre fornire una nuova prova. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 21 - 1 I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
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1 | I prodotti a bassa tensione usati possono essere messi a disposizione sul mercato soltanto se adempiono i requisiti in vigore al momento della loro immissione sul mercato. |
2 | I prodotti usati immessi per la prima volta sul mercato svizzero sottostanno alle disposizioni sull'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
3 | I prodotti a bassa tensione che subiscono trasformazioni o rinnovamenti concernenti essenzialmente la sicurezza soggiacciono, per quanto riguarda tali trasformazioni e rinnovamenti, alle disposizioni relative all'immissione sul mercato di prodotti nuovi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
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1 | Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
2 | L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. |
3 | Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. |
4 | La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. |
SR 734.26 Ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) OPBT Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza si intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza si intende per: |
a | messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto elettrico a bassa tensione per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato svizzero nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
b | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato svizzero di un prodotto a bassa tensione; |
bbis | fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un prodotto a bassa tensione, o lo fa progettare o produrre, e lo immette in commercio con il proprio nome o marchio; |
bquater | importatore: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette in commercio un prodotto a bassa tensione proveniente dall'estero; |
bquinquies | distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a bassa tensione a disposizione sul mercato; |
bsepties | prestatore di servizi della società dell'informazione: ogni persona fisica o giuridica che, normalmente dietro retribuzione, fornisce un servizio via Internet e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; |
bsexies | fornitore di servizi di logistica: ogni persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale fornisce almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti a bassa tensione interessati; sono esclusi i servizi postali di cui all'articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 201011 sulle poste e tutti gli altri servizi di trasporto merci; |
bter | rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
c | operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e il fornitore di servizi di logistica; |
d | norme armonizzate: le norme armonizzate ai sensi della legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. |
2 | La messa in servizio di prodotti a bassa tensione a scopi professionali nella propria impresa è equiparata alla messa a disposizione sul mercato in Svizzera se precedentemente non vi è stata alcuna messa a disposizione sul mercato.14 |
3 | Per il resto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE «bassa tensione»15 ad eccezione dell'articolo 2 numero 9. Inoltre si applicano le definizioni equivalenti di cui all'allegato della presente ordinanza. |