SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
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SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
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1 | L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. |
2 | Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. |
3 | La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 10 - 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
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1 | I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: |
1 | negli affari propri; |
2 | negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; |
2bis | negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; |
3 | negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; |
4 | negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. |
2 | L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. |