|
RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
||||||
| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 6 |
||||||
| Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone. | ||||||
| Le lingue ufficiali sono: | ||||||
| il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; | ||||||
| il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; | ||||||
| il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland. [1] | ||||||
| Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: | ||||||
| il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; | ||||||
| il tedesco per gli altri Comuni. [2] | ||||||
| Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone. [3] | ||||||
| Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l'intero Cantone. [4] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). [3] Originario cpv. 3. [4] Originario cpv. 4. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 242 [1] |
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| L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. | ||||||
| Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. | ||||||
| La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 10 [1] |
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| I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni: | ||||||
| negli affari propri; | ||||||
| negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona con cui convivono di fatto; | ||||||
| negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo grado, in linea collaterale; | ||||||
| negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali, mandatari o impiegati; | ||||||
| negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi. | ||||||
| L'ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). [3] Introdotto dall'all. n. 16 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||