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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 215 |
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| A ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dell'aumento conseguito dall'altro. | ||||||
| I crediti sono compensati. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 225 |
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| I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. | ||||||
| Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale. | ||||||
| I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 225 |
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| I beni propri sono costituiti per convenzione matrimoniale, per liberalità di terzi o per legge. | ||||||
| Sono beni propri per legge le cose che servono esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e le pretese di riparazione morale. | ||||||
| I beni spettanti a un coniuge a titolo di legittima non possono essergli devoluti a titolo di beni propri per liberalità dei suoi parenti se, secondo la convenzione matrimoniale, fanno parte dei beni comuni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 462 [1] |
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| Il coniuge superstite o il partner registrato superstite riceve: [2] | ||||||
| in concorso con i discendenti, la metà della successione; | ||||||
| in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione; | ||||||
| se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122153art. 1; FF 1979 II 1119). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 527 |
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| Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte: | ||||||
| le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione; | ||||||
| i contratti di fine e rinuncia d'eredità; | ||||||
| le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso; | ||||||
| le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
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| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 226 |
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| Sono considerati comuni tutti i beni di cui non sia provato che siano beni propri di un coniuge. | ||||||
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RS 211.435.1 OAPuE Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) Art. 22 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti |
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| Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 [1] sugli emolumenti. | ||||||
| [1] RS 172.041.1 | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La porzione legittima è della metà della quota ereditaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 472 [1] |
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| In caso di morte del disponente durante una procedura di divorzio, il coniuge superstite perde la porzione legittima se: | ||||||
| la procedura è stata introdotta su richiesta comune o continuata conformemente alle disposizioni sul divorzio su richiesta comune; o | ||||||
| i coniugi hanno vissuto separati per due anni almeno. | ||||||
| In tal caso le porzioni legittime sono calcolate come se il disponente non fosse stato sposato. | ||||||
| I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo scioglimento dell'unione domestica registrata. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 471 [1] |
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| La porzione legittima è della metà della quota ereditaria. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). | ||||||