SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 33 - 1 Le seguenti istanze devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di trenta giorni: |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 115 - 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest'ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.124 |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 5 - 1 Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 676 - 1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.573 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 662 - 1 Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 731 - 1 Per la costituzione di una servitù prediale è necessaria l'iscrizione nel registro fondiario. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 69 - 1 Ove l'esistenza del diritto pel quale si pretende un'indennità sia contestata, la procedura è sospesa e si fissa all'espropriante un termine per promuovere azione davanti al giudice ordinario, con la comminatoria che in caso d'inosservanza del termine l'esistenza del diritto sarà riconosciuta. A richiesta di una delle parti, si può procedere a una stima a titolo eventuale. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 63 - Il Tribunale amministrativo federale ha i compiti e le competenze seguenti: |
SR 614.0 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze, LCF) - Legge sul Controllo delle finanze LCF Art. 19 Ordinamenti particolari - 1 Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
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1 | Non sottostanno alla vigilanza finanziaria del Controllo federale delle finanze: |
a | la Banca nazionale svizzera; |
b | l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), fatta eccezione per l'assicurazione militare se la sua gestione gli è trasferita.53 |
2 | Altri ordinamenti particolari devono essere espressamente previsti dalla legge. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 34 - 1 Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria. |
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1 | Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria. |
2 | Quando è stata ordinata una limitazione della risposta secondo l'articolo 30 o una misura siffatta si riveli ormai opportuna, si abbrevia in conformità la procedura preparatoria. L'istruzione può essere limitata ad una sola questione di merito, se la soluzione di questa mette presumibilmente fine alla lite. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 35 - 1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
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1 | Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
2 | Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove. |
3 | L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa. |
4 | Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 35 - 1 Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
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1 | Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento. |
2 | Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove. |
3 | L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa. |
4 | Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 115 - 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest'ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.124 |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 115 - 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest'ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.124 |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 115 - 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a quest'ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata, tale pretesa sussiste per ciascuna parte alla procedura di approvazione dei piani minacciata di espropriazione.124 |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |