SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 45 Disposizione transitoria concernente la protezione giuridica - Fino all'entrata in vigore della legge del 17 giugno 200566 sul Tribunale amministrativo federale, la protezione giuridica è disciplinata come segue, a complemento delle disposizioni generali della procedura federale: la Commissione di ricorso DFE giudica i ricorsi contro le decisioni dell'USAV. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 5 Formazione e informazione - 1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
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1 | La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali. |
1bis | Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9 |
2 | La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 12 Obbligo di annuncio - 1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale. |
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1 | Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale. |
2 | L'autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest'ultima, decide se l'allevamento può continuare. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'annuncio. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 1 Scopo - Scopo della presente legge è di tutelare la dignità e il benessere degli animali. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 13 Obbligo di autorizzazione e annuncio - 1 Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione. |
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1 | Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione. |
2 | Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 19 Requisiti - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio. |
2 | Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 17. |
3 | Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti. |
4 | Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d'ansietà. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 12 Obbligo di annuncio - 1 Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale. |
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1 | Gli animali geneticamente modificati cui il processo di produzione o l'allevamento arreca dolori, sofferenze, lesioni o turbe comportamentali e la cui dignità risulta comunque lesa devono essere annunciati all'autorità cantonale. |
2 | L'autorità cantonale inoltra tali annunci alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base alla proposta di quest'ultima, decide se l'allevamento può continuare. |
3 | Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'annuncio. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 13 Obbligo di autorizzazione e annuncio - 1 Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione. |
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1 | Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione. |
2 | Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 17 Limitazione al minimo indispensabile - Gli esperimenti che provocano all'animale dolori, sofferenze o lesioni, lo pongono in stato d'ansietà oppure che possono compromettere in misura notevole il suo stato generale o ledere in altro modo la sua dignità devono essere limitati al minimo indispensabile. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 51 - 1 I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di suggelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando questa cautela. |
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1 | I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di suggelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando questa cautela. |
2 | Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimonio per indicare ove esso si trova. |
3 | Il giudice applica per analogia l'articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all'invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo. |
4 | Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) LPAn Art. 19 Requisiti - 1 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio. |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce le condizioni che devono soddisfare gli istituti e i laboratori autorizzati a effettuare esperimenti sugli animali, come pure in materia di formazione e di formazione continua del personale e di autorizzazione dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio. |
2 | Il Consiglio federale determina i criteri per valutare quali esperimenti sono indispensabili ai sensi dell'articolo 17. |
3 | Il Consiglio federale può dichiarare inammissibili determinati scopi perseguiti con gli esperimenti. |
4 | Un esperimento sugli animali è inammissibile in particolare se, commisurato al risultato atteso in materia di conoscenze, arreca all'animale dolori, sofferenze o lesioni sproporzionati o lo pone in stato sproporzionato d'ansietà. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 42 - 1 Possono rifiutare di deporre: |
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1 | Possono rifiutare di deporre: |
a | la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o: |
abis | le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 28a del Codice penale , non possono essere inflitte pene né presi prov-vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare; |
a1 | il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto, |
a2 | i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale; |
b | le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice penale, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto. |
2 | Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri segreti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rivelarlo. |
3 | Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari e dei loro ausiliari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o cantonale.19 |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 51 - 1 I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di suggelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando questa cautela. |
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1 | I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di suggelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando questa cautela. |
2 | Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimonio per indicare ove esso si trova. |
3 | Il giudice applica per analogia l'articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all'invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo. |
4 | Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 42 - 1 Possono rifiutare di deporre: |
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1 | Possono rifiutare di deporre: |
a | la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato lei stessa o: |
abis | le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 28a del Codice penale , non possono essere inflitte pene né presi prov-vedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare; |
a1 | il suo coniuge, il suo partner registrato o la persona con cui convive di fatto, |
a2 | i suoi parenti o affini in linea retta e in secondo grado della linea collaterale; |
b | le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice penale, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto. |
2 | Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri segreti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testimonio a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rivelarlo. |
3 | Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari e dei loro ausiliari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o cantonale.19 |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 321 - 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni453, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.454 |
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1 | Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni453, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.454 |
2 | La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. |
3 | Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio.455 |