SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 7 Domande - 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
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1 | I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
2 | La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm che gestisce l'azienda il 31 gennaio all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. |
3 | La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: |
a | le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento; |
b | i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; |
c | le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore; |
d | i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. |
4 | I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati. |
5 | Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. |
6 | Il Cantone stabilisce: |
a | se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; |
b | se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 9 - 1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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1 | Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
1bis | ...36 |
2 | Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. |
3 | Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro: |
a | il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; |
b | il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37 |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 9 - 1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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1 | Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
1bis | ...36 |
2 | Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. |
3 | Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro: |
a | il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; |
b | il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37 |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 9 - 1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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1 | Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
1bis | ...36 |
2 | Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. |
3 | Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro: |
a | il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; |
b | il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37 |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 9 - 1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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1 | Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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2 | Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. |
3 | Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro: |
a | il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; |
b | il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37 |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 7 Domande - 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
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1 | I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
2 | La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm che gestisce l'azienda il 31 gennaio all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. |
3 | La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: |
a | le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento; |
b | i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; |
c | le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore; |
d | i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. |
4 | I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati. |
5 | Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. |
6 | Il Cantone stabilisce: |
a | se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; |
b | se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 7 Domande - 1 I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
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1 | I contributi per singole colture e il supplemento per i cereali sono versati solo su richiesta.27 |
2 | La domanda deve essere inoltrata dal gestore di un'azienda di cui all'articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all'articolo 10 OTerm che gestisce l'azienda il 31 gennaio all'autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all'autorità designata dal Cantone dove ha sede. |
3 | La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati: |
a | le colture secondo l'articolo 1 o 4 per le quali sono richiesti i contributi o il supplemento; |
b | i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 201330 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura; |
c | le variazioni di superficie e gli indirizzi delle aziende interessate, con indicazione del vecchio e del nuovo gestore; |
d | i pagamenti diretti dell'UE ricevuti l'anno precedente per le superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. |
4 | I gestori di aziende con superfici nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a inoltrare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell'UE versati. |
5 | Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L'attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone. |
6 | Il Cantone stabilisce: |
a | se la domanda deve essere inoltrata in forma cartacea o elettronicamente; |
b | se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l'articolo 2 lettera e della legge del 18 marzo 201632 sulla firma elettronica. |
SR 910.17 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC) - Ordinanza sui contributi nella campicoltura OCSC Art. 9 - 1 Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
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1 | Se, dopo la presentazione della domanda, i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. |
1bis | ...36 |
2 | Variazioni successive delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio. |
3 | Se il gestore non può adempiere le esigenze relative ai contributi per singole colture e al supplemento per i cereali che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica immediatamente al servizio cantonale competente. La notifica è presa in considerazione se avviene entro: |
a | il giorno prima della ricezione di un preavviso di controllo; |
b | il giorno prima del controllo se questo è eseguito senza preavviso.37 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 22 Libertà di riunione - 1 La libertà di riunione è garantita. |
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1 | La libertà di riunione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |