Urteilskopf

98 III 67

15. Sentenza del 27 novembre 1972 nella causa Massa fallimentare Interform SA
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 68

BGE 98 III 67 S. 68

A.- Con decreto del 6 agosto 1971 il Pretore di Mendrisio dichiarava chiusa la procedura di fallimento aperta nei confronti della Lema SA A domanda di un creditore pignoratizio, la liquidazione continuava nondimeno sull'immobile, sito a Vacallo, della fallita, che garantisce anche altri creditori. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio (designato qui appresso: l'Ufficio) deponeva il 10 aprile 1972 l'elenco degli oneri gravanti l'immobile. La Massa fallimentare Interform SA impugnava tale elenco degli oneri e promuoveva avanti la Pretura di Mendrisio-Sud sette cause, sei delle quali si concludevano con il riconoscimento da parte dei convenuti delle ragioni fatte valere dall'attrice. La settima causa è tutora pendente. L'Ufficio formava successivamente un nuovo elenco degli oneri, depositato il 23 maggio 1972, nel quale non figurano più gli importi delle sei cause giudizialmente risolte, nè quello della settima, tuttora in corso; figura invece quale credito ipotecario un importo di fr. 50 000.-- della Società SIFE, menzionato nell'elenco del 10 aprile 1972 quale credito chirografario.
B.- Contro l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 insorgeva la Massa fallimentare Interform SA, che presentava reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del cantone Ticino quale autorità di vigilanza. Questa respingeva il reclamo con decisione dell'11 ottobre 1972. La Massa fallimentare Interform SA ha impugnato la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza, chiedendo che l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 sia annullato e sostituito da quello precedente del 10 aprile 1972.
Erwägungen

Considerando in diritto:

1. La liquidazione che ha luogo attualmente avanti l'Ufficio di Mendrisio e che ha per oggetto l'immobile di proprietà della società Lema SA deve avvenire secondo le norme della procedura sommaria di fallimento, come il Tribunale federale l'ha stabilito nella sua sentenza RU 97 III 38 consid. 3. Ne segue che sono applicabili l'art. 231
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 231 - 1 L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1    L'ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procedere alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:
1  il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà prevedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o
2  il caso è semplice.
2    Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma ricavata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
3    La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:
1  Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei creditori sembra opportuna, l'ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circolare.
2  Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l'ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei creditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l'elenco degli oneri.
3  L'ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell'inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.
4  Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.
LEF e l'art. 96
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 96 - Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:98
a  si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei creditori quando il fallito faccia una proposta di concordato e anticipi le spese occorrenti;
b  agli incanti di fondi sono applicabili le disposizioni degli articoli 134 a 137 e 143 LEF; non si può però concedere un termine maggiore di tre mesi per il pagamento. Del resto valgono per la realizzazione le regole contenute negli articoli 71 a 78 e 80 del presente regolamento99;
c  ...
RUF, i quali regolano detta procedura. In virtù dell'art. 70
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 70 - La graduatoria, deve essere allestita anche se il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le norme della LEF e del presente regolamento.
RUF, richiamato espressamente dall'art. 96
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 96 - Per la procedura sommaria valgono, oltre gli articoli 32, 49, 70 e 93, le seguenti prescrizioni speciali:98
a  si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei creditori quando il fallito faccia una proposta di concordato e anticipi le spese occorrenti;
b  agli incanti di fondi sono applicabili le disposizioni degli articoli 134 a 137 e 143 LEF; non si può però concedere un termine maggiore di tre mesi per il pagamento. Del resto valgono per la realizzazione le regole contenute negli articoli 71 a 78 e 80 del presente regolamento99;
c  ...
RUF, la graduatoria deve essere allestita anche se il fallimento viene liquidato secondo la procedura sommaria (v. anche RU 56
BGE 98 III 67 S. 69

III 121
). Per effetto del rinvio disposto dall'ultima parte di detto art. 70
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 70 - La graduatoria, deve essere allestita anche se il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le norme della LEF e del presente regolamento.
RUF, si applicano alla procedura sommaria parimenti gli art. 241
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 241 - Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l'amministrazione speciale del fallimento.
-251
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 251 - 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
1    Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del fallimento.
2    Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione.
3    Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione.
4    Se l'amministrazione del fallimento ritiene giustificata l'insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni.
5    È applicabile l'articolo 250.
LEF, gli art. 55
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 55 - Le dichiarazioni del fallito in merito ai singoli crediti insinuati al fallimento (art. 244 LEF) devono essere trascritte nell'elenco delle insinuazioni, oppure in uno speciale protocollo, e venir firmate dal fallito. Se questi è morto od assente, si terrà nota di questa circostanza. Sono anche qui applicabili le norme sancite dall'articolo 30 per le società in nome collettivo ed in accomandita, per le società anonime e le associazioni.
-70
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 70 - La graduatoria, deve essere allestita anche se il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria. Circa il modo di compilare la graduatoria, il deposito, la pubblicazione e la contestazione della stessa sono applicabili le norme della LEF e del presente regolamento.
RUF e gli art. 122 ss
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 122 - La realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento è regolata dalle disposizioni del regolamento del 13 luglio 1911171 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), colle modificazioni ed integrazioni seguenti.
. RFF; l'art. 122
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF)
RFF Art. 122 - La realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento è regolata dalle disposizioni del regolamento del 13 luglio 1911171 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF), colle modificazioni ed integrazioni seguenti.
RFF statuisce espressamente che per la realizzazione dei fondi nella procedura di fallimento si applicano le disposizioni del RUF. A mente dell'art. 250 cpv. 3
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 250 - 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
1    Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.
2    Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l'azione deve essere promossa contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata.
3    ...452
LEF, che, da quanto si è detto, risulta applicabile alla fattispecie, il creditore che contesta con successo con azione in giudizio l'ammissione di altri creditoro il grado ad essi accordato, può prevalersi per il soddisfacimento dell'intero suo credito, comprese le spese processualidell'importo stralciato, mentre l'eventuale eccedenza è ripartita in base alla graduatoria rettificata. Scopo del ricorso presentato dalla Massa fallimentare Interform SA è la salvaguardia di questo diritto, che è un corrispettivo della diligenza del creditore che ha assunto, a proprio rischio, un'iniziativa giudiziaria coronata poi da successo. A tutela di tale diritto, l'art. 65
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 65 - 1 Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore.
1    Durante il termine di contestazione della graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte potranno essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa o contro un altro creditore.
2    La modificazione deve far oggetto di una nuova pubblicazione (art. 67 cpv. 3)
RUF prevede che, durante il termine d'opposizione alla graduatoria, le decisioni che già vi fossero iscritte possono essere modificate dall'amministrazione solo fino a che non sia stato intentato alcun processo contro la massa. Questa disposizione si applica, malgrado il suo testo troppo restrittivo, anche al caso di un processo promosso da un creditore contro un altro (RU 38 I 745). Nel caso in esame l'Ufficio di Mendrisio ha violato la menzionata disposizione. Nè può esso giovarsi dell'argomento espresso dall'autorità cantonale di vigilanza, per cui l'amministrazione del fallimento può, ai sensi dell'art. 66
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 66 - 1 Se l'amministrazione del fallimento non crede opportuno di provocare una decisione dell'autorità giudiziaria nella causa per contestazione di graduatoria ad essa intentata ma intende di riconoscere in tutto o in parte la pretesa dell'attore, essa potrà iscrivere tale riconoscimento nella graduatoria solo alla condizione di riservare il diritto spettante ai creditori, in base all'articolo 250 LEF di contestare da parte loro l'ammissione del credito od il nuovo grado ad esso attribuito.
1    Se l'amministrazione del fallimento non crede opportuno di provocare una decisione dell'autorità giudiziaria nella causa per contestazione di graduatoria ad essa intentata ma intende di riconoscere in tutto o in parte la pretesa dell'attore, essa potrà iscrivere tale riconoscimento nella graduatoria solo alla condizione di riservare il diritto spettante ai creditori, in base all'articolo 250 LEF di contestare da parte loro l'ammissione del credito od il nuovo grado ad esso attribuito.
2    A tale scopo l'amministrazione dovrà depositare e pubblicare nuovamente la graduatoria modificata in forza dell'intervenuto riconoscimento.
3    Resta salva la facoltà accordata alla delegazione dei creditori, giusta l'articolo 237 capoverso 3 numero 3 LEF, di concludere o ratificare transazioni. In questi casi non è necessario un nuovo deposito ed una nuova pubblicazione della graduatoria modificata in seguito alla transazione.
RUF, riconoscere le domande presentate giudizialmente contro di essa; infatti nella specie non si tratta di una lite in materia di graduatoria in corso tra un creditore e la massa fallimentare (quale sussiste allorchè il primo sostiene che il suo credito è stato ingiustamente respinto, ridotto o collocato in un grado inferiore al dovuto, v. art. 250, cpv. 2, prima frase), bensì di una lite tra due creditori, di cui uno contesta il diritto dell'altro di veder collocato in graduatoria un determinato ammontare d'interessi. In tale controversia l'azione è diretta non contro la massa, ma contro l'altro creditore, sicchè la massa non può riconoscere la domanda presentata contro quest'ultimo.
2. Affinchè possa essere determinato ed assegnato il vantaggio finanziario riconosciuto dalla legge al creditore che
BGE 98 III 67 S. 70

abbia agito con successo giudizialmente contro un altro creditore in relazione con la graduatoria, è indispensabile che l'incanto si fondi sulla graduatoria originaria, ossia su quella che ha dato motivo alla controversia. Infatti, per poter versare al creditore vittorioso la parte del ricavo dell'incanto spetantegli, dev'essere preteso il pagamento in contanti dei debiti garantiti da pegno contestati con successo (RU 49 III 106-107). Il prelevamento dal ricavo dell'incanto del supplemento a cui il menzionato creditore ha diritto avviene poi in base alla graduatoria rettificata al momento del riparto (cfr. anche FRITZSCHE 2a ediz. vol. 2 p. 150 nota 219; sul calcolo dell'ammontare supplementare spettante al creditore vittorioso e sulla procedura che deve osservare l'ufficio o l'amministrazione fallimentare, cfr. RU 50 III 59 e 81 III 76-77).
3. L'impugnata decisione giustifica la modificazione della graduatoria originaria effettuata dall'Ufficio di Mendrisio anche riferendosi alla facoltà eccezionalmente riconosciuta dalla giurisprudenza all'ufficio di modificare una graduatoria definitiva (RU 96 III 78 consid. 3). I presupposti per un siffatto modo di procedere, riservato a casi del tutto particolari e nei quali esistono ragioni gravi che lo giustifichino, non sono manifestamente dati nella fattispecie, la quale non presenta alcun aspetto inconsueto di grande rilevanza, tale da rendere necessario il ricorso a questo mezzo estremo. Al contrario, il caso in esame non si distingue in nulla da quelli normali in cui un creditore prenda l'iniziativa di agire in giudizio per conseguire una modifica della graduatoria.
4. 5. - Poiché il gravame della ricorrente è fondato, l'elenco degli oneri del 23 maggio 1972 deve essere annullato e sostituito da quello precedente del 10 aprile 1972; l'Ufficio dovrà annotarvi, ai sensi dell'art. 64 cpv. 2
SR 281.32 Regolamento del 13 luglio 1911 concernente l'amministrazione degli uffici dei fallimenti (RUF)
RUF Art. 64 - 1 Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria.
1    Ove sia stata nominata una delegazione di creditori, le decisioni della stessa devono venir iscritte nella graduatoria.
2    Nella graduatoria si farà parimenti cenno dei processi, a cui essa ha dato luogo, come pure del modo con cui vennero liquidati.
RUF, l'esito dei processi relativi alla graduatoria (RU 49 III 107, in basso).
Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, l'elenco oneri del 23 maggio 1972 è annullato ed è ripristinato quello del 10 aprile 1972.