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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 677 |
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| Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario. | ||||||
| Esse non sono inscritte nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
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| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 677 |
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| Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario. | ||||||
| Esse non sono inscritte nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 677 |
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| Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario. | ||||||
| Esse non sono inscritte nel registro fondiario. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 779 |
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| Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. | ||||||
| Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. | ||||||
| Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto [1] nel registro come fondo. | ||||||
| [1] Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 679 |
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| Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. | ||||||
| Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti. [1] | ||||||
| [1] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 781 |
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| Possono essere costituite delle servitù d'altra natura, a favore di qualsiasi persona o collettività, sopra determinati fondi, in quanto questi possano servire a determinati usi come all'esercizio del tiro a segno od al transito. | ||||||
| Salvo patto contrario, essi non sono cedibili e la loro estensione si determina secondo i bisogni ordinari degli aventi diritto. | ||||||
| Soggiacciono del resto alle disposizioni sulle servitù fondiarie. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 675 |
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| Le costruzioni ed altre opere scavate o murate nel fondo altrui, o in qualsiasi modo durevolmente incorporate al suolo o al sottosuolo, possono avere un proprietario speciale, quando la loro esistenza sia iscritta nel registro fondiario come servitù. | ||||||
| Questo diritto non è applicabile ai singoli piani di un edificio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 677 |
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| Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario. | ||||||
| Esse non sono inscritte nel registro fondiario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267 |
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| Il conduttore deve restituire la cosa nello stato risultante da un uso conforme al contratto. | ||||||
| Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente il conduttore a pagare, alla fine della locazione, un'indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 677 |
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| Le capanne, baracche, tettoie e simili, costruite sul terreno altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, rimangono del loro speciale proprietario. | ||||||
| Esse non sono inscritte nel registro fondiario. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 267a |
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| Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui il conduttore deve rispondere, dargliene subito notizia. | ||||||
| Diversamente, il conduttore è liberato dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l'ordinaria verifica. | ||||||
| Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia al conduttore. | ||||||