SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 18 Designazione del fondo - 1 Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
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1 | Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. |
2 | La designazione contiene: |
a | il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; |
b | un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. |
3 | La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. |
4 | La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 15 - 1 Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
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1 | Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l'uniforme applicazione della presente legge.26 |
2 | Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all'attuazione della medesima. |
3 | Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richiedere da esse annuali relazioni. |
4 | ...27 |
5 | Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.28 |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 23 Intavolazione di quote di comproprietà - 1 Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
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1 | Una quota di comproprietà è intavolata nel registro fondiario come fondo, se: |
a | è gravata da un pegno immobiliare; o |
b | è una proprietà per piani. |
2 | Una quota di comproprietà può essere intavolata come fondo nel registro fondiario qualora sia opportuno per motivi di chiarezza e precisione. |
3 | L'intavolazione delle quote di comproprietà avviene: |
a | iscrivendo nella rubrica «Proprietà» del foglio del libro mastro relativo al fondo di base, al posto dei proprietari, le designazioni dei fondi delle quote di comproprietà; e |
b | aprendo per ogni quota di comproprietà un foglio nel libro mastro. |
4 | L'intavolazione delle proprietà per piani avviene: |
a | iscrivendo i dati secondo l'articolo 97 nel foglio del libro mastro relativo al fondo di base; e |
b | aprendo per ogni unità di piano un foglio del libro mastro con la descrizione dell'unità. |
5 | Il foglio del libro mastro della quota da intavolare contiene i seguenti dati: |
a | la designazione del fondo di base; |
b | in caso di comproprietà: la quota del fondo di base; |
c | in caso di proprietà per piani: la designazione della proprietà come proprietà per piani e la quota di valore. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 966 - 1 Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
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1 | Quando non siano fornite le prove richieste per un'operazione del registro fondiario, la notificazione deve essere rifiutata. |
2 | Se però il titolo giuridico è stabilito e si tratta solo di completare la prova del diritto di disporre, si può far luogo ad un'iscrizione provvisoria col consenso del proprietario o per ordine del giudice. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 481 - 1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
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1 | Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
2 | La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 481 - 1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
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1 | Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
2 | La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 960 - 1 Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: |
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1 | Le restrizioni della facoltà di disporre possono essere annotate per singoli fondi: |
1 | in virtù di un ordine dell'autorità a garanzia di pretese contestate od esecutive; |
2 | per effetto di un pignoramento; |
3 | in virtù di un negozio giuridico per il quale l'annotazione è prevista dalla legge, come nel caso di sostituzioni fedecommissarie. |
2 | Mediante l'annotazione, le limitazioni della facoltà di disporre diventano efficaci, in confronto ai diritti posteriormente acquisiti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 559 - 1 Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
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1 | Trascorso un mese dalla comunicazione, gli eredi istituiti, i cui diritti non sieno espressamente contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere una dichiarazione dell'autorità, nel senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione di eredità. |
2 | Nello stesso tempo l'autorità invita, ove occorra, l'amministratore dell'eredità a farne loro la consegna. |