OG, kantonale Wahlen.
OG, elezioni cantonali.
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 33 |
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| Il Cantone e i Comuni assicurano un'utilizzazione parsimoniosa del suolo, un ordinato insediamento del territorio e la conservazione di spazi ricreativi. | ||||||
| L'assetto territoriale ed edilizio s'impronta all'auspicato sviluppo del Cantone. Esso tiene in debito conto i diversi bisogni della popolazione e dell'economia, nonché le esigenze della protezione dell'ambiente. | ||||||
| Il Cantone provvede a conservare superfici coltive agricole sufficienti. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||