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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
||||||
| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 27 |
||||||
| Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 32 |
||||||
| Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 3 |
||||||
| Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione. | ||||||
| Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni. [1] | ||||||
| Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 5 |
||||||
| Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale. [1] | ||||||
| Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 7 |
||||||
| L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi. [1] | ||||||
| La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. | ||||||
| Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: | ||||||
| è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; | ||||||
| beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; | ||||||
| non è in possesso di una decisione in materia di domicilio. [2] | ||||||
| Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione. [3] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
||||||
| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
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| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 32 |
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| Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 47 |
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| Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. | ||||||
| La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 321 |
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| Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni [1], i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti che rivelano segreti a loro confidati in virtù della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [2]Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi. | ||||||
| La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza. | ||||||
| Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un'autorità e di collaborare con la stessa, sull'obbligo di dare informazioni a un'autorità e sull'obbligo di testimoniare in giudizio. [3] | ||||||
| [1] RS 220 [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 30 set. 2016 sulle professioni sanitarie, in vigore dal 1° feb. 2020 (RU 2020 57; FF 2015 7125). [3] Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 3 |
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| Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione. | ||||||
| Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni. [1] | ||||||
| Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 27 |
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| Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 55 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera |
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| I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali. | ||||||
| La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta. | ||||||
| Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali. | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 27 |
||||||
| Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono. | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 5 |
||||||
| Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale. [1] | ||||||
| Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 5 |
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| Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale. [1] | ||||||
| Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 5 |
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| Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale. [1] | ||||||
| Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone. | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2010. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085art. 1 n. 1 1187). | ||||||
|
RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 7 |
||||||
| L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi. [1] | ||||||
| La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. | ||||||
| Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: | ||||||
| è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; | ||||||
| beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; | ||||||
| non è in possesso di una decisione in materia di domicilio. [2] | ||||||
| Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione. [3] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). | ||||||
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RS 131.212 CostC Costituzione del Cantone di Berna, del 6 giugno 1993 (CostC) Art. 7 |
||||||
| L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi. [1] | ||||||
| La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale. | ||||||
| Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: | ||||||
| è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; | ||||||
| beneficia di prestazioni dell'aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; | ||||||
| non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell'organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; | ||||||
| non è in possesso di una decisione in materia di domicilio. [2] | ||||||
| Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione. [3] | ||||||
| [1] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [2] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). [3] Accettato nella votazione popolare del 24 nov. 2013, in vigore dall'11 dic. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545art. 1 n. 1, 2014 7845). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 305 |
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| Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. [1] | ||||||
| È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101. [2] | ||||||
| Se l'autore favorisce un congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena. [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). [2] Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530, 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 310 |
||||||
| Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del secondo comma giusta la cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). | ||||||
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RS 311.0 CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 Art. 292 |
||||||
| Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 113 Previdenza professionale [1]* |
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| La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. | ||||||
| In tale ambito si attiene ai principi seguenti: | ||||||
| la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale; | ||||||
| la previdenza professionale è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; | ||||||
| i datori di lavoro assicurano i dipendenti presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale; | ||||||
| chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; | ||||||
| per dati gruppi d'indipendenti, la Confederazione può dichiarare obbligatoria la previdenza professionale, in generale o per singoli rischi. | ||||||
| La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. | ||||||
| Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali la Confederazione può prevedere misure a livello nazionale. | ||||||
| [1] * Con disposizione transitoria. | ||||||