OG.
OG genannten Voraussetzungen fehlt, nicht wegen Verletzung von Art. 4
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
OG.
OG e non può pertanto costituire oggetto di ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 CF (conferma della giurisprudenza).
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
OG ist die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
OG mit staatsrechtlicher Beschwerde anfechten zu können, ist indessen ein - nicht wiedergutzumachender - rechtlicher Nachteil erforderlich (BGE 96 I 634 Erw. 2 b; BGE 93 I 64 Erw. 3 b, 403 Erw. 2; BGE 87 I 372;BGE 79 I 46; BIRCHMEIER, a.a.O. S. 356 f.). Da es hieran fehlt, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
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