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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno |
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| Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno |
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| Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 2 Esercizio della sovranità |
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| La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. | ||||||
| Le strutture e l'autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri. | ||||||
| Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 60 Esame della validità |
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| La validità dell'iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato. | ||||||
| L'iniziativa che non rispetta l'unità del genere è dichiarata nulla. | ||||||
| L'iniziativa che non rispetta l'unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell'iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell'unità della materia era manifesto sin dall'inizio, l'iniziativa è dichiarata nulla. | ||||||
| L'iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l'iniziativa è dichiarata nulla. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto |
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| La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto |
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| La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 2 Esercizio della sovranità |
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| La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. | ||||||
| Le strutture e l'autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri. | ||||||
| Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
||||||
| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 1 |
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| La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. | ||||||
| Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. | ||||||
| Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 12 Responsabilità |
||||||
| Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
| La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 12 Responsabilità |
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| Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
| La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 12 Responsabilità |
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| Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
| La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 31 Libertà d'associazione |
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| La libertà d'associazione è garantita. | ||||||
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RS 131.234 Cost.-GE Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Art. 34 Garanzia della proprietà |
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| La proprietà è garantita. | ||||||
| In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||