SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 12 Diritto all'aiuto in situazioni di bisogno - Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 2 Esercizio della sovranità - 1 La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. |
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1 | La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. |
2 | Le strutture e l'autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri. |
3 | Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 60 Esame della validità - 1 La validità dell'iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato. |
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1 | La validità dell'iniziativa è esaminata dal Consiglio di Stato. |
2 | L'iniziativa che non rispetta l'unità del genere è dichiarata nulla. |
3 | L'iniziativa che non rispetta l'unità della materia è scissa o dichiarata parzialmente nulla, a seconda che le diverse parti dell'iniziativa siano o no valide in se stesse. Se non lo sono o se il mancato rispetto dell'unità della materia era manifesto sin dall'inizio, l'iniziativa è dichiarata nulla. |
4 | L'iniziativa una cui parte non è conforme al diritto è dichiarata parzialmente nulla se la parte o le parti restanti sono valide in se stesse. In caso contrario, l'iniziativa è dichiarata nulla. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto - La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 130 Bilancio di previsione e rendiconto - La Corte dei conti allestisce ogni anno il proprio preventivo di funzionamento, iscritto nel bilancio di previsione cantonale in un'apposita rubrica, nonché i conti e un rapporto di gestione. Questi ultimi sono sottoposti per approvazione al Gran Consiglio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 2 Esercizio della sovranità - 1 La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. |
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1 | La sovranità appartiene al Popolo, che l'esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti eletti. Tutti i poteri politici e tutte le funzioni pubbliche non sono altro che una delega della suprema autorità del Popolo. |
2 | Le strutture e l'autorità dello Stato sono fondate sul principio della divisione dei poteri. |
3 | Le autorità collaborano per conseguire gli scopi dello Stato. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 12 Responsabilità - 1 Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
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1 | Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
2 | La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 12 Responsabilità - 1 Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
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1 | Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
2 | La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 12 Responsabilità - 1 Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
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1 | Lo Stato risponde dei danni illecitamente causati dai propri agenti nell'esercizio delle attività ufficiali. |
2 | La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato risponde dei danni che i suoi agenti causano lecitamente nell'esercizio delle attività ufficiali. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 31 Libertà d'associazione - La libertà d'associazione è garantita. |
SR 131.234 Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra, del 14 ottobre 2012 (Cost.-GE) Cost.-GE Art. 34 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
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1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |